Il
Reclutamento Regio Esercito 1936
Argomento: Storia : Moderna Data: 26/7/2005
Quella che viene presentata è la Circolare N. 199 — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1915 e loro assegnazione ai corpi. — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 marzo 1936 — Anno XIV.


1. — Il giorno 15 aprile 1936 avrà inizio la chiamata alle armi delle reclute indicate nel manifesto allegato alla presente circolare. Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 6 giorni.
2. — Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 6 giorni.
3. — I comandi di distretto, qualora ricevano dagli uffici di leva comunicazioni relative a cambiamenti di ferma di reclute chiamate alle armi, dovranno con ogni urgenza effettuare le conseguenti variazioni matricolari, onde poterne tener conto a tutti gli effetti della presente chiamata.
4. — Se all'atto della presentazione alle armi qualche recluta dichiarasse di voler rinunziare alla ferma minore conseguita, dovrà esserle fatta rilasciare apposita dichiarazione scritta che il comando del distretto militare invierà all'ufficio leva. Il detto ufficio, qualora non sia stata prodotta anche la rinunzia della persona che aveva firmato l'atto di richiesta della conseguita ferma minore, chiederà alla persona stessa conferma telegrafica di tale rinunzia, dopo di che provvedere alla revoca della ferma minore, disponendo per le opportune annotazioni e partecipazioni di sua competenza, giusta le disposizioni della circolare 4004 del 25 marzo 1932.
Ove trattisi di recluta iscritta a ferma minore non chiamata alle armi, essa recluta dovrà essere trattenuta dal distretto fino a quando il consiglio di leva abbia revocato l'assegnazione a ferma minore. La revoca dovrà essere fatta d'urgenza e partecipata al distretto telegraficamente.
5. — I militari precettati per la presente chiamata, i quali vengano riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare saranno rinviati in congedo provvisorio.
6. — I militari arruolati in leve precedenti a quella sulla classe 1915, i quali, o all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, o appena giunti al corpo, siano, in rassegna, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, saranno senz'altro inviati in licenza di convalescenza per la presumibile durata dell'infermità stessa, e ciò perché la leva della classe nella quale sono stati arruolati è attualmente chiusa.
Lo stesso provvedimento sarà applicato per gli arruolati con la classe 1915 nati negli anni precedenti al 1914.
Gli ufficiali rassegnatorì dovranno peraltro dichiarare esplicitamente che l'infermità era preesistente alla venuta alle armi ed il militare dovrà essere rinviato in famiglia qualunque ne siano le condizioni economiche.
I militari invece arruolati con la leva sulla classe 1915 e nati negli anni 1914 e 1915 che riconosciuti temporaneamente inabili al servizio, vengano proposti, per la rassegna sia all'atto della presentazione al distretto, sia dopo la incorporazione, dovranno essere mandati rivedibili alla futura leva, qualora la dichiarazione di temporanea inabilità venga pronunziata prima della chiusura della leva sulla classe 1915.
Ove però in rassegna risulti evidente che l'infermità sia sorta mentre i militari prestavano servizio alle armi, dovrà disporsi l'invio in licenza di convalescenza con le nonne ordinarie.
I militari sottoposti ad osservazione od a rassegna, quando non si trovino nelle condizioni previste per la riforma, per la rivedibilità o per la concessione di una licenza di convalescenza devono senz'altro essere dichiarati «idonei ad incondizionato servizio» oppure, «limitatamente idonei in modo permanente al servizio militare», come è prescritto dalla circolare 65494-41 in data 2 aprile 1933 di questo ministero (direzione generale di sanità militare) e non già idonei soltanto per determinati servizi o reparti.
7. — Alle reclute che saranno dispensate a senso della lettera a) del n. 4 del manifesto allegato 1 alla presente circolare, dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.
Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come «causa per la quale si rilascia il congedo», le parole: «Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris» oppure «quale religioso vincolato ai voti».

Modalità di esecuzione della chiamata.
8. — Alle reclute comprese nella presente chiamata sarà inviata, da parte del distretto militare di leva, la cartolina-precetto mod. 6 del catalogo, sulla quale non dovrà essere indicato il corpo o reparto di assegnazione.
9. — I comandi di distretto dovranno consegnare ai rispettivi uffici postali le cartoline-precetto con la massima urgenza perché ne sfa effettuata subito la spedizione.
10. — Le cartoline precetto non potute recapitare, per avvenuto cambio di residenza delle reclute, non debbono essere restituite al competente comando del distretto militare dopo avervi apposta l'indicazione del nuovo recapito, ma debbono essere fatte proseguire, in raccomandazione, dai competenti uffici postali per la nuova destinazione.
Dopo che l'ufficio postale di 2a destinazione avrà restituito in raccomandazione le seconde parti delle cartoline precetto recapitate, o le intere cartoline-precetto non potute recapitare, all'ufficio postale di 1a destinazione, quest'ultimo ne darà contezza, con il mod. 66, al distretto militare interessato.
Nel caso eccezionale che, scaduto il prescritto termine di 7 giorni, l'ufficio postale di 1a destinazione non avesse ancora ricevuto tutte le seconde parti delle cartoline-precetto inviate alla nuova residenza delle reclute — o le intere cartoline-precetto non potute recapitare — restituirà egualmente al distretto interessato, col mod. 66, quelle già in suo possesso, riservandosi, con apposita annotazione, di restituire anche le altre, al più presto, con mod. 66 suppletivi.
11. — L’ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 alla presente circolare, fatto preparare direttamente dal ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i comuni compresi nel rispettivo territorio.
I comandi dei distretti, provvederanno, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare — da affiggersi a pie del manifesto — nel quale indicheranno il giorno in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, o che la ricevessero dopo il giorno di presentazione indicato nella cartolina stessa.
Sui manifesti, da affiggersi, deve essere aggiunto, con apposita stampiglia, il nome del comandante del distretto.
Ciascun comando di distretto militare, oltre ad inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei comuni compresi nel proprio territorio le copie del manifesto per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandi dei centri aeronautici, lai comandanti di circolo della (R. guardia di finanza, alle capitanerie di porto e ai comandi della M.V.S.N. compresi nel territorio del distretto militare.
Reclute che si presentano in ritardo senza giustificato motivo.
12. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato valgono le norme di cui al n. 31 del manifesto allegato 1.
Perché poi possa a suo tempo farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 173 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento i comandi dei distretti avranno cura di far apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:
«Chiamato alle armi e giunto con .... giorni di ritardo non giustificato ........ li ……….».
Reclute che si trovano nelle colonie o nelle isole Egee.
13. — Per la presentazione delle reclute residenti nelle colonie, nelle isole dell'Egeo ed all'estero, valgono le disposizioni contenute nel n. 6 del manifesto con l'avvertenza che le reclute di cui alle lettere a) e b) del predetto n. 6 dovranno essere incorporate in reparti coloniali destinando in Tripolitania quelle residenti in Cirenaica e viceversa e in località differente da quella di residenza della famiglia quelle dell'Eritrea e della Somalia, salvo la facoltà al Governatore di adottare criteri diversi laddove particolari contingenze lo consiglino.
Per le reclute di cui alla lettera e) del detto numero 6 il distretto di presentazione provvederà a fare le necessarie comunicazioni ai comandi di distretti o all'ufficio matricola del comando truppe coloniali interessati, e analogamente, per le reclute di cui alle lettere a) e b) del numero stesso arruolate nel Regno, i comandi dei distretti di Tripoli e Bengasi o l'ufficio matricola del comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea o della Somalia provvederanno a fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale dovrà indicare a parte sul rendiconto mod. 23 il numero delle dette reclute incorporate nei reparti coloniali. Analogamente si dovrà provvedere per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.
14. — I militari, con ferma ordinaria o con ferma minore di 1° grado, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore alla durata della ferma di leva alla quale sono ascritti.
I militari di cui al comma precedente che, avendo già prestato, un precedente servizio, dovrebbero ancora compiere alle armi non più di tre mesi per ultimare la ferma, non saranno precettati a presentarsi e verranno collocati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo mancante per il completamento della ferma.
I militari arruolati con la classe 1915 ed assegnati alla ferma minore di 3° grado, dovranno rispondere alla chiamata dell'aprile p. v. anche se abbiano già prestato un precedente servizio inferiore a 3 mesi e non saranno inviati in congedo al compimento dei 3 mesi, perché questo ministero, con apposito provvedimento, li trasferirà poi alla ferma minore di 2° grado.
Per i militari di cui al comma precedente che abbiano già prestato tre mesi, o più, di servizio sarà adottato lo stesso provvedimento indicato, al 2° comma del presente numero.
Coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.
I militari che, a causa del servizio precedentemente prestato, non devono — a norma delle disposizioni contenute in questo titolo — presentarsi alle armi, debbono esserne subito informati dai distretti, per evitare inutili spese di viaggio.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.
15. — Per le reclute comprese nella presente chiamata che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 24 e 25 del manifesto allegato.
Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento che non vengano poi ammessi ai corsi stessi, dovranno essere precettati a presentarsi alle armi con la chiamata che avrà luogo nella primavera del 1937, a meno che in tale occasione, avendo i prescritti requisiti, chiedano ed ottengano il rimando al 26° anno.
Per le reclute aspiranti ai corsi allievi sottufficiali valgono le disposizioni di cui al n. 26 del suddetto manifesto.
16. — Per coloro che l'anno scorso chiesero l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ma non la ottennero, perché riconosciuti non in possesso dei requisiti fisici necessari, e furono ripristinati nella posizione di ritardatari per ragione di studio, o nella posizione di congedo provvisorio, saranno osservate le seguenti norme:
a) se siano provvisti di un titolo di studio che importa l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, ove non chiedano ed ottengano (avendo i requisiti prescritti) di rimandare ulteriormente la prestazione del servizio, dovranno essere sottoposti a visita medica e, se risulteranno idonei ai detti corsi, saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi stessi. In caso contrario, seguiranno la sorte comune di tutte le altre reclute chiamate alle armi con la classe 1915 rimanendo però sempre salva,. da parte loro, la facoltà, quando saranno pubblicati la circolare ed il manifesto sui corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 15 novembre 1936, di chiedere di essere nuovamente sottoposti a visita medica per l'eventuale ammissione ai corsi stessi. I detti giovani, anche se riconosciuti idonei per i corsi allievi ufficiali in tale visita preliminare, non saranno ricollocati in congedo provvisorio, ma trattenuti presso il corpo in cui si trovano fino all'effettiva incorporazione nella scuola allievi ufficiali.
b) se siano provvisti di un titolo di studio che da solo facoltà di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, ove non chiedano ed ottengano (avendo i prescritti requisiti di ritardare ancora la prestazione del servizio, seguiranno le sorti comuni delle reclute della classe 1915. Però è in loro facoltà di chiedere, invece, nuovamente l'ammis­sione ai corsi allievi ufficiali, ed, in tal caso, se siano riconosciuti in possesso dei requisiti fisici necessari per l'ammissione ai corsi stessi, saranno in via eccezionale, lasciati in congedo provvisorio, fino all'apertura dei detti corsi.
Tanto i militari di cui alla precedente lettera a), quanto quelli di cui alla lettera b) che poi non siano ammessi ai corsi allievi ufficiali, dovranno essere incorporati come soldati, con la chiamata alle armi della primavera 1937.
Coloro che già per due volte chiesero l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento ma non la ottennero perché riconosciuti non in possesso dei requisiti necessari e furono, perciò, rinviati alla presente chiamata alle armi, seguiranno la sorte di tutte le altre reclute chiamate alle armi con la classe 1915, a meno che, avendone titolo, chiedano ed ottengano di essere ammessi alla continuazione del ritardo.

Ritardi e rinvii.
17. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 1o a 20 del manifesto allegato 1, con avvertenza che i laureati che deb­bono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera d)_dell'art. 122 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, 8 settembre 1932, n. 1332.
Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anziché l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera d) succitata.
I militari che aspirano al ritardo del servizio per ragioni di studi debbono produrre il certificato comprovante di aver conseguita l'idoneità premilitare o quanto menò comprovante l'iscrizione ai corsi relativi. In quest'ultimo caso, se essi mancheranno di frequentare i corsi stessi, il rimando sarà revocato, e ciò indipendentemente dalle sanzioni comminate dall'art. 198 del testo unico predetto.
A complemento poi di quanto è disposto nei paragrafi 7 ed 8 della «Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo e di rinvio - edizione 1930», ed in relazione agli articoli 9 e 29, 2° comma del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, possono ottenere di ritardare in tempo di pace la prestazione del servizio militare per ragione di studi:
1° fino al 26° anno di età: gli inscritti ordinari (esclusi cioè i semplici uditori) dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:
a) facoltà Valdese teologica di Roma;
b) facoltà Battista di Roma;
c) università Israelita di Livorno (limitatamente agli inscritti agli ultimi quattro anni di corso);
d) facoltà teologica Welseyana di Roma;
e) corso Rabbinico superiore di Firenze;
f) corso Rabbinico superiore di Rodi;
2° per non più di 2 anni consecutivi gli inscritti ordinari dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:
a) ultimo anno del corso preparatorio del collegio Rabbinico di Firenze;
b) ultimo anno del corso inferiore del collegio Rabbinico di Rodi;
c) università Israelita di Livorno (iscritti all'anno di corso che immediatamente precede quelli di cui alla lettera c) del precedente n. 1).
L’attestazione comprovante negli interessati in questione il possesso del necessario requisito di studio dovrà essere rilasciata dal direttore o preside o rettore o da quell'altra autorità che a termini dei relativi ordinamenti presiede all'andamento didattico dei singoli collegi o delle singole facoltà. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nella concessione del ritardo dovranno osservarsi le norme contenute nella «Raccolta» precitata avvertendo che in ordine al requisito premilitare dovrà essere fatto agli inscritti in questione trattamento analogo a quello usato a riguardo degli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia e dei novizi negli istituti religiosi.
Per coloro che chiedono il rinvio alla chiamata alle armi della primavera 1937 (n. 16 del manifesto) per avere un fratello che presta servizio alle armi per fatto di leva, il distretto, prima di consentire detto rinvio, deve — in ogni caso —, accertare se eventualmente detto fratello sia stato per qualche motivo già licenziato dalle armi. Analogo ac­certamento dovrà essere fatto per le reclute di cui al n. 17 del manifesto.
18. — I comandi dei distretti militari provvederanno perché, in occasione della chia­mata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari am­messi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge.
Gli elenchi mod. 24 (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 30 (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 31 (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere com­pilati e trasmessi a questo ministero (leva) non oltre il 15 maggio 1936.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.
19. — I giovani che dichiarino per iscritto di voler concorrere alla accademia di Modena o di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purché provino di essere in possesso dei titoli di richiesti per l'ammissione alle dette scuole o di avere la possibilità di ottenere i medesimi negli esami della sessione estiva o autunnale.

Aspirasti all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali.
20. — Per le ammissioni nell'arma dei carabinieri reali valgono le disposizioni contenute nel 27 del manifesto allegato 1.
Giusta le istruzioni impartite ai comandi dei distretti militari con la circolare n. 40017 del 16 febbraio 1928-VI, a temporanea deroga di quanto prescrivono i paragrafi 213 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti, ricevute le domande presentate dagli aspiranti, sottoporranno gli aspiranti stessi a visita medica — possibilmente, tutti in un solo giorno — per l'accertamento della loro idoneità fisica a servire nell'arma. Alla visita dovrà presenziare, con funzioni consultive, l'ufficiale dell'arma stessa più elevato in grado tra quelli aventi un comando territoriale nella sede del distretto, eccettuati però quelli preposti ad un comando superiore a quello di divisione.
Gli aspiranti riconosciuti non idonei al servizio nell'arma, saranno senz'altro — se idonei al servizio militare incondizionato — assegnati alle altre armi e corpi dell'esercito. Quelli riconosciuti idonei al servizio nell'arma dei carabinieri reali dovranno, invece, dopo le opportune operazioni preliminari, essere lasciati in congedo illimitato provvisorio e le loro domande coi relativi atti di arruolamento provvisorio dovranno nello stesso tempo essere trasmesse ai comandi di legione territoriale dell'arma nel cui territorio si trovano i comuni di residenza degli aspiranti medesimi.
I comandi di legione interessati poi, eseguiti prontamente gli opportuni accerta­menti, dovranno al più presto segnalare al distretto militare nominativamente coloro che non posseggono anche la necessaria idoneità morale. Costoro saranno subito precettati ed avviati ai corpi.
Gli aspiranti risultati invece completamente idonei saranno lasciati a disposizione dell'arma, in congedo provvisorio, al massimo fino al 15 maggio p. v. Trascorso tale termine senza che siano stati assunti nell'arma, dovranno essere precettati a presen­tarsi ai distretti ed avviati ai corpi entro il giorno 18 maggio.

Aspiranti all'ammissione nella R. guardia di finanza.
21. — Nella presente chiamata non si deve dar corso alle domande che fossero eventualmente prodotte per l'arruolamento nella R. guardia di finanza.

Presentazione di domande dì speciali provvedimenti.
22. — Tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui è cenno nel manifesto allegato 1, dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi di distretti competenti non più tardi del 31 marzo 1936. Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.
L'invio da parte dei distretti ai comandi «di corpo d'armata, o al ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbano pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.
23. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al numero precedente, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.
Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi, salvo quanto è detto nel precedente n. 20 per le reclute aspiranti prestar servizio nell'arma dei carabinieri reali.

Visite mediche presso i distretti.
24. — Anche in occasione della presente chiamata alle armi, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.
I distretti prenderanno tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per l'occasione della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto che la presentazione delle reclute deve effettuarsi in sei giorni.
Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti invieranno in osservazione, o proporranno a rassegna, le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi A e B riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.
Dove e quando le direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.
25. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte sotto la personale responsabilità dei comandanti di distretto in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il ministero invierà direttamente ai comandi dei distretti stessi e, per conoscenza, ai comandi di corpo d'armata.
Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle, reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle, stesse per ogni singola specialità di impiego. Uguale comunicazione dovrà essere fatta contemporaneamente — per conoscenza — ai comandi di corpo d'armata interessati, e, poiché risulta che, l'anno scorso, tale disposizione non è stata diligentemente osservata, si richiama su di essa, in modo particolare, l'attenzione di tutti i comandi dei distretti.
I dati da comunicarsi ai corpi interessati ed ai comandi di C. A. a senso del comma precedente devono essere precisamente quelli indicati nelle tabelle (con tutte le relative annotazioni), anche se le reclute che verranno effettivamente avviate ai corpi risulteranno di più, o di meno, di quelle indicate nelle tabelle stesse.
26. — Le assegnazioni delle reclute a specialità di uno stesso reggimento, fatte dai distretti, sono soltanto indicative. I comandanti di reggimento, in base alle attitudini riscontrate, possono disporre passaggi di militari fra le specialità del corpo.
Ciò, bene inteso, nei limiti imposti dai requisiti fisici per le varie specialità e senza discostarsi sensibilmente dalla (proporzione di forza, tra specialità, prevista dalle tabelle organiche. La specializzazione definitiva acquisita deve essere fatta figurare con precisione, all'atto del congedamento, sui documenti matricolari.
27. — Debbono essere assegnate soltanto reclute a ferma ordinaria alle seguenti armi e specialità: scuole militari, squadroni di rimonta, palafrenieri, artiglieria di divisione di fanteria (limitatamente ai gruppi ippotrainati), compagnie esperienze di Nettuno e Ciriè, compagnie artificieri, ferrovieri, reparti distrettuali, truppe nelle isole Egee ed in Zara, compagnie di sanità e sussistenza, unità di guardia alla frontiera e stabilimenti militari di pena.
28. — Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi, i comandi dei distretti militari si atterranno scrupolosamente — oltre che alle disposizioni contenute nel pre­sente capitolo — anche alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal ministero nelle tabelle di assegnazione.
Le reclute da destinarsi come operai specializzati, nel numero indicato nelle tabelle dovranno essere, per quanto possibile, con ferma ordinaria. Speciale attenzione deve essere portata dai comandanti dei distretti nella scelta di esse, essendo state segnalate nelle chiamate precedenti, deficienze qualitative e quantitative.
29. — I comandi dei distretti debbono indicare sulla cartolina-precetto il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare diramata dall'ufficio trasporti del comandò del corpo di stato maggiore.
Le reclute da assegnare ai corpi e servizi che debbono avere al completo la quota fissata dalle tabelle di assegnazione debbono essere precettate a presentarsi ai distretti prima delle reclute da assegnarsi agli altri corpi e servizi.
30. — Saranno incorporate soltanto le reclute la cui statura superi m. 1,54 (o m. 1,53 se appartenenti a distretti della Sardegna, o della Sicilia).
I limiti di statura per l'assegnazione alle varie armi e corpi sono quelli indicati nello specchio allegato C alla circolare 260 G. M. 1935. Però devono essere assegnate:
a) alla fanteria divisionale reclute di statura possibilmente non inferiore a m. 1,58 scendendo, ove occorra, fino a m. 1,56;
b) ai bersaglieri reclute di statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,75;
c) agli alpini, reclute di statura non inferiore a m. 1,56, avendo cura di scegliere le reclute con statura da m. 1,58 a 1,56 fra elementi di conveniente robustezza e, possibilmente, fra guide, portatori, malgari, pastori, ecc.;
d) all'artiglieria alpina, reclute di statura non inferiore a m. 1,72 e solo in caso di assoluta necessità potranno esservi assegnate reclute con statura non inferiore a m. 1,68. I giovani che hanno ultimato con profitto i corsi di specializzazione premilitare (ivi compresi quelli lasciati in congedo illimitato provvisorio, di cui alla lettera c) del n. 4 della circolare 4080-H del 14 gennaio 1936 - Div. I Leva) dovranno essere assegnati alle rispettive specialità anche se di statura minore, o superiore, di quella fissata per le singole armi e specialità.
31. — Le assegnazioni dovranno essere effettuate dai comandi dei distretti in base ai giudizi di idoneità apposti sul mod. C degli organi di leva, senza attendere l'esito della visita alla quale le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto, a senso di quanto è disposto nel precedente n. 24.
Tenendo presente che devono essere date al completo le aliquote per la fanteria, per le truppe alpine, per le compagnie miste del genio per divisioni alpine, per la guardia alla frontiera, per i reparti distrettuali, e per le scuole e che occorre avvicinarsi il pia possibile alle aliquote fissate per le altre armi e specialità, i distretti attueranno gli indispensabili passaggi delle esuberanze dall'una all'altra arma o specialità, sempre in base alle idoneità stabilite nei suddetti mod. C. Solo in casi di assoluta necessità, la idoneità risultante dai mod. C, potrà essere modificata, in base ai risultati della visita presso i distretti, o per altre ragioni.
32. — Dopo aver completato le aliquote, come è detto al precedente n. 31, i comandi dei distretti segnaleranno al ministero (leva) l'ultimo giorno della chiamata, e non prima, a mezzo telegramma e indicandone le ferme e la idoneità, le eventuali esuberanze supe­riori a 100, o deficienze superiori a 50, della stessa arma, o specialità.
Per le deficienze deve essere segnalato anche in quale misura gravino su ciascuno dei corpi in deficienza.
Le esuberanze non superiori a 100 reclute per ogni arma e specialità saranno assegnate: se di alpini alla guardia di frontiera, assegnando, cioè, alla guardia alla frontiera le reclute di statura compresa fra m. 1,58 e 1,56 ed anche di statura inferiore, sino al limite minimo prescritto per l'incorporazione;
se di artiglieria alpina, ai gruppi someggiati dell'artiglieria di divisione fanteria;
se di altre armi e specialità, ai vari enti, delle stesse armi e specialità, ai quali ogni distretto deve fornire reclute.
Anche le deficienze non superiori a 50 per ogni arma e specialità saranno ripartite fra i vari enti ai quali devono essere assegnate reclute, avvertendo, però, che non devono assolutamente gravare sui corpi che devono avere la quota al completo.
33. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandi di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. In caso di ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente perché sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.
Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le Regie procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.
Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto, che non sia quello di leva, anche se da questo abbiano ricevuta la cartolina-precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva secondo le norme consuete, per conoscere a quale corpo la recluta deve essere assegnata, anche se la presentazione avvenga dopo il tempo stabilito dal manifesto di chiamata; e ciò in deroga a quanto prescrive il n. 355 della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.
34. — Ad evitare che le reclute possano ottenere l'assegnazione desiderata denunciando una professione che effettivamente non hanno, i distretti non dovranno fondarsi sulle semplici affermazioni degli interessati ma sui documenti probativi da essi presentati, o dei quali risultino citati gli estremi nel mod. C, (in ispecial modo per le reclute che si dichiarino elettricisti, o telegrafisti, od aspirino ai reggimenti genio e per quelle che si dichiarino musicanti).
35. — Allo scopo di distribuire equamente gli elementi specializzati fra tutti i corpi, i comandi di distretto assegneranno, nei limiti delle quote prescritte dalle tabelle, i più meritevoli, in base alla classifica riportata, agli stessi corpi presso i quali hanno fatto i corsi, e gli altri, in ordine sempre di merito, a corpi viciniori, o più lontani, cercando anche, per quanto è .possibile, di favorire le aspirazioni dei giovani.
Affinchè ad ogni arma e specialità possa essere assegnato il personale coi requisiti rispondenti alle rispettive esigenze tecniche, si impone che anche le armi e servizi speciali ricevano pure una aliquota di personale non specializzato per i modesti incarichi vari, come risulta dalle disposizioni di cui ai numeri successivi.
Fanteria divisionale.
36. — I giovani da assegnarsi a tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben formati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Tale assegnazione dovrà essere fatta col preciso criterio di destinare alla fanteria i migliori ele­menti per prestanza e robustezza fisica.
Compatibilmente con le esigenze delle altre armi e specialità, alla fanteria dovrà essere assegnata una alta aliquota di reclute munite almeno di licenza elementare. Il numero degli analfabeti non dev'essere superiore al 20% della aliquota indicata nelle tabelle.
I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9° e 34° reggimento fanteria nelle isole Egee, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle reclute che facciano domanda di destinazione per le dette isole.
Ai detti reggimenti, nonché all'89°, 231° e 232° fanteria devono essere assegnate reclute di ottima prestanza fisica e con una percentuale di analfabeti non superiore al 5 per cento.
Ai reggimenti di fanteria divisionale, ai reggimenti granatieri ed alla scuola centrale di fanteria in Civitavecchia dovranno inoltre essere assegnate, con preferenza sulle altre armi le reclute musicanti, che, alla capacità artistica, uniscano l’idoneità fisica necessaria.
Ai reggimenti che hanno in forza le musiche presidiane di Corpo d'Armata dovranno essere assegnate, con assoluta precedenza sugli altri reggimenti, le reclute musicanti delle quali abbisognano e, qualora vi siano esuberanze di reclute musicanti, anche esse devono essere impiegate a favore dei reggimenti che hanno le musiche presidiane di corpo d'armata.
I comandi dei predetti reggimenti e della scuola centrale di fanteria di Civitavecchia non appena riceveranno comunicazione dai propri distretti di reclutamento del numero delle reclute a ciascuno di essi assegnate, a mente del comma 2° del precedente n. 25, dovranno subito segnalare ai distretti stessi, per loro opportuna norma nella scelta del personale, di quali elementi artistici difettino le singole bande.
Nella quota a ferma ordinaria del 40° fanteria sono comprese 16 reclute che, dopo aver compiuta la prima istruzione, debbono essere destinate al deposito centrale truppe coloniali in Napoli.
Nella quota a ferma ordinaria del 224° fanteria sono comprese 20 reclute che, dopo aver compiuta la prima istruzione, debbono essere destinate al comando di tappa di Siracusa.
I distretti sottoindicatti comprenderanno nella quota con ferma ordinaria da assegnare ai reggimenti a fianco di ciascuno indicati il seguente personale il quale, dopo che avrà compiuta la prima istruzione, dovrà essere lasciato a disposizione del Commissario straordinario del Governo per le onoranze caduti in guerra.
Distretto di Milano al 7° fanteria – scritturali n. 11; disegnatori n. 1; ordinanze d'ufficio n. 1; attendenti n. 6.
Distretto di Padova al 17° fanteria - scritturali n. 3; servizi vari n. 21.
Distretto di Treviso al 17° fanteria - scritturali n. 2; servizi vari n. 21.
Distretto di Venezia al 17° fanteria – scritturali n. 1; servizi vari n. 21.
Distretto di Vicenza al 17° fanteria – scritturali n. 3; servizi vari n. 35.
Distretto di Rovigo al 56° fanteria - servizi vari n. 21.
Bersaglieri.
37. — Ai bersaglieri debbono essere assegnati elementi che, oltre a possedere i requisiti fisici indicati nel mod. C, e la statura indicata nel precedente n. 30, abbiano muscolatura già ben formata specialmente negli arti inferiori, cuore perfettamente immune da qualsiasi vizio od alterazione. Il 10% di essi deve possedere almeno la licenza elementare.
Dalla detta assegnazione debbono escludersi le reclute che non sanno andare in bicicletta.
Alpini, artiglieria alpina, e reparti genio per divisioni alpine.
38. — Le reclute da assegnarsi agli alpini e alla artiglieria alpina debbono essere prescelte nelle zone indicate nelle tabelle allegate alla circolare 519 G. M. 1931, con le varianti indicate nelle circolari 463 G. M. 1933, 654 G. M. 1934 e 11 G. M. 1936.
Devono avere notevoli requisiti di robustezza e resistenza, organi, specie cuore e pol­moni, sicuramente sani, arti inferiori ben formati e saldi, atti all'arrampicare; sistema nervoso e muscolare atti a compiere notevoli sforzi; l'attitudine necessaria a bene marciare in montagna ed a portare l'equipaggiamento alpino; piena idoneità a sopportare le fatiche, i disagi e le asprezze di clima e di altitudine delle regioni più elevate.
La scelta delle reclute deve essere tanto più accurata quanto più la zona ed il comune di reclutamento tendono al piano.
Sono assolutamente da assegnarsi alle truppe alpine con scelta preferenziale, purchè posseggano in misura sufficiente i detti requisiti, qualunque sia la professione, anche se posseggano attitudine e titoli per assegnazione ad altre armi: gli alpigiani, i montanari, i valligiani; le guide, i portatori, i pastori, i malgari, gli alpinisti e gli sciatori; gli individui comunque residenti in zone alte ed alpestre; i carbonai, i boscaiuoli, i conducenti di quadrupedi e di slitte, i postini, i cantonieri, gli stradini, di regione montana.
Devono pure essere assegnati alle truppe alpine, qualunque sia il distretto cui appartengano o si presentino, purché siano in possesso dei necessari requisiti e ne facciano domanda:
a) gli alpinisti accademici, i soci del Club Alpino Italiano o di istituzione alpinistiche o di enti affigliati alla Federazione Italiana degli sporta invernali, che comprovino con regolari certificati, rilasciati dai presidenti delle sezioni locali del C. A. o delle altre associazioni suddette, di appartenervi e di avere partecipato in Italia o all'estero a corsi dì alpinismo o di avere compiuto escursioni o di avere partecipato a gare di particolare importanza e difficoltà a qualsiasi scopo di sport, professione, mestiere, ecc.;
b) i figli e i fratelli di alpini, specie se morti o feriti in guerra, se in possesso di documenti atti a provare tale loro qualità.
I distretti non di reclutamento alpino ed i distretti alpini per le zone non di reclutamento alpino segnaleranno al ministero le reclute che si trovino nelle predette condizioni, perché possa indicare il battaglione alpino, o gruppo d'artiglieria alpina al quale dette reclute dovranno essere avviate.
Per meglio garantire la scelta degli elementi da assegnarsi alle truppe alpine, sarà comandato — durante il periodo della chiamata — presso ciascun distretto di reclutamento alpino, un ufficiale degli alpini.
Si conferma il divieto di assegnare ad altre armi reclute di zone di reclutamento alpino, già ritenute idonee dai consigli di leva ed in possesso dei requisiti necessari, salvo che trattisi dì reclute che debbano essere assegnate ai radiotelegrafisti a senso del successivo n. 45 lettera e) o che abbiano chiesto l'arruolamento nell'arma dei CC. RR. (per queste ultime nella misura massima del 5% del minierò stabilito dalle tabelle di assegnazione), o che abbiano i titoli richiesti dalle lettere a) e b) del successivo n. 66 per l'assegnazione all'aeronautica.
Le quote di assegnazione per battaglioni alpini e per gruppi d'artiglieria alpina devono essere date al completo, in quanto è compito dei distretti di reclutamento alpino di dare alle truppe da montagna tutto il contingente previsto e prescelto.
Dalle reclute prescelte per l'assegnazione alle truppe alpine dovranno essere tratte anche quelle occorrenti per le compagini miste del genio per le divisioni alpine, reclute che devono avere pure i requisiti prescritti per le varie specialità del genio (telegrafisti, radiotelegrafisti, operai ecc.).
Tali reclute sono state comprese nelle quote assegnate con le tabelle al 1°, 2°, 4° e 11° reggimento genio, nella seguente misura per ogni reggimento: 30 zappatori-artieri, 30 telegrafisti e 30 radiotelegrafisti.
Guardia alla frontiera.
39. — Alle unità di guardia alla frontiera saranno assegnate reclute delle zone alpine — o, almeno limitrofe — ed, ove occorra, anche delle zone montane degli Abruzzi, della Sila, dell'Irpinia e del Sannio, dando la preferenza a quelle che, non avendo la speciale altezza prescritta dalla lettera e) del n. 30 non possono essere assegnate agli alpini.
Le reclute del genio da destinarsi ad unità di guardia alla frontiera, oltre ad avere i requisiti indicati nel comma precedente, non dovranno essere analfabete e dovranno essere scelte fra quelle che risultino di mestieri specializzati (elettricisti, meccanici, fabbri, stagnini, cementisti, muratori, minatori, falegnami, tornitori, radiomontatori, radiotelegrafisti, motoristi, autisti, telegrafisti e telefonisti) o studenti.
40. — Palafrenieri. — Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti fisici prescritti per la cavalleria.
41. — Squadroni di rimonta. — Le reclute da assegnarsi agli squadroni di rimonta devono essere scelte fra quelle che esercitano il mestiere di fantini, butteri, e cavallai.
Le quote per i palafrenieri e gli squadroni di rimonta devono essere date al completo.
42. — Artiglieria di divisione di fanteria.
Il numero degli analfabeti non deve superare il 15% della quota indicata nella tabella.
Le reclute da assegnare ai gruppi ippotrainati dei reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria debbono avere requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per la cavalleria.
Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati ed ai gruppi carrellati devono essere dotate di notevole robustezza. Tali reclute devono essere segnalate dai distretti ai corpi interessati, mediante apposita indicazione sui ruolini di marcia.
La quota di operai stabilita dalle tabelle di assegnazione per i gruppi ippotrainati dev'essere tratta dalle stesse reclute precettate per tale specialità, scegliendo gli elementi forniti dei necessari requisiti.
Nella quota a ferma ordinaria del 14° reggimento artiglieria divisionale sono comprese 15 reclute per il deposito succursale in Lecce.
43. — Artiglieria di corpo d'armata, d'annata, contraerei e da costa.
Tra le reclute da assegnare a dette specialità di artiglieria le reclute analfabete non dovranno, possibilmente, superare il 15% delle quote di assegnazione.
Ai reggimenti di artiglieria di corpo d'armata deve essere assegnata una parte di reclute (serventi) aventi requisiti di altezza e robustezza superiori.
Le reclute destinate quali conduttori di autoveicoli alle specialità fornite di automezzi devono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate.
Dovrà curarsi dai distretti militari, giusta l'indicazione della tabella, che 1/5 dell'aliquota di tali reclute automobilistiche sia tratta con preferenza da reclute che abbiano frequentato le scuole di meccanica agraria e siano munite Si patente per condurre trattrici agricole o che dimostrino di avere frequentato con successo uno dei corsi di moto­aratura indetti dalle varie cattedre ambulanti d'agricoltura, o dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.
Debbono aver la precedenza nell'assegnazione all'artiglieria contraerei quelle reclute che hanno appartenuto per due anni a reparti di artiglieria contraerei della milizia per la D.I.C.A.T. e siano in possesso dell'apposito certificato di cui alla lettera a) del n. 16 della circolare 561 del giornale militare 1930, Le altre di dette reclute eccedenti debbono essere assegnate alle altre specialità di artiglieria.
Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, nella misura di 1/4, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota dì automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria di corpo d'armata, di divisione motorizzata e d'armata forniti di trattrici.
La scelta di tali reclute agricoltori dovrà essere fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di potere divenire buoni conduttori di automezzi.
Le reclute da assegnarsi alle sezioni fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei dovranno essere costituite esclusivamente da elettricisti, motoristi, ed aiuti, conduttori di automezzi meccanici e qualche studente.
Le quote degli automobilisti e degli operai per le varie specialità di artiglieria deb­bono essere date al completo scegliendo le reclute fra gli elementi più capaci. Nella quota stessa deve essere compreso qualche motorista per le officine reggimentali.
44. — Compagnie artificieri.
Le reclute da assegnarsi alla compagnia artificieri debbono essere scelte con ogni cura fra quelle che per intelligenza e per attitudini professionali civili (operai chimici, minatori operai di meccanica minuta, pirotecnici, tubisti, elettricisti, aggiustatori meccanici) diano affidamento di comprendere e di ritenere in poco tempo le speciali nozioni che ad esse verranno impartite, e per i loro precedenti penali e morali, ottimi sotto ogni riguardo, inspirino fiducia illimitata.
Nella quota sono comprese 60 reclute da destinarsi ad istruzione compiuta alle direzioni e scuole di artiglieria.
45. — Genio. In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione. Gli analfabeti non dovranno superare, possibilmente, il 5% delle quote di assegnazione.
Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi, dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilistico e non già per le specialità cui vengono assegnate.
a) Zappatori-artieri.
Le reclute da assegnarsi agli zappatori-artieri devono comprendere:
19% di muratori, cementisti e scalpellini;
14% di minatori;
14% di motoristi ed aiuti;
7% di falegnami e carradori;
7% di fabbri meccanici e aggiustatori;
6% di elettricisti;
7% dì tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
7% di barcaioli;
4% di tintori, decoratori e scenografi;
15 % di studenti e di mestieri vari.
b) Teleferisti.
Le reclute da assegnare ai teleferisti devono comprendere:
29% di meccanici montatori;
15% di meccanici, fabbri aggiustatori;
24% di motoristi e di conduttori di automezzi;
10% di impalmatori;
6% di telefonisti e guardafili;
5% di falegnami e carpentieri;
4% di muratori;
7% di studenti e di mestieri vari.
e) Radiotelegrafisti, telegrafisti e stenografi.
Le quote per tali specialità debbono essere date, possibilmente, al completo, com­prendendovi — per i reparti telegrafisti e radiotelegrafisti — il 15% di reclute studenti e di mestieri vari.
All'assegnazione delle reclute provviste dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. Esercito provvede il ministero della guerra.
Per le reclute che abbiano conseguito il detto attestato nel corrente anno l'assegna­zione verrà effettuata secondo le norme contenute nella circolare 4080-5 del 27 novembre 1935, (div. 1a leva); quelle, invece, che lo abbiano conseguito negli anni precedenti saranno segnalate dai rispettivi distretti a questo ministero con apposito elenco che dovrà essergli trasmesso non più tardi del 1° aprile p. v. Da detto elenco dovranno risultare le precise generalità della recluta, il distretto di leva (qualora non sia quello stesso di residenza), l'anno in cui ha conseguito il detto attestato e le 3 sedi, oppure l'arma preferita, come è indicato nel n. 1 della sopracitata circolare del 27 novembre u. s.
Le reclute che abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radioelettricisti montatori di professione o apprendisti e le reclute diplomate in stenografia o che abbiano attitudine ad apprenderla con facilità, quando ciò sia comprovato da qualche documento saranno dai distretti tutte assegnate ai reparti telegrafisti e radiotelegrafisti, anche in eccedenza alla quota complessiva fissata dalle tabelle, dovendosi evitare che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altri corpi o servizi.
Se la quota indicata nelle tabelle di assegnazione non potesse essere coperta con gli elementi sopraindicati dovrà essere completata — in ordine di precedenza — con studenti, motoristi, meccanici ed elettricisti.
In particolar modo dovrà essere curata la scelta del personale per i reparti radio­telegrafisti, avvertendo che dovranno esservi senz'altro assegnati tutti i giovani i quali comprovino di saper ricevere i segnali Morse ad udito o a zona.
Le aliquote per i telegrafisti potranno essere coperte, oltre che con i giovani predetti che risultassero eventualmente esuberanti per i reparti radiotelegrafisti, con stu­denti di scuole medie, con telefonisti, centralinisti ed elettricisti.
d) Foto elettricisti.
Le reclute da assegnare alle compagnie fotoelettricisti dei reggimenti genio dovranno comprendere:
35% di motoristi ed aiuti;
25% di conduttori di automezzi e meccanici;
5% di studenti;
10% di mestieri vari.
25% di motoristi ed aiuti.
e) Idrici.
I distretti che, giusta la tabella d'assegnazione, devono fornire reclute alla compagnia idrici del 5° reggimento genio dovranno comprendere nella quota fissata per tale compagnia reclute aventi i seguenti mestieri:
montatori meccanici per motori; montatori meccanici per pompe; montatori elettricisti; aggiustatori fabbri; aggiustatori elettricisti; fontanieri; tubisti, pompisti e lattonieri.
f) Reggimenti minatori.
Le reclute da assegnare ai reggimenti minatori devono comprendere:
40% di minatori;
14% di muratori, cementisti, scalpellini;
14% di motoristi e conduttori di automezzi;
5% di fabbri e aggiustatori meccanici;
4% di falegnami e carpentieri;
4% di elettricisti;
5% di tubisti, stagnini e lattonieri;
6% di studenti ed affini;
8 % di mestieri vari.
Le reclute da destinare ai reggimenti minatori debbono avere, oltre i requisiti fisici e professionali prescritti, una speciale resistenza ai lavori rudi della roccia ed ai disagi della montagna.
g) Pontieri.
Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza di ogni altra arma e specialità (salvo quanto è stabilito da altre speciali disposizioni della presente circolare) anche se non raggiungano la statura minima di m. 1.58, purché siano fisicamente idonee.
Le reclute da assegnare al reggimento pontieri per ponti leggeri — 1° Pontieri, Verona — devono comprendere:
42% di barcaioli, burchieri, marinai, gondolieri, renaioli di fiume e pescatori;
17% di carpentieri di barche e calafati;
5% idi falegnami, carradori e verniciatori;
9% di meccanici, motoristi e fabbri fucinatori ;
10% di conduttori di autoveicoli;
3 % di elettricisti;
14 % di studenti e di mestieri vari.
Le reclute da assegnare al reggimento pontieri per ponti pesanti — 2° Pontieri, Piacenza — devono comprendere:
25% di barcaioli, burchieri, pescatori marinai, gondolieri, renaioli di fiume;
10% di carpentieri di barche e calafati;
6 % di falegnami, carradori e verniciatori;
9% di motoristi, aiuti e macchinisti;
22% di fabbri, meccanici, aggiustatori, fucinatori ed operai in ferro;
5% di minatori, cementisti e scalpellini;
10% di conduttori di autoveicoli;
3% di elettricisti;
10% di studenti e militari di mestieri vari.
h) Ferrovieri.
Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute con ferma ordinaria aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.
Segnaleranno inoltre reclute munite di certificato di conduttore di caldaie a vapore, di operai elettromeccanici, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza di istituto tecnico inferiore o studi equipollenti o di diploma di istituti professionali.
Ogni distretto segnalerà infine cinque reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.
Il comando del reggimento ferrovieri, che deve avere 620 reclute, compresi i 94 operai, indicati nelle tabelle, fatta la scelta delle rimanenti 526, indicherà con la massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, attenendosi alla quota suddetta, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del reggimento in Torino.
Le reclute segnalate, che non venissero prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, per i quali posseggano i voluti requisiti.
I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno al suddetto reggimento, due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alle sedi dei battaglioni che saranno designate dal comando del reggimento.
Le reclute, all'atto della toro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiara­mente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.
i) Aerostieri, fotografi e cinematografisti.
Nella quota di reclute da assegnare all’8° reggimento genio sono comprese 40 reclute per la specialità aerostieri (da scegliersi tra: gassisti, motoristi, meccanici, cordai, sarti, elettricisti, cestai, falegnami, studenti e impiegati) e 40 reclute per la specialità fotografi da scegliersi tra fotografi, meccanici ottici e fra gli elementi che abbiano pratica di apparecchi da presa e da proiezione.
I) Reclute per colombaie militari.
Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della federazione olombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere assegnate all'8 reggimento genio.
m) Pompieri.
Le reclute da assegnare a detta specialità dovranno essere di professione pompieri o dovranno dimostrare, con certificati, di aver frequentato corsi pompieristici.
n) Battaglioni misti del genio per divisioni motorizzate.
Nella quota complessiva assegnata con le tabelle al 2° reggimento pontieri sono comprese 170 reclute per il battaglione misto della divisione motorizzata «Po».
46. — Automobilisti (per tutte le unità motorizzate, esclusi gli autocentri).
Di massima tutte le reclute da assegnarsi come automobilisti dovranno saper leggere e scrivere.
Saranno assegnati come automobilisti in ordine di preferenza:
a) coloro che sono in possesso della patente civile di 3° grado per la condotta di automezzi, o della già prescritta patente per condurre motocicli;
b) coloro che hanno sostenuto, con esito favorevole; l'apposito esperimento teorico-pratico presso gli enti militari competenti;
c) coloro che sono in possesso della dichiarazione di aver frequentato con esito favorevole il corso automobilistico per giovani fascisti svolto presso le sedi provinciali del R.A.C.I., od il corso di specializzazione automobilistica per giovani fascisti;
d) i possessori di patenti civili di 2° o 1° grado, che per un qualsiasi motivo non abbiano sostenuto il prescritto esperimento di cui alla lettera b).
Le quote possibilmente dovranno essere date per intero. In esse dovranno essere com­presi gli operai specializzati automobilisti.
Le reclute in possesso dei requisiti automobilistici (patenti di 1° e 2° grado) che per qualsiasi motivo non si fossero presentate all'esperimento di cui sopra (escluse quindi quelle dichiarate non idonee) e quelle dichiarate idonee allo stesso esperimento che even­tualmente risultassero esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anziché essere assegnate a corpi non prov­visti di automezzi, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (leva).
Tutte le reclute che, dopo la loro incorporazione in un reparto non fornito di automezzi, escluse le truppe alpine ed i radiotelegrafisti, dimostrino di possedere il certificato di idoneità a condurre automezzi e che non siano già state dichiarate non idonee all'esperimento presso un ente motorizzato, saranno dai comandi di corpo segnalate al competente comando di corpo d'armata, il quale provvedere a trasferire le reclute stesse ad un corpo della propria giurisdizione fornito di automezzi, previo esperimento di idoneità.
Le reclute che, quantunque provviste dei requisiti indicati nel presente numero per l'assegnazione ai servizi motorizzati, abbiano frequentato altri corsi di specializzazione premilitare per g. f. saranno ugualmente assegnate ai servizi motorizzati (avviandole — a preferenza — a corpi di quelle armi e specialità per le quali hanno frequentato il corso di specializzazione) salvo che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. E., nel qual caso saranno assegnati ai radiotelegrafisti.
47. — Carri armati e carri d’assalto.
Le unità carriste debbono essere formate in parte da reclute automobiliste, da scegliersi, con preferenza, tra coloro che abbiano frequentato le scuole di meccanica agraria e che siano muniti di patente per condurre trattrici agricole ed in parte da reclute che abbiano cognizione di meccanica automobilistica. Come per i carri veloci anche per le unità carriste il personale dovrà essere, a preferenza, scelto tra quelle reclute che posseggano i migliori titoli professionali e quei motociclisti che, nel prescritto esperimento per l'assegnazione agli enti provvisti di automezzi, abbiano dato prova di particolare perizia ed ardimento.
Tali reclute saranno segnalate ai rispettivi distretti dagli enti incaricati dell'esperimento.
L'aliquota degli operai meccanici da assegnarsi dovrà essere tratta da reclute prove­nienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.
48. — Scuole.
Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettano, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, col 20% della quota formato da studenti di scuole medie e il 25% con reclute che abbiano ultimata la 5a classe elementare.
Nella quota assegnata alla scuola centrale di fanteria, in Civitavecchia sono comprese 50 reclute per la sezione esperienze di fanteria.
Nella quota assegnata alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo sono comprese 40 reclute per il comando, 60 per lo squadrone allievi ufficiali di complemento e 50 per lo squadrone allievi sottufficiali.
Nella quota assegnata a ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, è compresa un'aliquota di reclute per il servizio di attendente agli ufficiali delle scuole stesse.
Nella quota assegnata alla scuola di artiglieria e genio sono compresi gli attendenti per gli ufficiali allievi.
Le reclute da assegnare alla R. accademia ed alla scuola di applicazione di artiglieria e genio dovranno essere distintamente avviate, secondo le indicazioni poste nella tabella, ai due istituti, ai quali saranno anche trasmessi, dagli enti interessati, i vari documenti relativi.
Le reclute da assegnare alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino ed alle scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali saranno inviate a determinati reggimenti, come è indicato nelle tabelle, per ricevere la prima istruzione. Perciò i comandanti di distretto dovranno fare le opportune comunicazioni analogamente a quanto è detto nel successivo n. 52 per le reclute destinate ai reparti distrettuali.
49- — Sanità.
Le reclute. da assegnare alla sanità, per quanto è possibile, dovranno saper leggere e scrivere correntemente, e qualcuna -dovrà avere il passaggio dal 1° al 2° corso di una scuola media di grado inferiore, requisito prescritto dalla circolare 225 g. m. 1929 per poter prender parte allo speciale corso per l'abilitazione a condurre caldaie a vapore.
Le quote di specializzati indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo. Le reclute stesse saranno scelte con ogni cura, specialmente per quanto riguarda i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti montatori, gli aiutanti radiologi e gli odon­totecnici.
Pel servizio di portaferiti, saranno scelti i braccianti, i contadini e simili, e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.
Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.
I chierici non ancora ordinati in sacris, che non possono ottenere la continuazione del ritardo del servizio per avere oltrepassato alla data di chiamata il 26° anno di età, dovranno essere assegnati alle compagnie di sanità.
Alla 7a compagnia di sanità sono state assegnate 70 reclute in più della propria quota — fra le quali un disegnatore ed un rilegatore di libri — che dovranno, a suo tempo, essere destinate, alla scuola di applicazione di sanità militare.
Nella quota delle reclute assegnate alla 8a compagnia di sanità sono comprese 30 reclute da destinarsi quali attendenti per gli ufficiali medici e farmacisti in servizio presso il ministero.
Alle 3a, 7a e 8a compagnia di sanità, perché possano provvedere al servizio di assistenti e accompagnatori di grandi invalidi, è stato assegnato un adeguato numero di reclute.
50. — Sussistenza.
Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, mugnai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.
Oltre gli elementi tecnici indicati nella tabella di assegnazione, i distretti assegneranno alle compagnie di sussistenza qualche motorista, tornitore e lattoniere.
51. — Reggimento chimico e compagnie chimiche.
I distretti che, giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute per il reggimento chimico e le compagnie chimiche, dovranno destinarvi oltre gli operai indicati nella tabella, studenti di chimica in istituti superiori e reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato.
I distretti che non devono fornire reclute al reggimento e alle compagnie chimiche segnaleranno a questo ministero (leva) quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.
Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al reggimento e alle compagnie chimiche, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle provenienti da scuole di chimica tintoria o professionali in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici, in fabbriche di gomma, stabilimenti farmaceutici, fabbriche di esplosivi o stabilimenti pirotecnici.
Cureranno inoltre che sia destinato al reggimento chimico qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.
Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date possibilmente al completo e che le reclute da assegna

© 2004-2018 www.modellismopiu.it
https://www.modellismopiu.it

L'indirizzo Web di questo contenuto è:
https://www.modellismopiu.it/article.php?storyid=645