| Intervista rilasciata a Roma il 1 Aprile 2004. Viene presentato il R. decreto-legge n. 1019. - 1° giugno 1936 - Anno XIV. pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136, del 13 giugno 1936 - Anno XIV. Si tratta di undecreto legge che stabilisce l'organizzazione- politico-amministrativa dell'Africa Orientale Italiana subito dopo la dichiarazione dell'Impero. |
ORDINAMENTO AOI
N. 475. - COLONIE - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - R. decreto-legge n. 1019. - Ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale italiana. - (Gabinetto). - 1° giugno 1936 - Anno XIV. — (Gazzetta ufficiale n. 136, del 13 giugno 1936 - Anno XIV).
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936-XIV, n. 867; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Riconosciuta l'urgente, ed assoluta necessità di provvedere; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministralo Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I. Organizzazione politico-amministrativa dell'Africa Orientale Italiana.
Art. 1. - I territori dell'Impero d'Etiopia, dell'Eritrea e della Somalia costituiscono l'Africa Orientale Italiana. Essa ha personalità giuridica ed è retta e rappresentata - in nome del Re Imperatore da un Governatore generale, che ha il titolo di Vice Re d'Etiopia. Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana ha sede in Addis. Abeba. Art. 2. - L'Impero d'Etiopia si compone: del Governo dell'Amara, con capoluogo Gondar; del Governo dei Galla e Sidama, con capoluogo Gimma; del Governo dell'Harar, con capoluogo Harar; del Governatorato di Addis Abeba, che è costituita in amministrazione municipale, retta da un Governatore alla diretta dipendenza del Governo generale. Ciascun Governo ed il Governatorato di Addis Abeba sono dotati di personalità giuridica. Art. 3. - Il territorio del Governo dell'Amara confina: a nord ed a nord-est con l'Eritrea lungo una linea che segue il corso del Setit-Tacazzè e quello dello Tsellari e, passando a sud del lago Ascianghi nei pressi di Quoram, raggiunge il limite dell'Aussa; a sud-est con il territorio del Governo dell'Harar lungo il corso dell'Auasc sino alla confluenza del Moggio; a sud con il territorio del Governo dei Galla e Sidama lungo il corso del Nilo Azzurro dalla frontiera sudanese sino alla confluenza del Mugher, e lungo una linea che dal Mugher raggiunge i limiti del territorio di Addis Abeba; con il territorio di Addis Abeba dal Barga alla confluenza dell'Auasc col Moggio; ad ovest col Sudan Anglo Egiziano. Il territorio del Governo dei Galla e Sidama confina: a nord con il territorio del Governo dell'Amara e con quello del Governatorato di Addis Abeba lungo la linea indicata, nel comma precedente sino alla confluenza coll'Auasc col Moggio; ad est con il territorio del Governo dell'Harar, dalla confluenza del Moggio lungo una linea che, procedendo in direzione sud, segue le pendici dell'altopiano verso i laghi e raggiunge le sorgenti dell'Uebi in Hoghisò, poi segue i limiti orientali del Sidamo sino al Ganale Doria ed infine il Ganale Doria sino al confine della Somalia italiana a valle della cascata Dal Verme e di lì in linea retta a Malca Marre sul Daua Parma; a sud col Chenia e ad ovest col Sudan Anglo-Egiziano. Il territorio del Governo dell'Harar confina: a nord con l'Eritrea lungo il limite meridionale dell'Aussa a partire dalla Costa francese dei somali; a nord ovest con il territorio del Governo dell'Amara lungo il corso dell'Auasc sino alla confluenza del Moggio; ad ovest con il territorio del Governo dei Galla e Sidama lungo la linea indicata nel comma precedente; a sud con la Somalia italiana; ad est con la Costa francese dei somali e la Somalia britannica. Il Governatorato di Addis Abeba comprende le regioni di Addis Abeba, Addis Alem e Moggio sino al torrente Barga ed al fiume Auasc. Art. 4. - Il territorio del Tigrai compreso tra la linea Mareb-Belesa-Muna e la linea Tacazzè-Tsellari-Lago Ascianghi e quello della Dancalia, dal bassopiano ad est del lago Ascianghi al limite meridionale dell'Aussa fanno parte dell'Eritrea. e sono posti sotto la giurisdizione di quel Governo. Il territorio abitato dalle popolazioni somale Ogaden compreso fra la frontiera della Somalia britannica, il fiume dacata, l'Uebi Gestro ed il Ganale Doria fa parte della Somalia italiana ed è posto sotto la giurisdizione di quel Governo. Il Governo dell'Eritrea ed il Governo della Somalia sono dotati di personalità giuridica. Art. 5. - Il Governatore generale, Vice Re, dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro per le colonie. Egli rappresenta il Re Imperatore nell'Africa Orientale Italiana ed è il capo supremo dell'Amministrazione di essa. Il Governatore generale Vice Re può far grazia e commutare pene, in nome e per delega del Re Imperatore, ai sudditi dell'Africa Orientale Italiana condannati da qualsiasi organo giudiziario ordinario e straordinario dell'Africa Orientale Italiana. Al Governatore, generale Vice Re possono essere delegate, nei riguardi dei territ0r-che da lui dipendono, le facoltà spettanti al Governo del Re. Il Governatore generale Vice Re ria ai suoi ordini tutte le forze armate stanziate ne; territori e nelle acque territoriali dell'Africa Orientale Italiana. Art. 6. - Per gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza il Governatore generale Vice Re può, previa autorizzazione del Ministro per le colonie, istituire tribunali speciali con giurisdizione sull'intiero territorio dell'Africa Orientale Italiana o su parte di esso. Può inoltre decretare che alcuni reati siano giudicati dai tribunali speciali secondo le norme ed applicando le pene fissate dal Codice penale per l'esercito per il tempo di guerra. Art. 7. - Il Governatore generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza un Vice Governatore generale e un Capo di Stato Maggiore. Il Vice Governatore generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto tra i funzionar! coloniali di grado II del ruolo di Governo. Egli prende rango immediatamente dopo il Governatore generale Vice Re. Il Capo di Stato Maggiore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per la guerra. Art. 8. - Il Governatore generale Vice Re ha alla sua dipendenza un Gabinetto diretto da un funzionario coloniale del ruolo di Governo e costituito da funzionar! ed impiegati dei ruoli coloniali e da ufficiali delle forze armate. Il Governatore generale Vice Re può inoltre costituire una Segreteria particolare per il disbrigo della sua corrispondenza personale e per i servizi della Casa vicereale. La composizione organica del Gabinetto e della Segreteria particolare è stabilita nell'ordinamento politico-amministrativo. Art. 9. - In caso di vacanza, assenza o impedimento del Governatore generale Vice Re, la reggenza del Governo generale è affidata al Vice Governatore generale. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Vice Governatore generale, il Ministro per le colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo generale. Art. 10. - Il Vice Governatore generale coadiuva il Governatore generale Vice Re nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovraintende - in particolare - a tutti i servizi civili e politici dell'Africa Orientale Italiana. Al coordinamento di tutti i servizi dell'Africa Orientale Italiana provvedono Direzioni superiori di Governo. A capo di ciascuna di esse è posto un Direttore superiore nominato con decreto del Governatore generale Vice Re,. e scelto tra i funzionari coloniali dei gradi V e VI del ruolo di Governo. Il numero e le attribuzioni delle Direzioni superiori di Governo sono stabiliti dall'ordinamento politico-amministrativo. Art. 11. - A capo di ciascuno dei cinque Governi in cui è ripartita l'Africa Orientale Italiana è posto un Governatore. I Governatori (grado II del ruolo coloniale di Governo) sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Governatore di Addis Abeba è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto tra i funzionari coloniali di grado IV del ruolo di Governo; esso può essere collocato fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle norme che regolano il collocamento fuori ruolo del personale dell'Amministrazione coloniale. Art. 12. - I Governatori dipendono dal Governatore generale Vice Re ed applicano le direttive generali politiche, amministrative e militari, che sono loro impartite dal Ministro per le colonie per il tramite del Vice Re. Essi corrispondono direttamente con il Ministro per le colonie per gli affari ordinari di Governo. Art. 13. - I Governatori dirigono - secondo le istruzioni del Governatore generale Vice Re - la politica e l'amministrazione del territorio di propria giurisdizione, provvedono alla sicurezza, alla tutela dell'ordine pubblico ed al funzionamento di tutti gli uffici e servizi e ne coordinano l'attività. Provvedono alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Vigilano sull'andamento degli enti pubblici e ne possono sciogliere le amministrazioni nominando a reggerle Commissari governativi. Hanno alla loro dipendenza le forze armate stanziate nel territorio e nelle acque territoriali di propria giurisdizione e sovraintendono all'organizzazione, al governo, all'amministrazione ed all'impiego di esse. Nel territorio del Governatorato di Addis Abeba i poteri indicati nel comma precedente sono esercitati dal Vice Re. Art. 14. - I Governatori possono costituire una Segreteria particolare per il disbrigo della corrispondenza personale ed ufficiosa. La composizione organica della Segreteria particolare è stabilita dall'ordinamento politico-amministrativo. Art. 15. - Ciascun Governatore ha alla sua immediata dipendenza il Segretario generale ed il Comandante delle truppe. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Governatore la reggenza del Governo spetta al Segretario generale. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario generale il Governatore generale Vice Re stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo. Art. 16. - Il Segretario generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i funzionari coloniali dei gradi III e IV del ruolo di Governo. Il Segretario generale prende rango immediatamente dopo il Governatore. Egli coadiuva il Governatore nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovraintende - in particolare - a tutti i servizi civili e politici del Governo, secondo le direttive impartitegli dal Governatore. Art. 17. - Il Comandante delle truppe è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per la guerra, e sentito il Governatore generale Vice Re. Egli è consulente del Governatore nelle questioni militari; cura quanto ha attinenza alla difesa del territorio proponendo i necessari provvedimenti, ed ha le altre attribuzioni stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo e negli ordinamenti militari dell'Africa Orientale Italiana. Il Comandante delle truppe prende rango immediatamente dopo il Segretario generale. Art. 18. - Ai servizi civili e politici di ciascun Governo provvedono Direzioni di Governo, a capo delle quali sono posti Direttori di Governo, nominati con decreto del Governatore generale Vice Re e scelti fra i funzionari coloniali di grado V o VI del ruolo di Governo. Il numero, le attribuzioni e la ripartizione in sezioni delle Direzioni di Governò sono stabiliti dall'ordinamento politico-amministrativo. Art. 19. - Il territorio di ciascun Governo si divide in Commissariati, secondo la ripartizione che è stabilita con decreto del Governatore generale Vice Re, nei limiti fissati dagli organici del personale coloniale. I Commissariati possono dividersi in Residenze e queste in Vice residenze, secondo la ripartizione che è stabilita con decreto del Governatore. I Commissari, Residenti e Vice residenti, sono nominati con decreto del Governatore e scelti fra i funzionari coloniali del ruolo di Governo; le loro attribuzioni sono stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo. Art. 20. - I capoluoghi di Commissariato con popolazione superiore ai diecimila abitanti e i capoluoghi di Governo possono essere sede di amministrazione municipale. Le amministrazioni municipali sono istituite con decreto del Governatore generale Vice Re, che ne stabilisce la circoscrizione. Ogni amministrazione municipale è dotata di personalità giuridica ed è retta da un podestà nominato dal Governatore e scelto normalmente tra i funzionari coloniali del ruolo di Governo che possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle nonne, che regolano il collocamento fuori ruolo del personale dall'Aniministra2ioatt coloniale. Art. 21. - Il Governatore generale Vice Re ed i Governatori non possono corrispondere con Amministrazioni dello Stato se non per il tramite ovvero con l'autorizzazione del Ministro per le Colonie. Il Ministro per le colonie, previa intesa con quello per gli esteri, può autorizzare il Governatore generale Vice Re ed i Governatori a corrispondere direttamente con i rappresentanti dell'Italia all'estero e con l'autorità di Stati esteri. I funzionar! civili e militari non possono avere rapporti di servizio con alcuna amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio del Governo se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore. Art. 22. - Presso il Governo generale è costituito un Consiglio generale, presieduto! dal Governatore generale Vice Re e composto: dal Vice Governatore generale; dai Governatori; dal Governatore di Addis Abeba; dal Capo di Stato Maggiore; dal magistrato più elevato in grado della Corte dei conti; dai Direttori superiori del Governo generale; dall'ufficiale più elevato in grado della Regia Marina, della Regia Aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Orientale Italiana; dal magistrato giudicante e dal rappresentante il Pubblico Ministero più elevato in grado dell'Africa Orientale Italiana; dal funzionario più elevato in grado di ciascuno dei servizi tecnici dell'Africa Orientale Italiana; dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista della capitale dell'Africa Orientale Italiana; dal Capo della ragioneria del Governo generale. Per delega del Governatore generale Vice Re, il Consiglio generale può essere presieduto dal Vice Governatore generale. I funzionari preposti a singoli servizi del Governo generale possono essere chiamati dal Governatore generale Vice Re a partecipare al Consiglio, con voto consultivo, quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza. Art. 23. - Il Consiglio generale deve essere sentito: a) sui progetti dei regolamenti da emanarsi dal Governatore generale Vice Re; b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Africa Orientale Italiana; c) sui programmi annuali di opere pubbliche o su altri programmi di carattere generale; d) sui problemi d'indole generale riflettenti la valorizzazione agricola, economica ed industriale; e) sulla imposizione di tributi; f) sulle materie per le quali sia prescritto da speciali disposizioni. Il Governatore Generale Vice Re, quando lo creda opportuno, può sottoporre all'esame del Consiglio generale anche affari che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente. Quando vi siano imprescindibili motivi d'urgenza, il Governatore generale Vice Re può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio generale, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva. In tal caso il Governatore generale Vice Re deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Ministro per le colonie il quale ne da notizia a quello per le finanze quando il provvedimento abbia conseguenze finanziarie. I verbali del Consiglio generale sono comunicati in copia al Ministro per le colonie. Le norme per il funzionamento del Consiglio generale sono stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo. Art. 24. - E' istituita una Consulta per l'Africa Orientale Italiana. La Consulta è presieduta dal Governatore generale Vice Re ed è composta: dai membri del Consiglio generale; dai Segretari generali dei Governi dell'Africa Orientale Italiana; dai Comandanti delle truppe dei Governi dell'Africa Orientale Italiana; dai Segretari federali del Partito Nazionale Fascista dell'Africa Orientale Italiana. da sei cittadini italiani nominati per un biennio con decreto del Governatore generale Vice Re e scelti fra gli appartenenti alle categorie della produzione e del lavoro dell'Africa Orientale Italiana; da sei capi o notabili nominati per un biennio con decreto del Governatore generale Vice Re e scelti fra i sudditi dell'Africa Orientale Italiana. Il Governatore generale Vice Re sottopone all'esame della Consulta i programmi di carattere economico e culturale che concernono particolarmente i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, i provvedimenti che abbiano comunque relazione con la struttura sodale ed etnica delle popolazioni dell'Africa Orientale Italiana e le loro tradizioni, ed ogni altro provvedimento per il quale egli ritenga opportuno sentire il parere della Consulta stessa. La Consulta deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. Art. 25. - Presso ciascun Governo è costituito un Consiglio di Governo, presieduto dal Governatore e composto: dal Segretario generale del Governo; dal Comandante delle truppe; dal magistrato più elevato in grado della Corte dei conti; dal Segretario federale del Partito Nazionale Fascista; dai Direttori di Governo; dal magistrato giudicante e dai rappresentante il Pubblico Ministero più elevato in grado; dal Capo della ragioneria del Governo. Con decreto del Governatore generale Vice Re possono essere chiamati a partecipare al Consiglio di Governo altri membri, sia cittadini che sudditi italiani, secondo la norme stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo. Art. 26. - Il Consiglio di Governo deve essere sentito: a) sui progetti dei regolamenti da emanarsi dal Governatore; b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; c) in tutti gli altri, casi nei quali gli speciali ordinamenti ne prescrivano il parere. Il Governatore quando lo creda opportuno, può sottoporre all'esame del Consiglio di Governo anche affari che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente. Quando vi siano imprescindibili motivi d'urgenza, il Governatore può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio di Governo, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva. In tal caso il Governatore deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Governatore generale Vice Re il quale ne da notizia al Ministro per le colonie e questi al Ministro per le finanze quando il provvedimento abbia conseguenze finanziarie. Le norme per il funzionamento del Consiglio di Governo sono stabilite dall'ordinamento politico-amministrativo. Art. 27. - Nelle premesse dei provvedimenti per i quali sono stati sentiti il Consiglio generale, la Consulta od il Consiglio di Governo deve esserne fatta mensione.
CAPO II Della sudditanza. Art. 28. - Sono sudditi dell'Africa Orientale Italiana: a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nell'Africa Orientale Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati; b) i nati da padre suddito o, nel caso che il padre sia ignoto, da madre suddita; c) i nati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana quando entrambi i genitori siano ignoti; d) la donna maritata ad un suddito; e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, iL quale presti servizio civile o militare presso la pubblica Amministrazione nell'Africa Orientale Italiana oppure abbia già prestato tale servizio e risieda nell'Africa Orientale Italiana. Il Ministro per le colonie può, con suo decreto, riconoscere la qualità di sudditi dell'Africa Orientale Italiana, salvi gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato in esso la loro abituale residenza. Possono diventare sudditi, mediante decreto del Governatore generale Vice Re, i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nei territori menzionati per almeno due anni e dichiarino all'autorità politica di voler assumere la sudditanza italiana. Art. 29. - I sudditi dell'Africa Orientale Italiana non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri, se non abbiano fissato all'estero il loro domicilio da - almeno un anno e non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro pelle colonie, Art. 30. - Il nato nel territorio dell'Africa Orientale Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici, ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano. La cittadinanza gli è attribuita con provvedimento del giudice competente, il quale accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone con ordinanza motivata la iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello stato civile. Il provvedimento del giudice può essere adottato sia a domanda che d'ufficio. L'ufficiale dello stato civile a cui venga denunziata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza. Art. 31. - Nell'Africa Orientale Italiana è garantito l'assoluto rispetto delle religioni. Le istituzioni religiose dei cristiani monofisiti saranno regolate da leggi speciali e da accordi con le gerarchie ecclesiastiche. Ai musulmani è data piena facoltà in tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana di ripristinare i loro luoghi di culto, le loro antiche istituzioni pie e le loro scuole religiose. Le controversie fra sudditi musulmani, saranno giudicate dai Cadi secondo là legge islamica e le consuetudini locali delle popolazioni musulmane. E' garantito a tutti il rispetto delle tradizioni locali in quanto non contrastino con l'ordine pubblico e coi principi generali della civiltà. Art. 32. - Gli atti ufficiali, che per disposizione di legge debbano essere redatti o pubblicati nelle lingue scritte dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, saranno compilati nei seguenti linguaggi: per il Governo dell'Eritrea: in tigrino ed in arabo; per il Governò dell'Amara: in amarico; per il Governatorato di Addis Abeba: in amarico; per il Governo dell'Harar: in arabo; per il Governo dei Galla e Sidama: in arabo; per il Governo della Somalia italiana: in arabo. L'insegnamento nelle lingue locali è impartito: nel territorio del Governo dell'Eritrea: in tigrino; nel_territorio del Governo dell'Amara: in amarico; nel territorio del Governatorato di Addis Abeba: in amarico ed in galla; nel territorio del Governo dell'Harar: in harari ed in galla; nel territorio del Governo dei Galla e Sidama: in galla e caffino; nel territorio del Governo della Somalia italiana: in somalo. E' obbligatorio in tutti i territori musulmani dell'Africa Orientale Italiana l'insegnamento della lingua araba nelle scuole per i sudditi. Il Governatore Generale Vice Re, con suo decreto, può stabilire che l'insegnamento in alcune regioni sia impartito anche in una lingua non compresa in quelle su elencate. Art. 33. - I sudditi dell'Africa Orientale Italiana hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece dì quelle particolari per essi vigenti. In tal caso però essi sono soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nell'Africa Orientale Italiana. Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non possono essere applicate che le norme del diritto stesso.
CAPO III. Dell'amministrazione finanziaria. Art. 34. - Il Governatore generale Vice Re prepara il bilancio di previsione dell'Africa Orientale Italiana, e lo presenta al Ministero delle colonie il quale lo trasmette a quello delle finanze, non oltre il mese di gennaio di ogni anno. In caso di ritardo nella presentazione il Ministro per le colonie può formare il bilancio d'ufficio. L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno successivo. Le entrate di tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana dovranno essere imputate ad un unico stato di previsione; le spese saranno classificate, per ogni titolo e categoria di bilancio, in spese per gli uffici centrali del Governo generale e per i servizi generali di tutta l'Africa Orientale Italiana e spese in gestione ai singoli Governi. Le entrate e le spese per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie dovranno formare oggetto di apposito bilancio, allegato a quello dell'Africa Orientale Italiana. Art. 35. - Il bilancio, di previsione dell'Africa Orientale Italiana viene presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e con esso approvato per legge. Art. 36. - Il bilancio è gestito sotto la personale responsabilità del Governatore generale Vice Re o dei singoli Governatori per la parte di spese di loro rispettiva competenza. Allo stato di previsione della spesa dell'Africa Orientale Italiana verrà allegata apposita tabella che indicherà gli articoli del bilancio generale e quelli dei bilanci speciali: a) a favore dei quali non possono essere trasportati fondi; b) dai quali non si possono trasportare fondi. I provvedimenti di bilancio che, nel corso della gestione, istituiscono nuovi articoli di spesa dovranno anche determinare le variazioni eventualmente da apportare per gli articoli medesimi alla tabella predetta. Per gli altri articoli di bilancio il Governatore generale Vice Re ha facoltà di effettuare trasporti di fondi. Occorre, però, la preventiva autorizzazione del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, per: a) trasportare fondi destinati ai servizi civili, in aumento di quelli destinati ai servizi militari; b) trasportare fondi dalla parte ordinaria a quella straordinaria e viceversa. Art. 37. - Le entrate del bilancio dell'Africa Orientale Italiana sono costituite dalle entrate proprie o dai contributi dello Stato. Art. 38. - Sono entrate proprie: a) i redditi dei Beni patrimoniali e del Demanio pubblico e i canoni corrispettivi delle concessioni di qualsiasi specie; b) il ricavato dalle alienazioni dei beni mobili ed immobili di qualsiasi specie; c) i proventi delle imposte e delle tasse; d) tutte le altre entrate, diritti e proventi vari. Art. 39. - Con decreti Reali, da emanarsi a norma dell'art. 55, sono stabilite le imposte e le tasse ; sono altresì indicati i tributi di carattere generale che il Governatele generale Vice Re ha facoltà di imporre in tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana e quelli di carattere locale che i Governatori hanno facoltà di imporre nel territorio del loro Governo. Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, affluiscono al bilancio dell'Africa Orientale Italiana in quanto colpiscono il contribuente per l'attività produttrice svolta e per il suo patrimonio esistente nel territorio dell'Africa Orientale Italiana. Resta però esclusa qualunque devoluzione al bilancio predetto delle entrate rappresentate da ritenute dirette che l'amministrazione finanziaria può fare, a niente delle norme in vigore, per determinati pagamenti disposti a favore di persone odi enti residenti nel territorio dell'Africa Orientale Italiana. Art. 40. - L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva. Tale fondo è destinato : a) alle sole spese straordinarie di carattere patrimoniale; b) ad opere riconosciute di pubblica utilità. Art. 41. - Alle spese straordinarie delle quali sia riconosciuta la necessità ed alle quali non si possa far fronte con le entrate di cui all'art. 37 si provvede: 1° con prelevamenti dal fondo di riserva, nei casi indicati nell'articolo precedente; 2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale determinerà in modo specifico gli scopi cui le assegnazioni stesse sono destinate. Art. 42. - Il conto consuntivo viene preparato dal Governatore generale Vice Re nella stessa forma del bilancio di previsione e trasmesso al Ministero delle finanze, per il tramite del Ministero delle colonie, non oltre i sei mesi dalla chiusura della gestione. Detto conto, accompagnato dalla deliberazione della Corte dei conti, è sottoposto all'approvazione del Parlamento. Col conto consuntivo viene anche presentato il conto patrimoniale. Art. 43. - Il Ministro per le colonie ed il Governatore generale Vice Re hanno facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio e servizio dell'Africa Orientale Italiana. Analoga facoltà spetta al Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, per tutti gli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili. Un'ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ogni triennio. Le ispezioni presso gli enti sono disposte da ciascun Governatore. Art. 44. - Presso il Governo generale e presso ciascun Governo è costituita una Ragioneria che controlla la gestione patrimoniale e quella del bilancio, secondo le norme dell'ordinamento amministrativo-contabile. In particolare, la Ragioneria provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate, esercita il controllo preventivo, delle spese, verifica la contabilità e sorveglia la gestione delle casse, dei magazzini e la tenuta degli inventati. La Ragioneria presso il Governo generale, oltre alle attribuzioni proprie per la gestione delle spese del Governo generale: a) coordina il funzionamento delle Ragionerie presso i Governi dipendenti, in relazione alle norme vigenti ed alle direttive ed istruzioni emanate dall'Autorità centrale; b). riassume i risultati dell'entrata e delle spese, sia nelle contabilità periodiche, sia nel conto consuntivo. Art. 45. - Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1314, sull'ordinamento della Corte dei conti sono estese all'Africa Orientale Italiana dall'entrata in vigore del presente decreto. Le modificazioni all'ordinamento stesso necessarie per l'attuazione del precedente comma e le relative norme di esecuzione saranno emanate con decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le colonie e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, sentita la Corte dei conti.
CAPO IV. Dell'amministrazione della giustizia. Art. 46. - L'amministrazione della giustizia è affidata: a) alla Magistratura ordinaria ed a quella militare; b) ai funzionari politico-amministrativi; c) ai cadi ed ai capi locali. I magistrati e i funzionari predetti possono essere assistiti da assessori scelti fra i cittadini ed i sudditi. Art. 47. - Le norme per l'amministrazione della giustizia e per la costituzione ed il funzionamento degli organi che debbono amministrarla sono stabilite dagli ordinaménti giudiziari e dai relativi regolamenti. Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto del Governatore generale Vice Re. Art. 48. - I Governatori e i funzionari civili e militari investiti di funzioni di governo non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorché dalla superiore autorità, né sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvi i casi di flagranza, senza previa autorizzazione che è data dal Ministro per le colonie, se si tratta di funzionario di grado non inferiore al quarto, e dal Governatore generale Vice Re, se si tratta di altri funzionari. Il Governatore generale Vice Re informa immediatamente il Ministro per le colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data. Art. 49. - I capi e notabili nominati con decreto Governatoriale fra i sudditi dell'Africa Orientale Italiana non possono essere sottoposti a procedimento penale né arrestati, salvi i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore. Il Governatore generale Vice Re, con suo decreto, stabilirà le categorie del personale civile locale composto dai sudditi dell'Africa Orientale Italiana cui debba concedersi la predetta garanzia. Art. 50. - Ai sudditi si applica la legge propria della loro religione, del loro paese e della loro stirpe, secondo le norme stabilite dagli ordinamenti giudiziari. Quando il reo sia suddito l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici e di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto. Art. 51. - Il Governatore ha facoltà di tenere sospesa l'applicazione delle pene comminate da sentenza di qualsiasi autorità giudiziaria nel territorio del suo Governo nel caso che sia stata promossa in favore del condannato la grazia. Il Governatore può condonare le multe inflitte a gruppi etnici od a sudditi singoli, salve quelle dipendenti da inadempimento di contratto e da infrazioni doganali. Art. 52. - Tutte le materie che non involgano controversie intorno a diritti civili e politici, ma concernano rapporti di interessi fra i privati e la pubblica Amministrazione sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, n. 3248, allegato E, sul contenzioso amministrativo. Contro i provvedimenti del Governatore, che non siano definitivi a norma delle lego; e dei regolamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro per u colonie, il quale provvede sentito il Consiglio superiore coloniale. Il ricorso è trasmesso al Ministro per il tramite del Governatore generale Vice Re. Contro i provvedimenti definitivi del Governatore e del Ministro per le colonie è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, in conformità della legge sul Consiglio di Stato.
CAPO V. Delle norme giuridiche. Art. 53. - I codici civile, commerciale e penale, di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'Esercito, quello penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno ed il codice per la Marina mercantile della Libia sono estesi di diritto all'Africa Orientale Italiana e debbono esservi osservati per quanto è consentito dalle condizioni locali e salve le modificazioni ad essi apportate con norme speciali. Parimenti ed entro gli stessi limiti saranno applicabili nell'Africa Orientale Italiana, senza apposita estensione, le norme legislative che, di concerto con il Ministro per le colonie, saranno emanate a modificazione del suddetti codici. Art. 54. - Le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti nel Regno sono estesi all'Africa Orientale Italiana e sono applicabili per i cittadini. I sudditi possono chiedere la iscrizione dei loro singoli atti in appositi registri di stato civile, ma l'iscrizione non può essere invocata come prova di acquisto della cittadinanza italiana. Art. 55. - All'emanazione dì norme, aventi forza di legge per l'Africa Orientale Italiana si provvede con Regio decreto, su proposta del Ministro per le colonie, udito il parere del Consiglio superiore coloniale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché non riguardino lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani. Nello stesso modo si provvede ad estendere all'Africa Orientale Italiana le leggi, i decreti ed i regolamenti vigenti nel Regno. Si intendono estese di diritto le norme legislative e regolamentari richiamate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per l'Africa Orientale Italiana o ad essa estesi. Quando si tratti di norme aventi carattere finanziario, il Regio decreto dovrà essere emesso di concerto con il Ministro per le finanze. Art. 56. - I regolamenti per l'applicazione delle norme aventi forza di legge sono emanati dal Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale. Tale facoltà può essere delegata al Governatore generale Vice Re. Quando si tratti di regolamenti aventi carattere finanziario il provvedimento ministeriale dovrà essere emanato di concerto con il Ministro per le finanze. L'emanazione di ogni altro regolamento, ad eccezione di quelli di cui all'articolo successivo, spetta ai Governatori. Il Governatore generale Vice Re può, per gravi ed urgenti motivi, emanare con decreto motivato norme che eccedano la facoltà regolamentare dandone immediata comunicazione al Ministero per le colonie, il quale ne informa .quello per le finanze quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario. Art. 57. - I regolamenti municipali e quelli comunque relativi ai servizi urbani sono deliberati dai capi delle amministrazioni municipali ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali ed approvati dei Governatori. Art. 58. - Per la trasgressione ai provvedimenti di cui all'art. 56 secondo e terzo comma ed all'art. 57 le autorità da cui i provvedimenti stessi sono emanati hanno facoltà di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento, quando non sia applicabile l'art. 650 del Codice penale. Art. 59. - Il Governatore generale Vice Re ha facoltà di annullare con suo decreto i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dai Governatori, sentito il Consiglio generale. I regolamenti, i decreti ed ordinanze emanati dal Governatore generale Vice Re possono essere annullati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Art. 60. - Le leggi, i decreti ed i regolamenti, sono pubblicati tanto in Addis Abeba quanto nel territorio del Governo nel quale debbono essere applicati. La pubblicazione si effettua per i codici e le leggi complementari e modificatrici mediante il deposito del testo in lingua italiana negli uffici del Governo generale e dei singolo Governo e nelle cancellerie dei tribunali, e l'annuncio, in lingua italiana ed in lingua locale, nel giornale ufficiale del Governo generale e nel bollettino ufficiale di ciascun governo; per le altre leggi, decreti e regolamenti, mediante l'inserzione nel giornale e bollettini anzidetti del testo m lingua italiana e dell'annuncio dell'inserzione in lingua locale, secondo quanto è disposto dall'art. 32. Art. 61. - Le leggi, i decreti ed i regolamenti hanno vigore nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto. Il termine decorre per la città di Addis Abeba, dalla pubblicazione del testo o dall'annuncio nel giornale ufficiale del Governo generale e per gli altri tenitori dalla pubblicazione nei bollettini ufficiali dei rispettivi Governi. Art. 62. - Il Governatore generale Vice Re può ordinare che le leggi, i decreti ed i regolamenti siano resi noti alle popolazioni indigene per mezzo di pubblici bandi o con quegli altri mezzi che risultino meglio idonei allo scopo. Tale forma di pubblicazione è obbligatoria quando si tratti di norme penali o relative al regime fondiario.
CAPO VI. Disposizioni transitorie. Art. 63. - Sono applicabili, per quanto è consentito dalle condizioni locali, nei territori del Governo dell'Amara e del Governatorato di Addis Abeba le leggi, i decreti ed i regolamenti emanati per l'Eritrea o ad essa estesi, e nei territori dei Governi dei Galla: Sidama e dell'Harar quelli emanati per la Somalia italiana o ad essa estesi, fino a quando la materia non sia regolata da speciali 'disposizioni e sempre che noti contrastino con il presente ordinamento organico. Art. 64. - I codici, le leggi, i decreti ed i regolamenti estesi con il presente ordinamento entrano in vigore, senza che occorra speciale pubblicazione, con l'entrata in vigore di esso. Art. 65. - Sono abrogati la legge 6 luglio 1933-XI, n. 999, la legge 25 gennaio 1934-XII, n. 146, il R. decreto-legge 17 gennaio I935-XIII, n. 42, convertito nella legge n aprile 1935-XIII, n. 783, ed ogni altra contraria disposizione. Art. 66. - Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 1936-XIV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1936 Anno XIV Atti del Governo, registro 374, foglio 62. - MANCINI.
Fonte: Giornale Militare Ufficiale, 19/06/1936, dispensa 31, circolare 475,
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