| Viene presentata la Circolare N. 352. — ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'anno premilitare 1936-1937. — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 aprile 1936 - Anno XIV completa dei suoi due allegati. |
1. — In applicazione della legge 31 dicembre I934-XIII, n. 2150, e della circolar n. 559 giornale militare 1935, per il corrente anno verranno istituiti i seguenti premilitari: Primo corso generale. — Le lezioni d'istruzione premilitare hanno luogo durante 20 sabati consecutivi. Gli altri sabati dell'anno premilitare non compresi nel detto periodo sono a disposizione dei FF. GG. C. per l'attività atletico-sportiva. Secondo corso generale. — Le lezioni d'istruzione premilitare hanno luogo durante 20 sabati consecutivi. Gli altri sabati dell'anno premilitare non compresi nel detto periodo sono a disposizione dei FF. GG. C. per l'attività atletico-sportiva. Terzo corso generale. — Le lezioni d'istruzione premilitare hanno luogo durante 20 sabati consecutivi. Gli altri sabati dell'anno premilitare non compresi nel detto periodo sono a disposizione dei FF. GG. C. per l'attività atletico-sportiva. Le lezioni d'istruzione premilitare del terzo corso dovranno in ogni modo aver termine non oltre la fine di febbraio 1937. Primo corso specializzato. (2° premilitare). — Le lezioni d'istruzione premilitare specializzata hanno luogo durante 20 sabati consecutivi oltre le ulteriori lezioni indispensabili per gli allievi che frequentano scuole speciali. Secondo corso specializzato. (3° premilitare). — Le lezioni d'istruzione premilitare hanno luogo durante 20 sabati consecutivi oltre le ulteriori lezioni indispensabili per gli i allievi che frequentano scuole speciali. Il secondo corso specializzato dovrà aver termine di massima non oltre il 31 gennaio 1937. 2. — Hanno l'obbligo di frequentare il 1° corso generale i cittadini nati nell'anno 1918 o in anni precedenti e non ancora chiamati alle armi, i quali non abbiano sinora frequentato il primo corso senza esserne stati dispensati o che, avendolo frequentato, non siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al secondo corso. 3 — A modifica del n. 36 della circolare 559 del giornale militare 1935, i giovani i quali abbiano appartenuto per almeno un biennio agli avanguardisti frequentandone le esercitazioni con assiduità e profitto, e ne forniscano la prova mediante dichiarazione dei dirigenti dell'O.N B., sono obbligati a frequentare tutti i corsi premilitari, ma vengono nominati, all'inizio dei corsi stessi, premilitari scelti e sono considerati allievi graduati. 4. — Hanno l'obbligo di frequentare il secondo corso generale oppure il primo corso specializzato i cittadini nati nel 3917 che siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al secondo corso oppure nati in anni precedenti e non ancora chiamati alle armi, i quali, riconosciuti idonei pel passaggio al secondo corso non l'abbiano ancora frequentato senza essere stati dispensati dall'obbligo dell'istruzione premilitare o che avendolo frequentato, non siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al terzo corso generale oppure al secondo corso specializzato. 5. — Hanno l'obbligo di frequentare il terzo corso generale oppure il secondo specializzato i cittadini nati nell'anno 1916 i quali siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al terzo corso generale od al secondo specializzato. 6. — A modifica del n. 37 della circolare 559 del giornale miniare 1935 e salve le eccezioni di cui al numero seguente, i caposquadra avanguardisti sono obbligati a frequentare i corsi premilitari. Quelli però che all'atto della leva fascista non abbiano cessato di prestare servizio nell'O.N.B. e ne forniscano la prova mediante dichiarazione del dirigente dell'Opera stessa, vengono nominati all'inizio dei corsi caposquadra premilitari e ne assumono le funzioni relative. I capicenturia ed i cadetti degli avanguardisti sono ugualmente obbligati a frequentare tutti i corsi premilitari, ma quelli che all'atto della leva fascista non abbiano cessato di prestare servizio nell'O.N.B. e ne forniscano la prova mediante dichiarazione dei dirigenti dell'Opera stessa, in via transitoria per il corrente anno vengono impiegati in qualità di capisquadra o di coadiutori degli istruttori. I capisquadra, capicenturia e cadetti degli avanguardisti, nati in anni anteriori al 1918, i quali abbiano già ottenuto, in base alle precedenti disposizioni l'esenzione parziale o totale dall'obbligo dell'istruzione premilitare, continuano a fruire dell'esenzione stessa. 8. — I capisquadra, capicenturia e cadetti degli avanguardisti, i quali sono trattenuti in servizio dall'O.N.B. come istruttori propri indispensabili o per tenere a numero i quadri ufficiali dell'Opera stessa, finché essi siano completati, sono esentati interamente dalla istruzione premilitare. 8. — La scelta dei giovani che dovranno essere istruiti nel primo corso specializzato viene fatta con i criteri e le modalità di cui al n. 10 della circolare 559 giornale militare 1935 dai Comandi Federali dei FF. GG. C. Non dovranno essere proposti per il primo corso specializzato i giovani i quali, in seguito agli accertamenti previsti dal suddetto n. 10, da praticarsi presso gli uffici comunali di leva, risultino aver titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'ari. 2 del R. decreto-legge del io febbraio 1936, anno XIV, n. 395, che ha istituito la ferma unica. 9. — Le proposte e le determinazioni relative alle località ed ai periodi di tempo entro i quali dovranno svolgersi i corsi suddetti, avranno luogo con le modalità e nei termini stabiliti dai nn. 16 e 17 della circolare 559 giornale militare 1035. I periodi di tempo entro i quali dovranno svolgersi i corsi generali è i corsi specializzati in una stessa località, dovranno essere uniformi. 10. — La carica di direttore, dei corsi premilitari tanto generali quanto specializzati» noti poVà essere affidata che a cittadini i quali siano ufficiali ed eccezionalmente sottufficiali del R. esercito in congedo di arma combattente salvo le eccezioni per i corsi specializzati preaeronautici che saranno indicate dal ministero della R. aeronautica. 11. — In eccezione al disposto del n. 12 della circolare 559 giornale militare 1935, anche per i corsi del corrente anno potranno, in casi di assoluta necessità, essere impiegati come istruttori, ufficiali, sottufficiali e graduati della M.V.S.N. o dei FF. GG. C. che non siano ancora muniti dello speciale brevetto premilitare. 12. — I giovani obbligati a frequentare i corsi di istruzione premilitare i quali siano iscritti alla milizia per la difesa contraerea territoriale (M.D.I.C.A.T.) o alla milizia per la difesa costiera (M. da COS) riceveranno la relativa istruzione sia generale, sia specializzata, presso i comandi di legione, di coorte autonoma o distaccamento della milizia stessa, da parte di ufficiali della specialità appartenenti alla M.V.S.N. Nei periodi di tempo nei quali detti giovani non siano impiegati nella loro speciale istiuzione, restano a disposizione dei FF. GG. C. per l'addestramento atletico-sportivo. 13. — A cura dei comandi di legione o coorte autonoma della M.V.S.N. oppure dei comandi federali dei FF. GG. C., saranno pubblicati rispettivamente i manifesti dei corsi premilitari generali (allegato A) e dei corsi premilitari specializzati (allegato B) che dovranno essere affissi in ogni comune nel quale si svolgeranno i corsi, 15 giorni prima del loro inizio. Le spese relative saranno sostenute rispettivamente dal Comando Generale della M.V.S.N. e dal Comando dei FF. GG. C. 14. — Nel periodo che intercede tra la pubblicazione del manifesto e l'inizio dei corsi, gli interessati presentano alle autorità locali preposte alla dirczione dei corsi stessi, le domande di dispensa o di esenzione temporanea sulle quali decidono le superiori autorità gerarchiche in conformità dell'art. 29 della circolare 559 giornale militare 1935. Nello stesso periodo di tempo i genitori o tutori dei giovani obbligati alla frequenza dei corsi premilitari, provvedono al pagamento del contributo di L. 5 per ciascun corso di cui all'art. 24 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, anno XIV, n. 2330. Sono esentati dal pagamento soltanto gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri. Il contributo deve essere versato al conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria della provincia. La relativa ricevuta deve essere consegnata alle autorità locali preposte alla direzione dei corsi alle quali devono anche essere consegnati i certificati di povertà rilasciati dai rispettivi comuni di residenza per gli esonerati. Gli elenchi degli inadempienti al pagamento del contributo predetto, devono essere comunicati ai comandi di legione, coorte autonoma o comandi federali., dei FF. GG. C. e da questi trasmessi al Comando generale della M.V.S.N. (ispettorato pre-postmilitare e sportivo). 15. — Il libretto personale, la cui istituzione è stata approvata con R. decreto-legge del 26 marzo 1936-XIV, n. 608, verrà istituito a cura del Comando Generale M.V.S.N. per i giovani premilitari iscritti al primo corso generale.. Per i giovani iscritti agli altri corsi i comandi di legione, di coorte autonoma ed i comandi federali dei FF. GG. C. continueranno ad impiegare gli stampati e modelli già in corso con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti necessari. 16. — Prima del termine delle lezioni d'istruzione premilitare, i direttori dei corsi si accerteranno nel modo che riterranno più opportuno del risultato ottenuto durante il periodo di esercitazione dei rispettivi corsi classificando gli istruttori e determinando quali giovani non siano idonei per il passaggio al corso successivo. 17. — L'accertamento dell'idoneità dei giovani iscritti ai corsi specializzati, sarà fatto al termine del secondo corso per mezzo di commissioni nominate dai comandi di zona militare, presiedute da un ufficiale superiore del R. esercito in S.P.E. Gli accertamenti saranno fatti alle sedi dei comandi federali o dei corsi dei FF. GG C. 18. — Ai giovani i quali abbiano seguito con successo i corsi specializzati dovrà essere rilasciato l'apposito certificato (brevetto di cui al n. 41 della circolare 559 giornale militare 1935, e a cura dei direttori dei corsi stessi dovranno essere inviati rispettivamente al ministero della guerra e ai competenti comandi di distretto, gli elenchi ivi previsti. 19. — La istituzione dei corsi di istruzione premilitare nelle singole località delle colonie sarà disposta dal Governo di ciascuna colonia a norma del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1840. 20. — I corsi premilitari nelle colonie sono svolti alla dipendenza dei comandi dei, R. Corpi di truppe coloniali.
Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.
ALLEGATO A REGNO D'ITALIA
COMANDO .............................
Istruzione premilitare obbligatoria. Corsi premilitari generali. 1. — In conformità della legge 31 dicembre I934-XIII, n. 2150, i cittadini italiani iscritti sulle liste di leva e validi alle armi sono considerati soldati all'atto della leva fascista, 24 maggio 1936. Da tale data essi sono sottoposti all'obbligo del servizio militare che, fino alla chiamata alle armi della rispettiva classe, deve essere prestato nell'ambito della M.V.S.N. e dei FF.GG.C. Tale servizio precedente alla chiamata alle armi costituisce l'istruzione premilitare obbligatoria. 2. — Per l'anno premilitare 1936-1937 sono istituiti i corsi premilitari generali indicati nella seguente tabella: 1° CORSO GENERALE - Hanno l'obbligo di frequentare il primo corso generale i nati nell'anno 1918 oppure i nati in anni precedenti e non ancora chiamati alle armi, i quali non abbiano sinora frequentato il primo corso senza esserne stati dispensati, o, che, avendolo frequentato, non siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al secondo corso. Durata del corso. Venti sabati consecutivi. Negli altri sabati dell'anno premilitare sarà svolta l'attività atletico-sportiva a cura dei FF.GG.C. e pertanto alla fine del corso i premilitari si metteranno a disposizione dei rispettivi comandi. 2° CORSO GENERALE - Hanno l'obbligo di frequentare il secondo corso generale i nati nel 1917 riconosciuti idonei per il passaggio al secondo corso oppure i nati in anni precedenti e non ancora chiamati alle armi i quali, riconosciuti idonei per il passaggio al secondo corso, non l'abbiano ancora frequentato senza essere stati dispensati dall'obbligo dell'istruzione premilitare, o, che avendolo frequentato, noti siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al terzo corso generale. (I giovani nelle condizioni predette, i quali ricevano speciale precetto da parte del locale comando dei FF.GG.C. devono frequentare il primo corso specializzato in luogo del secondo corso generale), (1). Durata del corso. Venti sabati consecutivi. Negli altri sabati dell'anno premilitare sarà svolta l'attività atletico-sportiva a cura dei FF.GG.C. e pertanto alla fine del corso i premilitari si metteranno a disposizione dei rispettivi comandi. 3° CORSO GENERALE - Hanno l'obbligo di frequentare il terzo corso generale i nati nel 1916 i quali siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al terzo corso generale. Hanno l'obbligo di frequentare il corso anche i capi-squadra dell'O.N.B., nati nel 1916, che in base alle precedenti disposizioni abbiano ottenuto l'esenzione dal primo e secondo corso-premilitare. Durata del corso. Venti sabati consecutivi. Negli altri sabati dell'anno premilitare sarà svolta l'attività atletico-sportiva a cura dei FF.GG.C. e pertanto alla fine del corso, i premilitari si metteranno a disposizione dei rispettivi comandi. Termine del corso. Le lezioni dovranno aver termine non oltre la fine di febbraio 1937. 3. — I giovani che abbiano appartenuto per almeno un biennio agli avanguardisti, frequentandone le esercitazioni con assiduità e profitto, e ne forniscano la prova mediante dichiarazione dei dirigenti dell'O.N.B., sono obbligati a frequentare tutti i corsi premilitari, ma vengono nominati, all'inizio del primo corso, premilitari scelti e sono considerati allievi graduati. 4. — I capisquadra avanguardisti sono obbligati, salvo le eccezioni di cui al numero seguente, a frequentare tutti i corsi premilitari. Quelli però che all'atto della leva fascista non abbiano cessato di prestare servizio nell'O.N.B. e ne forniscano la prova mediante dichiarazione dei dirigenti dell'opera stessa, vengono nominati all'inizio dei corsi, capi-squadra premilitari e ne assumono le funzioni relative. I capicenturia ed i cadetti degli avanguardisti sono ugualmente obbligati a frequentare tutti i corsi premilitari, ma quelli che all'atto della leva fascista non abbiano cessato di prestare servizio nell'O.N.B e ne forniscano la prova mediante dichiarazione dei dirigenti dell'opera stessa, in via transitoria per il corrente anno, vengono impiegati in qualità di capisquadra o di coadiutori degli istruttori. 5. — I capisquadra, capicenturia e cadetti i quali siano trattenuti in servizio dall'O.N.B. quali istruttori propri indispensabili o per tenere a numero i quadri ufficiali dell'Opera finché essi siano completati, sono esentati interamente dalla istruzione premilitare. 6. — I capisquadra, capicenturia e cadetti dell'O.N.B. nati in anni anteriori al 1918 che abbiano già ottenuto, in base a precedenti disposizioni, l'esenzione parziale o totale dall'obbligo dell'istruzione premilitare continuano a fruire dell'esenzione stessa. Dispense ed esenzioni. 7. — Sono dispensati dall'obbligo dell'istruzione premilitare: a) i giovani affetti da infermità per le quali, a senso dell'art. 76 del testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, possono essere, al tempo della leva, riformati senza visita da parte del Consiglio di leva. La prova dell'inabilità, in tal caso, al servizio premilitare, può essere fornita mediante certificato del capo dell'Amministrazione comunale, attestante, in base al rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR., l'infermità o l'imperfezione dalla quale il giovane è affetto; b) i giovani affetti da infermità od imperfezioni fisiche che potranno presumibilmente essere causa di riforma all'atto della visita da parte dei consigli di leva. La prova di tale inabilità deve essere fornita mediante certificati rilasciati da ufficiali sanitari o medici condotti, debitamente vistati dalle autorità comunali. 8. — Sono esenti temporaneamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare: a) i giovani aventi la loro abituale residenza distante oltre io chilometri dalia località ove si svolgono i corsi premilitari, e per analogia i giovani di professione marittimi i quali si trovino imbarcati. La distanza viene calcolata per la via terrestre più breve; b) i residenti all'estero; c) i giovani i quali non abbiano raggiunto lo sviluppo fisico necessario per compiere l'istruzione premilitare e gli affetti da malattie temporanee; d) i ricoverati in luoghi di cura od istituti di correzione od in luogo di pena e i confinati; e) i novizi degli istituti religiosi; gli studenti di teologia, degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per compiere gli studi per le missioni, i chierici ordinati in sacris ed i religiosi che hanno emesso i voti. L'esenzione temporanea è valida a tutti gli effetti di legge per il corso o per i corsi durante i quali si verificano le condizioni previste per i vari casi. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) vengono rispettivamente comprovate con attestazioni da rilasciarsi dal capo del comune o dalla autorità di P. S. Quelle di cui alle lettere c) e d) vanno comprovate con attestazioni rilasciate, a seconda dei casi, dall'ufficiale sanitario o medico condotto, dal direttore dell'ospedale, dai direttori dei luoghi di cura o di pena o degli istituti di correzione e dalla autorità di P. S. per gli assegnati al confino. I certificati degli ufficiali sanitari o medici condotti devono essere vistati dalla autorità comunale. Le condizioni infine di cui alla lettera e) vanno comprovate con attestazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità ecclesiastiche. 9. — Le domande di dispensa e di esenzione, corredate dai prescritti documenti, debbono essere presentate alle autorità, preposte alla direzione dei corsi locali, prima del loro inizio. Se le condizioni previste per la dispensa o per l'esenzione temporanea si verificano durante lo svolgimento dei corsi, le domande devono essere presentate entro 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Contributi premilitari. 10. — I genitori o tutori dei giovani obbligati alla frequenza dei corsi premilitari devono provvedere a corrispondere un contributo di L. 5 per ciascun corso ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430. Sono esonerati dal pagamento soltanto gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri. Il contributo deve essere versato al conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria della provincia. La relativa ricevuta oppure i relativi certificati di povertà rilasciati dai rispettivi Comuni devono essere presentati alle autorità preposte alla direzione dei corsi locali prima del loro inizio. Chiamata atta istruzione - Sanzioni. 11. — I cittadini obbligati all'istruzione premilitare ed inscritti ai corsi sottoindicati i quali non abbiano ottenuto la dispensa o la esenzione, devono presentarsi alle autorità preposte alla direzione dei corsi ai quali sono iscritti ............................
Il .............. alle ore ......... (2) I mancanti, senza giustificato motivo, incorreranno nelle sanzioni penali previste dalla legge. (Luogo e data).
IL COMANDANTE ...............................
ALLEGATO B REGNO D'ITALIA
COMANDO .............................
Istruzione premilitare obbligatoria. Corsi premilitari specializzati.
1. — In conformità della legge 31 dicembre I934-XIII, n. 2150, i cittadini iscritti sulle liste di leva e validi alle armi, sono considerati soldati all'atto della leva fascista, 24 maggio 1936. Da tale data essi sono sottoposti all'obbligo del servizio militare che, fino alla chiamata alle armi della rispettiva classe, deve essere prestato nell'ambito della M.V.S.N. e dei FF.GG.C. Tale servizio precedente alla chiamata alle armi costituisce l'istruzione premilitare obbligatoria. 2. — Per l'anno premilitare 1936-1937 sono istituiti i corsi premilitari specializzati indicati nella seguente tabella : 1°» CORSO SPECIALIZZATO (2° premilitare) - Hanno l'obbligo di frequentare il primo corso specializzato i giovani, che ricevono speciale precetto personale da parte di questo Comando dei FF.GG.C., nati nel 1917 riconosciuti idonei per il passaggio al secondo corso oppure nati in anni precedenti non ancora chiamati alle armi i quali, riconosciuti idonei per il passaggio al secondo corso non l'abbiano ancora frequentato senza essere stati dispensati dall'obbligo dell'istruzione' premilitare, o che avendolo frequentato, non siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al terzo corso generale o al secondo specializzato. Durata del corso. Venti sabati consecutivi, oltre le ulteriori lezioni indispensabili per gli allievi che frequentano scuole speciali. 2° CORSO SPECIALIZZATO (3° premilitare) - Hanno l'obbligo di frequentare il secondo corso specializzato i nati nel 1916 i quali siano stati riconosciuti idonei per il passaggio al secondo corso specializzato. Durata del corso. Venti sabati consecutivi, oltre le ulteriori lezioni indispensabili per gli allievi che frequentano scuole speciali. Termine del corso. Le lezioni dovranno aver termine di massima non oltre il 31 gennaio 1937. 3. — Tutti i giovani obbligati alla frequenza dei corsi premilitari generali alla fine dei corsi stessi dovranno mettersi a disposizione di questo Comando per lo svolgimento dell'attività atletico-sportiva. Dispense ed esenzioni. 4. — Sono dispensati dall'obbligo dell'istruzione premilitare : a) i giovani affetti da infermità per le quali, a senso dell'art. 76 del testo unico 8 settembre 1933, n. 1332, possono essere, al tempo della leva, riformati senza visita da parte del Consiglio di leva. La prova dell'inabilità, in tal caso, al servizio premilitare, può essere fornita mediante certificato del Capo dell'Amministrazione comunale, attestante, in base al rapporto infortivo dell'Arma dei CC. RR., l'infermità o l'imperfezione dalla quale il giovane è affetto; b) i giovani effetti da infermità od imperfezioni fisiche che potranno presumibilmente essere causa di riforma all'atto della visita da parte dei consigli di leva. m La prova di tale inabilità deve essere fornita mediante certificati rilasciati da ufficiali sanitari o medici condotti, debitamente vistati dalle autorità comunali. 5. — Sono esenti temporaneamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare: a) i giovani aventi la loro abituale residenza distante oltre io chilometri dalla località ove si svolgono i corsi premilitari, e per analogia i giovani di'professione marittimi i quali si trovino imbarcati. La distanza viene calcolata per la via terrestre più breve; b) i residenti all'estero; c) i giovani i quali non abbiano raggiunto lo sviluppo fisico necessario per compiere l'istruzione premilitare e gli affetti da malattie temporanee; d) i ricoverati in luoghi di cura od istituti di correzione od in luogo di pena e i confinati; e) i novizi degli istituti religiosi; gli studenti di teologia, degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, i seminaristi,, gli allievi interni di istituti cattolici per compiere gli studi per le missioni, i chierici ordinati in sacris ed i religiosi che hanno emesso i voti. L'esenzione temporanea è valida a tutti gli effetti di legge per il corso o per i corsi durante i quali si verificano le condizioni previste per i vari casi. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) vengono rispettivamente comprovate con attestazioni da rilasciarsi dal Capo del Comune o dalla autorità di P. S. Quelle di cui alle lettere c) e d) vanno comprovate con attestazioni rilasciate, a seconda dei casi, dall'ufficiale sanitario o medico condotto, dal direttore dell'ospedale, dai direttori dei luoghi di cura o di pena o degli istituti di correzione e dalla autorità di P. S. per gli assegnati al confino. I certificati degli ufficiali sanitari o medici condotti devono essere vistati dalla autorità comunale. Le condizioni infine di cui alla lettera e) vanno comprovate con attestazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità ecclesiastiche, 6. — Le domande di dispensa e di esenzione, corredate dai prescritti documenti, debbono essere presentate alle autorità, preposte alla direzione dei corsi locali, prima del loro inizio. Se le condizioni previste per la dispensa o per l'esenzione temporanea si verificano durante lo svolgimento dei corsi, le domande devono essere presentate entro 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Contributi premilitari. 7. — I genitori o tutori dei giovani obbligati alla frequenza dei corsi premilitari devono provvedere a corrispondere un contributo di L. 5 per ciascun corso ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV,i n. 2430. Sono esonerati dal pagamento soltanto gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri. Il contributo deve essere versato al conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria della provincia. La relativa ricevuta oppure i relativi certificati di povertà rilasciati dai rispettivi Comuni devono essere presentati alle autorità preposte alla direzione dei corsi locali prima del loro inizio. Chiamata alla istruzione - Sanzioni. 8. — I cittadini obbligati all'istruzione premilitare ed inscritti ai corsi sottoindicati i quali non abbiano ottenuto la dispensa o la esenzione, devono presentarsi alle autorità preposte alla direzione dei corsi ai quali sono inscritti ........................ il ............... alle ore ................ (3). I mancanti, senza giustificato motivo, incorreranno nelle sanzioni penali previsti dalla legge. (Luogo e data).
IL COMANDANTE ............................
NOTE (1) Le parole in parentesi saranno omesse per le località nelle quali non siano istituiti corsi specializzati. (2) I comandi della M.V.S.N. o dei FF.GG.C. indicheranno in calce al manifesto le località della propria giurisdizione, nelle quali si svolgeranno i corsi premilitari. (3) I comandi della M.V.S.N. o dei FF.GG.C. indicheranno in calce al manifesto la località della propria giurisdizione, nelle quali si svolgeranno i corsi premilitari.
© Regio Esercito 2005 Vito Zita |
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