: Usi e convenzioni di guerra |
Inviato da Vito Zita il 8/8/2005 15:46:26 (1415 letture)
| Allegato 2° al «Servizio in guerra» | È approvato il presente allegato 2° al «Servizio in guerra»: Usi e convenzioni di guerra. Roma, 3 febbraio 1940 - XVIII p. Il DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MNISTRO PER LA GUERRA SODDU
PREMESSA L'impiego della forza nella guerra tra popoli civili trova restrizione nei patti internazionali e negli usi di guerra. È interesse dei belligeranti che gli uni e gli altri siano lealmente osservati. CAPO I. Della dichiarazione e della cessazione dello stato di guerra - Dei belligeranti - Degli atti di e ostilità.
DICHIARAZIONE E CESSAZIONE BELLO STATO DI GUERRA. 1. Lo stato di guerra e la sua cessazione può essere dichiarato con il provvedimento con il quale viene ordinata l'applicazione delle disposizioni della «legge di guerra». DEI BELLIGERANTI. 2. Sono legittimi belligeranti coloro che appartengono alle forze armate di uno Stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari, che le costituiscono o ne l'anno parte. 3. Sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a milizie o corpi volontari diversi da quelli indicati al n. 2, purché operino a favore di uno dei belligeranti, siano sottoposti ad un capo responsabile, indossino una uniforme, o siano muniti di un distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza, portino apertamente le armi e si attengano alle leggi ed agli usi di guerra. 4. Appartengono alle Forze Armate dello Stato italiano: i militari del Regio esercito, della Regia marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonché chiunque, a norma di legge, acquisti la qualità di militare; i militarizzati, gli assimilati ai militari e gli appartenenti a corpi civili militarmente ordinati, se sono inquadrati nelle Forze Armate indicate nel comma precedente e muniti dei distintivi prescritti. 5. La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le forze d'invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi nel modo indicato al n. 4, è considerata come legittimo belligerante, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra. 6. Le persone non considerate legittimi belligeranti a norma dei numeri 4 e 5, che compiono atti di ostilità, sono puniti secondo la legge penale di guerra. DEGLI ATTI DI OSTILITÀ. 7. L'uso dei mezzi bellici è lecito solo fra coloro che hanno la qualità di legittimi belligeranti. 8. È proibito: 1° adoperare veleni e armi avvelenate; 2° usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi o non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione; 3° sparare contro i naufraghi del mare o dell'aria; 4° dichiarare che non si da quartiere; 5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o contraereo; 6° impiegare pallottole che si deformano o si frantumano nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non coprono perfettamente l'anima, o sulle quali sono praticate incisioni; 7° saccheggiare le località, ancorché prese d'assalto; 8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che ciò sia fatto per imperiose necessità di guerra, e salvo le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea. 9. Gli stratagemmi di guerra e l'impiego di mezzi atti a procurarsi informazioni concernenti il nemico sono considerati leciti. È, però, proibito: 1° usare indebitamente la bandiera parlamentare e i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi ospedale e degli aeromobili sanitari; 2° usare bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali. 10. È lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, ignori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa. 11. È proibito costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese, o a favorirne l'esecuzione col prestare servizio di guida alle forze armate nazionali, col dare informazioni sulla situazione militare e sui mezzi di difesa del nemico, o in qualsiasi altro modo. Tale disposizione non si applica ai sudditi nemici, che posseggono in pari tempo la nazionalità italiana, o che comunque siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza. 12. È lecito il bombardamento diretto contro gli obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale, torni a vantaggio delle operazioni militari, e in particolare, contro le forze armate e gli accantonamenti militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere e gli apprestamenti per la difesa, i depositi di armi e di materiale bellico, le navi da guerra e gli aeromobili militari, nonché i depositi, le officine, le installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atte ad essere utilizzati per i bisogni delle forze armate. 13. Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, è in ogni caso proibito. 14. Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale le navi-ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al servizio militare devono essere rispettati e protetti. Le formazioni, gli stabilimenti, le navi e gli aeromobili protetti a norma del comma precedente, debbono essere muniti dei segni distintivi previsti dalle convenzioni internazionali, facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata. 15. I beni degli Stati neutrali e le sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari devono essere, per quanto è possibile, rispettati, purché non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale visibile a grande distanza e a quota elevata. 16. In caso di investimento o assedio di una fortezza o di una località comunque apprestata a difesa, il comandante delle forze attaccanti può impedire l'uscita dei non combattenti. Salvo imperiose esigenze, il comandante deve consentire l'uscita ai sudditi di Stati neutrali, alle condizioni he egli ritiene di stabilire. In ogni caso, semprechè non siano in corso azioni di combattimento, il comandante non può vietare l'uscita agli agenti diplomatici o consolari neutrali, che ne facciano domanda. 17. Il comandante di una fortezza o di una località assediata o investita può vietare l'uscita di qualunque persona dalla fortezza o località medesima. 18. Fuori dei casi di necessità delle operazioni militari, il comandante delle forze attaccanti, prima di intraprendere il bombardamento, deve fare quanto è possibile per darne comunicazione alle autorità locali. 19. L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure i liquidi, materie o procedimenti analoghi, è vietato in conformità delle disposizioni internazionali vigenti. 20. Il divieto indicato al numero precedente vale anche a titolo di reciprocità, e indipendentemente dall'esistenza di convenzioni internazionali, verso i belligeranti, che dichiarino di non voler far uso, ed effettivamente non facciano uso, dei mezzi enunciati nel numero stesso. CAPO II. Della rappresaglia, della ritorsione e degli ostaggi. RAPPRESAGLIA. 21. Le norme del diritto di guerra devono essere lealmente osservate. Nondimeno, se il belligerante nemico viene meno ad alcuno degli obblighi derivantigli dal diritto internazionale, è consentito, a titolo di reazione per l'offesa ricevuta, di non rispettare taluno dei diritti del belligerante inadempiente. Questa reazione costituisce la rappresaglia e può consistere tanto .in un atto positivo, quanto in una omissione. 22. Ricorre la prima ipotesi quando si compiono atti, che sarebbero vietati dal diritto di guerra: quali ad esempio la distruzione dei beni nemici indipendentemente dalle necessità di guerra, l'imposizione di contribuzioni in danaro alle popolazioni dei territori occupati, anche se non siano destinate ai bisogni delle forze occupanti o all'amministrazione dei territori stessi; l'applicazione, per atti individuali di sanzioni collettive alle popolazioni dei territori occupati, quando esse ne siano solidalmente responsabili; la confisca di proprietà privata in territorio occupato, eco. Ricorre la seconda ipotesi, omissione, quando non si compie un atto che sarebbe imposto dal diritto di guerra: come ad esempio, se si omette il preavviso di bombardamento alle autorità locali, in quanto esso sia preveduto dall'articolo 50 della legge di guerra, eco. 33. Quando il belligerante nemico, avendo commesso atti illeciti, che hanno determinato o avrebbero potuto determinare la rappresaglia, abbia dato, a nostro avviso, congrua soddisfazione, cessa ogni ragione per continuarla o per iniziarla. 24. La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare le obbligazioni derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti illegittimamente, sia con atti di natura diversa. La rappresaglia non ha dunque la natura di una pena, ma è soltanto un mezzo di coercizione diretto a indurre il nemico a rispettare i suoi obblighi nei nostri riguardi. Pertanto la rappresaglia deve essere sufficientemente proporzionata alla gravita dell'offesa ricevuta, e non può consistere, salvo casi di assoluta necessità, in atti bellici diretti contro la popolazione civile. 25. Data la natura e lo scopo della rappresaglia., essa può essere diretta, in via di massima, soltanto contro il belligerante che abbia violato i diritto bellico ai nostri danni. 25. Non può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, l'osservanza di norme internazionali, che prevedono espressamente l'obbligo di osservarle in ogni caso, come, ad esempio, le norme relative ai prigionieri di guerra e quelle concernenti i feriti e i malati. Nulla osta però che, per indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dalle predette norme, possano compiersi atti di rappresaglia in altri campi, per i quali non esista uno speciale divieto. 27. La rappresaglia è ordinata con provvedimento del DUCE o di autorità legalmente delegata. Gli atti di rappresaglia, se consistenti in operazioni belliche, possono essere disposti anche dal comandante supremo e, quando occorra un'azione immediata ed esemplare, da ogni altro comandante, salvo il caso preveduto dal precedente n. 26. I comandanti di grandi unità distaccate, possono ricorrere a misure di rappresaglia soltanto in caso di assoluta necessità e sempre fuori del caso preveduto dal precedente n. 26. RITORSIONE. 28. La legge di guerra italiana, ispirandosi a principi di civiltà e di umanità, in quanto lo consentano le necessità di guerra, ha preveduto un trattamento umanitario sia per li combattenti nemici, feriti o prigionieri, sia per la popolazione civile, anche fuori dei casi nei quali esistano speciali obblighi di diritto internazionale di guerra. 29. Qualora il belligerante nemico, pur senza violare ali obblighi derivantigli dal diritto di guerra, non si ispiri ai predetti principi che informano la legge italiana di guerra, è lecito sospendere da parte nostra l'applicazione di dette misure favorevoli, allo scopo di indurre il belligerante nemico a uniformarsi a sua volta ai principi stessi. In tal caso, si ha la ritorsione che, a differenza della rappresaglia, non è determinata da una violazione del diritto internazionale, bensì dalla mancata osservanza di principi non ancora consacrati da norme giuridiche. 30. La ritorsione si effettua, in generale, mediante l'attuazione di misure analoghe a quelle prese dal belligerante nemico nei nostri confronti. 31. La ritorsione è ordinata con provvedimento del DUCE o di autorità legalmente delegata. Gli atti di ritorsione, in quanto consistano in modalità di operazioni belliche, possono essere disposti anche dall'alto comando e, quando si avvisi la necessità di un'azione immediata ed esemplare, da ogni altro comando. OSTAGGI. 32. Per trattenere l'avversario dal compimento di azioni illecite, e in particolare per garantire l'osservanza di accordi intervenuti fra noi e il belligerante nemico, è lecito prendere speciali misure precauzionali contro determinate persone nemiche, dette «ostaggi». A differenza della rappresaglia, le misure prese verso gli ostaggi hanno carattere meramente precauzionale, poiché tendono a evitare una violazione soltanto futura ed eventuale di un nostro diritto. 33. Gli ostaggi, se trattenuti, devono essere considerati quali prigionieri di guerra, e come questi trattati. Qualora non si intenda di trattenerli in stato di cattura, possono essere adottati, nei loro riguardi, speciali misure di vigilanza. 34. Alla misura di prendere ostaggi si deve ricorrere solo in caso di assoluta necessità e in via del tutto eccezionale. CAPO III. Della occupazione militare del territorio nemico. 35. Un territorio nemico è considerato occupato, se si trova di fatto sotto l'autorità delle nostre forze armate, cioè quando queste abbiano l'effettivo controllo e siano in grado di farvi valere, immediatamente ed efficacemente, la propria autorità, appena ne sorga il bisogno. Non può, pertanto, essere considerata come occupazione effettiva l'incursione in un tratto del territorio nemico, o l'invasione di questo, al solo fine di compiervi operazioni belliche di carattere assolutamente transitorio. 36. Il territorio nemico, occupato dalle nostre forze armate, è considerato zona delle operazioni, e l'alto comando vi assume anche i poteri civili. 37. L'autorità militare, che occupa il territorio nemico, prende tutti i provvedimenti per ristabilire e assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del paese occupato. A meno che esigenze politiche, militari o di ordine pubblico ne impongano la sostituzione, mantiene in carica, per l'esercizio delle proprie funzioni, le autorità e i funzionari civili dei territori occupati, che non chiedano di essere esonerati. L'autorità occupante può vietare l'abbandono del proprio posto da parte del personale addetto ai servizi sanitari o che, comunque, interessino incolumità pubblica, come: medici, farmacisti, ostetriche, personale dei manicomi, personale addetto all'igiene pubblica, ecc. 38. Alle spese occorrenti per l'amministrazione del territorio occupato, l'autorità militare occupante provvede mediante la riscossione dei tributi già stabiliti dall'amministrazione dello Stato nemico, e nei limiti in cui vi provveda lo Stato predetto. 39. L'autorità militare, che occupa un territorio nemico, deve, in particolare, provvedere, perché siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia la vita degli individui e la proprietà privata, nonché le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti. Gli abitanti del territorio .occupato conservano la piena capacità civile e il libero esercizio dei loro diritti. L'occupante, però, per necessità di guerra, può prendere misure preventive atte ad evitare che siano compiute azioni contrarie ai suoi interessi e alla sicurezza delle truppe. Così l'occupante può sospendere o limitare l'esercizio della libertà di riunione, della libertà della stampa e del diritto di portare le armi, l'inviolabilità del segreto epistolare, le licenze relative al commercio, eco. 40. Le autorità, i funzionar! e gli impiegati civili dei territori occupati, che non si siano valsi della facoltà di dimettersi e che siano mantenuti in carica, restano disciplinarmente soggetti all'autorità militare occupante. Essi non possono essere obbligati a prestare giuramento di fedeltà all'autorità militare occupante. Questa può solo esigere una dichiarazione scritta di adempiere con lealtà le funzioni che esercitano. 41. L'occupante non pilo costringere gli abitanti del territorio occupato a prendere parte, contro il loro paese, a operazioni di guerra, a favorirne l'esecuzione, col prestare servizio di guida alle forze occupanti, a fornire informazioni sull'esercito che precedentemente occupava il territorio e sui suoi mezzi di difesa, come pure a prestare giuramento di fedeltà. 48. Gli abitanti del territorio occupato, ancorché abbiano servito alle dipendenze del nostro Stato prima dell'inizio della guerra, non possono essere costretti ad arruolarsi nelle nostre forze armate, o, comunque, a prestare servizi attinenti direttamente alla guerra, salvo il caso che essi possiedano la nazionalità italiana o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della nostra legge sulla cittadinanza. 43. L'autorità militare occupante ha, però, facoltà di richiedere l'opera degli abitanti del territorio occupato, per servizi inerenti a opere civili, che siano necessarie nel territorio predetto, per la vita stessa delle popolazioni, come ad esempio: ristabilire e assicurare le comunicazioni, riattivare acquedotti, spegnere incendi, ecc. 44. Tutti i beni immobili e le aziende, esistenti nel territorio occupato e appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche, passano in possesso dello Stato occupante, che ne diviene però soltanto amministratore o usufruttuario. Per contro, il numerario, i capitali, i crediti esigibili, i depositi d'armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e, in generale, tutti i beni mobili, appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche e atti a servire a scopi di guerra, passano in proprietà dello Stato occupante. 45. La proprietà privata è rispettata e non è soggetta a confisca. Gli abitanti del territorio occupato conservano, quindi, il diritto di proprietà e il possesso dei loro beni, con tutte le facoltà inerenti. Tuttavia, l'autorità militare occupante può disporre di ogni specie di armi e di munizioni, come di tutti i mezzi di comunicazione e di trasporto, navi e aeromobili compresi, appartenenti a persone private, quando siano utilizzabili a scopi di guerra, Con riserva di restituirli o di tenerne conto nell'eventuale regolamento delle indennità, all'atto della conclusione della pace. 46. Resta peraltro salvo il diritto di cattura e confisca stabilito dalla legge di guerra, relativamente alle navi mercantili nemiche e agli aeromobili civili nemici che appartengono a privati. 47. L'autorità militare occupante, quando ricorrano necessità di guerra, ha pure facoltà di imporre agli abitanti dei tenitori occupati prestazioni o forniture, come: uso di fabbricati per alloggio e accantonamento delle truppe e del materiale, uso dei molini e dei forni, macchine e utensili per la riparazione di vie di comunicazione, cura e ricovero per malati e feriti, medicamenti e materiale sanitario, ecc. 48. I beni delle provincie e dei comuni, nonché gli stabilimenti consacrati ai culti o destinati alla carità, all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici del territorio occupato, sono trattati come proprietà privata. L'autorità militare occupante adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire e reprimere qualsiasi appropriazione, distruzione o danneggiamento intenzionale dei beni suddetti. 49. In paese occupato, specialmente se abitato da popolazioni ostili, i comandi di grandi unità, o di minori unità distaccate, hanno il dovere di garantire, con misure rigorosissime, la sicurezza delle truppe operanti. Nei riguardi della popolazione del territorio occupato saranno presi, a tale scopo, provvedimenti speciali del caso, come: obbligo di tenero aperte le case e illuminati determinati punti o località, divieto di circolazione in determinate zone e in date ore, piantonamento di uffici pubblici, sequestro di documenti e di valori, perquisizioni, ecc. Per l'esecuzione di detti provvedimenti i comandi sì valgono dell'opera dei Carabinieri Reali. CAPO IV. Dei parlamentari. 50. «Parlamentare» è la persona autorizzata dall'autorità militare belligerante a mettersi in comunicazione diretta con il nemico; generalmente allo scopo di trattare la conclusione di determinati accordi, destinati ad avere esecuzione sul campo di battaglia. 51. Il parlamentare deve apparire, anche a distanza, come tale, e a questo scopo presentarsi con un distintivo visibile, bandiera bianca. Egli normalmente può essere accompagnato dal portabandiera, dal trombettiere o tamburino che ne annunzi l'arrivo a distanza e, se del caso, da un interprete. 52. Nel presentarsi il parlamentare deve comprovare la sua qualità e i suoi poteri esibendo una lettera-mandato rilasciatagli dall'autorità militare che lo invia. In tale documento sono, in linea di massima, indicati il nome, cognome e grado del parlamentare, il giorno e l'ora d'invio, la zona di presentazione, l'autorità militare con la quale deve comunicare, la natura e la portata della missione, e, nominativamente, le persone che accompagnano il parlamentare, con l'indicazione della rispettiva qualità (annesso n. 1). Se il parlamentare non è provvisto di un atto scritto comprovante la sua qualità e i suoi poteri, l'autorità militare, cui si presenta, può trattenerlo adottando le opportune misure di sicurezza, prevedute dai numeri seguenti e richiedendo istruzioni ai comandi superiori. Questi hanno facoltà di ritenere il parlamentare accreditato per la missione che egli intende compiere, in base ad ogni altro elemento, che i comandi stessi possano considerare equipollente. 53. Il parlamentare, riconosciuto come tale, e le persone che lo accompagnano sono inviolabili per tutto il tempo occorrente all'adempimento della loro missione. 54. I parlamentari devono, di massima, essere ricevuti. Circostanze particolari possono, però, consigliare il comandante delle forze operanti a non riceverli; nel qual caso, al parlamentare sarà intimato di non avanzare e di tornare indietro. Se il parlamentare, avendo avuto il tempo sufficiente per ottemperare all'intimazione, continua ad avanzare, oppure non si ritira, perde il diritto all'inviolabilità. 55. Si ha, peraltro, il diritto di dichiarare preventivamente all'avversario che ' non si riceveranno parlamentari per un certo periodo. Dopo questa dichiarazione i parlamentari che si presentino non hanno diritto all'immunità. Il rifiuto di ricevere parlamentari può essere fatto anche a titolo di rappresaglia. 56. In nessun caso l'apparire dì un parlamentare o di una bandiera bianca obbliga il comandante a sospendere il combattimento o l'inseguimento. Se, pertanto, il parlamentare avanza durante il combattimento, ciò fa a suo rischio e pericolo. Tuttavia, chi intende ricevere un parlamentare deve far sospendere localmente il fuoco per il tempo necessario alla comunicazione e al rientro nelle proprie linee del parlamentare e delle persone che l'accompagnano. 57. Allorché un parlamentare si presenta con le formalità indicate nel n. 52, il comandante che lo accoglie deve prendere tutte le opportune precauzioni atte a impedire che esso venga a conoscenza di notizie di carattere militare. All'uopo, il comandante del reparto o del posto di riconoscimento più vicino lo fa fermare a distanza, ingiungendo a lui e a chi lo accompagna di voltarsi verso una determinata direziono ; dopo di che, va a riceverlo, accompagnato da una scorta armata. Se però il comandante è un graduato, o un sottufficiale, tale incarico spetta all'ufficiale, dal quale immediatamente dipende e che deve essere subito avvertito. Il predetto comandante si assicura, nei modi indicati nel n. 52, che il parlamentare ha tali qualità; indi, se il parlamentare deve soltanto consegnare pieghi, il comandante li ritira e gliene rilascia ricevuta, rinviandolo immediatamente; se, invece, il parlamentare deve fare comunicazioni a un comando superiore, gli fa bendare gli occhi e lo accompagna, o lo fa accompagnare da un ufficiale o sottufficiale al comando competente, unitamente all'interprete che lo abbia accompagnato e che deve essere anche esso bendato. Il rimanente seguito del parlamentare è trattenuto, anche esso bendato, presso il reparto o il posto di riconoscimento. 58. Per far ritorno alle proprie linee, il parlamentare e il suo seguito sono ricondotti allo stesso posto dal quale sono entrati, adottandosi le medesime precauzioni. Le formalità suindicate devono essere rispettate e fatte rispettare con rigida severità, adoperando modi cortesi, ma fermi e decisi. Ogni conversazione, il cui oggetto esorbiti dalla missione affidata al parlamentare, deve essere evitata tra lui e il personale destinato a riceverlo o ad accompagnarlo, come pure fra la sua scorta e il personale destinato a custodirla. 59. Il parlamentare nemico che comunque, e per circostanze indipendenti alla sua volontà, sia venuto o possa venire a conoscenza di notizie riservate di carattere militare, può essere trattenuto per impedire la divulgazione di tali notizie e finché dura il pericolo di questa di vulgazione. La stessa misura si applica al parlamentare che, durante la sua missione, abbia intenzionalmente raccolto informazioni. Se, però, il parlamentare approfitta della sua posizione privilegiata per compiere o tentare di compiere atti di tradimento, perde il diritto alla inviolabilità, ed è punito in conformità della legge penale di guerra. 60. Il comandante che riceve un parlamentare può autorizzarlo ad avvalersi di un mezzo di trasporto (nave, aeromobile, automezzo, eco.), per compiere la sua missione. Se concede il mezzo, fissa le condizioni d'impiego, determinando il tempo, l'itinerario, le modalità di sicurezza, ecc. Nel caso predetto, l'inviolabilità si estende anche al mezzo adoperato, al relativo equipaggio o personale conducente, semprechè vengano osservate le condizioni d'impiego imposte all'atto della concessione. CAPO V. Delle convenzioni militari. 61. La facoltà di condurre, con il nemico, armistizi, capitolazioni o altre convenzioni di carattere militare spetta all'alto comando dell'Esercito. Questi, con autorizzazione temporanea o permanente, in via generale o per casi determinati, può delegare, per la stipulazione di dette convenzioni, gli alti comandanti o i comandanti di unità dipendenti, quando, per la loro autonomia di azione o per altre circostanze, lo ritenga opportuno. La delega, in ogni caso, deve indicare la materia che può formare oggetto delle convenzioni stesse. 62. I comandanti di unità, che non abbiano possibilità di comunicare con gli alti comandanti e con l'alto comando dell'Esercito, possono stipulare con il nemico convenzioni di carattere temporaneo e locale, ai fini dell'azione militare. 63. L'armistizio e ogni altra convenzione, che modifichino sostanzialmente la situazione reciproca dei belligeranti, o che stabiliscano preliminari per la conclusione della pace, possono essere stipulate solo con l'assenso del Re Imperatore. 64. La persona incaricata di stipulare una convenzione militare deve essere munita da parte del comandante competente dei necessari poteri. Il documento, che conferisce detti poteri, deve indicare il nome, il grado e la carica del delegato, nonché l'autorità con la quale è autorizzato a trattare. 65. Le convenzioni sono, di regola, redatte per iscritto. Quando siano state validamente concluse, i comandanti hanno il dovere di adottare i provvedimenti necessari perché esse siano lealmente osservate. 66. La sospensione d'armi (o tregua) è l'accordo, per effetto del quale si interrompe l'impiego dei mezzi di combattimento, per breve tempo, in una determinata località, allo scopo di provvedere a esigenze, che non interessano la condotta generale della guerra. La sua durata è convenuta per un certo periodo, che può essere di un determinato numero di ore o di giorni. La sospensioni d'armi è stipulata, generalmente, per scopi limitati ma urgenti: ad esempio, per lo sgombero dal campo di battaglia dei feriti, per l'inumazione dei cadaveri, per lo scambio dei prigionieri, per dar tempo al comandante militare interessato di chiedere ordini o istruzioni per trattative più importanti. 67. Gli effetti della sospensione d'armi sono limitati al solo territorio indicato nella convenzione e alle truppe che vi si trovano; essi non si estendono quindi alle altre parti del teatro della guerra e alle truppe ivi dislocate. La sospensione d'armi è richiesta per mezzo di parlamentari, osservate le modalità per questi stabilite. Finché dura la sospensione d'armi non possono essere mutate le posizioni delle forze operanti, salve espresse intese contrarie. 68. La sospensione d'armi, non appena stipulata, deve essere comunicata alle truppe interessate: e pertanto un comandante deve dare esecuzione alla sospensione d'armi soltanto quando ne abbia avuto regolare notifica dai suoi superiori diretti e non in base a notizia che gli sia pervenuta dal nemico o altrimenti. La convenzione per la sospensione d'armi deve essere rigorosamente osservata nelle condizioni di tempo e con la modalità da essa stabilite. Se il nemico ne viola le condizioni, la convenzione può essere considerata come decaduta. 69. L'armistizio è l'accordo, che ha per effetto la sospensione, totale o parziale, delle ostilità, a tempo determinato o indeterminato, su tutto il teatro della guerra o su parte di esso. L'oggetto dell'armistizio è, perciò, esteso di quello della sospensione d'armi, sia per limiti di tempo, sia per i luoghi ai quali si applica. In relazione alla sua portata ed efficacia, l'armistizio può essere generale o parziale. 70. L'armistizio generale ha al tempo stesso carattere politico, economico e militare, e generalmente precede i negoziati per la pace. L'armistizio generale sospende, per la durata convenuta le operazioni militari dei belligeranti in tutto il teatro della guerra. 71. L'armistizio parziale (o locale) sospende le operazioni soltanto fra parti considerevoli delle opposte forze belligeranti, e solamente in una delimitata zona del teatro della guerra. L'armistizio parziale è concluso, non per far fronte a esigenze di carattere locale e temporaneo, come nel caso della sospensione d'armi, ma per gravi motivi, che, mentre non possono essere fronteggiati con una sospensione d'armi, non richiedono, tuttavia, la conclusione di un armistizio generale: come ad esempio: lo svilupparsi di gravi epidemie, un terremoto, ecc. 72. L'armistizio, appena stipulato, obbliga i contraenti all'osservanza rigorosa delle condizioni in esso convenute. La sua applicazione ha inizio dalla data e ora stabilite; e, a tale uopo, l'armistizio stipulato deve essere subito comunicato ufficialmente alle truppe interessate, perché si uniformino alle disposizioni relative. Di solito, specialmente quando trattasi di armistizio di breve durata, i belligeranti stabiliscono, d'accordo, un determinato segnale, per indicare materialmente il momento in cui devono cessare le ostilità: quale, ad esempio una bandiera bianca tenuta alzata d'ambo le parti fino al termine dell'armistizio. 73. Allorché la durata dell'armistizio è stata convenuta per un tempo determinato, le ostilità possono essere riprese, senza preventiva notifica allo scadere dei termini stabiliti; se, invece, è stata convenuta per un tempo indeterminato, ciascuno dei belligeranti può riprendere le operazioni in ogni momento, preavvisandone, però, il nemico. L'armistizio stipulato per un determinato numero di giorni termina alla mezzanotte dell'ultimo giorno convenuto, salvo che sia stata espressamente stabilita altra ora di scadenza. La durata dell'armistizio può essere prorogata d'accordo tra le parti. 74. Nel corso dell'armistizio i belligeranti devono astenersi da ogni atto di ostilità, evitare spostamenti di truppe intesi ad effettuare occupazioni di terreno o di posizione oltre il limite delle linee tenute all'inizio dell'armistizio: evitare ogni ricognizione fuori delle proprie linee. 'Nei limiti di territorio stabiliti dall'armistizio, è, invece, consentito qualunque movimento di truppe e di materiali, salvo che vi osti una esplicita clausola della convenzione. Se la convenzione non lo consente espressamente, il difensore di una fortezza assediata non ha facoltà di approvvigionarla durante l'armistizio. In quanto manchino espresse clausole contrarie, e salvo quanto è indicato nei commi precedenti, si presume che le parti abbiano voluto conservare lo stato di fatto esistente al momento della stipulazione e che, pertanto, nulla sia lecito di quanto possa alterare tale situazione. 75. La sospensione delle ostilità non importa sospensione dell'applicazione delle norme del diritto di guerra. La cessazione della guerra non avviene se non quando è stato stipulato il trattato di pace; fino a quel momento, la guerra perdura con tutte le sue conseguenze giuridiche. 76. Data la loro importanza le convenzioni d'armistizio sono redatte per iscritto. Il testo di esse deve essere redatto con la massima chiarezza, in modo da escludere qualsiasi equivoco di interpretazione. Se il testo è redatto in più lingue si deve indicare quello che fa fede, in caso di divergenza. Oltre alle clausole, che, in relazione alle particolari esigenze del caso, possono essere giudicate necessarie, allo scopo di precisare diritti e obblighi reciproci durante l'armistizio, la relativa convenzione deve sempre comprendere quelle riflettenti: 1° l'estensione dell'armistizio: se cioè si estende o meno a tutte le forze armate dello Stato e a tutto il teatro della guerra; 2° il giorno e l'ora dell'entrata in vigore delle sue disposizioni; 3° la durata dell'armistizio o, se essa non sia determinata, l'intervallo che deve correre tra l'eventuale denunzia dell'armistizio e la ripresa delle ostilità; 4° la proibizione, per tutta la durata dell'armistizio, di qualunque atto di ostilità; 5° l'indicazione delle posizioni occupate, al momento della stipulazione dell'armistizio, dalle forze armate, dei movimenti che esse possono compiere, dei limiti territoriali che non si devono oltrepassare e dell'eventuale zona neutra interposta fra le parti; ovvero la designazione delle persone che dovranno stabilire detti limiti e le modalità per provvedervi; 6° il regolamento del blocco, i rapporti ammessi e quelli esclusi fra le truppe avversarie e le popolazioni, e fra le popolazioni stesse; i movimenti ferroviari, marittimi e aerei, i servizi postali e di telecomunicazioni, l'esecuzione di lavori, il rifornimento di munizioni, ecc.; 7° le norme per le eventuali ratifiche, l'indicazione del termine per lo scambio di esse, precisandosi se nel frattempo l'armistizio debba o no ritenersi in vigore; 8° la lingua o le lingue adoperate; qualora la convocazione sia redatta in due o più lingue, il testo che fa fede in caso di divergenze. 77. Ogni violazione grave dell'armistizio, da parte di uno dei belligeranti, da all'altro il diritto di denunciare l'armistizio stesso e, in casi particolari, di riprendere immediatamente le ostilità. Il comandante locale può, in quest'ultimo caso, reagire nel modo che giudichi più rispondente alla gravita degli atti commessi dal nemico, senza pregiudizio degli ulteriori provvedimenti dell'alto comando dell'Esercito. In ogni caso soltanto quest'ultimo ha facoltà dì denunciare l'armistizio o di ordinare l'immediata ripresa delle ostilità. 78. Le violazioni d'armistizio possono consistere: in gravi atti di ostilità; nel qual caso l'accordo decade automaticamente e la reazione segna senza altro la ripresa delle ostilità; in fatti gravi: nel qual caso l'armistizio cessa di aver vigore, di norma, previa regolare denuncia; in violazioni di carattere locale: cessata, in questo ultimo caso, la eventuale reazione, l'armistizio continua, salva rivalsa di danni contro il belligerante colpevole della violazione. 79. Atti di ostilità compiuti da singoli individui, di loro iniziativa, non costituiscono motivo sufficiente per la denuncia dell'armistizio; ma l'autorità militare può esigere la punizione dei colpevoli e l'eventuale pagamento di indennità per i danni subiti. L'azione dei singoli può invece costituire, ai fini di una ripresa delle ostilità, violazione dei patti d'armistizio quando risulta autorizzata o comunque approvata dalle superiori autorità. 80. Per la capitolazione, vale quanto, in materia, è stabilito dal nostro codice penale militare. Le norme degli articoli seguenti valgono nei confronti del nemico che capitola. 81. La capitolazione è la convenzione che determina le condizioni di resa di forze operanti o di una posizione fortificata. 82. La convenzione di capitolazione stabilisce: 1° il momento iniziale della sospensione delle ostilità; 2° la sorte e il trattamento riservato alle forze che capitolano, e l'eventuale concessione dell'onore delle armi; 3° i modi .di garantire la sicurezza delle forze occupanti rispetto agli eventuali mezzi di offesa o di difesa esistenti nella posizione fortificata; 4° le altre clausole relative all'occupazione o alla consegna della posizione fortificata, delle navi e degli aeromobili, delle armi, degli impianti, dei materiali e dei rifornimenti. 83. Gli appartenenti alle forze armate nemiche che capitolano, ancorché senza condizioni, sono trattati -come prigionieri di guerra. In nessun caso, al nemico che capitola, possono essere imposte condizioni contrarie all'onore militare. Alla difesa valorosa è uso concedere gli onori di guerra: la guarnigione esce, con armi e bagaglio, e sfila innanzi alle truppe avversarie schierate. CAPO VI. Della salvaguardia. 84. La salvaguardia è una speciale protezione concessa, in nome di S.M. il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia, a determinate persone, istituzioni, località, edifici o altre cose. 85. È generalmente concessa: a quelle persone, che, per la loro condizione o per altro giustificato motivo, sia opportuno proteggere (ad esempio: agenti diplomatici e consolari); a quelle istituzioni, località, edifici o altre cose che, per ragioni di umanità, o per il rispetto dovuto al culto, o nell'interesse della scienza o delle arti o delle forze operanti, è conveniente porre sotto speciale protezione (ad esempio: luoghi sacri, stabilimenti d'istruzione o di beneficenza, conventi, musei, monumenti, opere d'arte, archivi, opifici, ecc.). 86. Salvo il caso di necessità assoluta, le persone munite di salvaguardia sono, per quanto concerne la loro abitazione, esonerate dall'obbligo di fornire l'alloggio militare ed esenti da visite domiciliari. Godono della immunità preveduta dal comma precedente anche gli edifici, gli stabilimenti e i luoghi muniti di salvaguardia. Ogni cosa posta sotto salvaguardia non può essere danneggiata o manomessa. 87. Hanno facoltà di concedere salvaguardie l'alto comando dell'Esercito e, per tutta l'estensione del territorio occupato dalle rispettive unità, i comandanti di armata e di corpo d'armata o di unità corrispondenti. Possono pure concedere salvaguardie, di propria autorità e nei limiti della zona occupata dalle truppe rispettive, i comandanti di reparti minori distaccati, che abbiano autonomia d'azione. 88. La salvaguardia deve risultare da un documento scritto con il quale, di norma, l'autorità militare competente dichiara di porre sotto salvaguardia una determinata persona o cosa. 89. Il predetto docilmente, compilato in conformità dell'annesso 2, deve portare un numero d'ordine ed essere firmato dall'autorità che concede la salvaguardia, e munito del bollo d'ufficio. È rilasciato in duplice esemplare di cui uno è affisso nel luogo dove meglio può giovare alla sicurezza della persona o cosa che si vuoi proteggere, l'altro è custodito dalla persona posta sotto salvaguardia, ovvero dalle persone preposte alla direzione o alla sorveglianza di istituti, stabilimenti, eco., cui la salvaguardia si riferisce. 90. In determinate circostanze, può essere opportuno garantire la protezione concessa a persone, stabilimenti, località, ecc. comandandovi una guardia o una scorta di militari, preferibilmente di Carabinieri Reali delle sezioni addette alle grandi unità. In tal caso., al personale comandato per la salvaguardia è rilasciato un ordine scritto conforme all'annesso 3. Occorrendo, il personale predetto può chiedere man forte ai comandanti delle truppe più vicine, i quali devono aderire alla richiesta. Il comando, che concede la salvaguardia con scorta o guardia, decide se la persona o l'ente, che ne gode, debba, e in quale misura, corrispondere una retribuzione giornaliera ai militari all'uopo comandati. Nel caso di ritirata delle truppe nazionali, i militari comandati per la salvaguardia, salvo espresso ordine contrario, si ritirano con l'ultimo reparto che abbandona la località. 91. La salvaguardia diviene di diritto inefficace, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli. Ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, la salvaguardia può essere revocata dalle autorità competenti a concederla, o da autorità superiori. L'autorità che revoca la salvaguardia deve darne partecipazione all'interessato, e all'autorità che l'ha concessa. Nei casi suindicati, si provvede al ritiro del documento rilasciato. CAPO VII. Del salvacondotto. 92. Il salvacondotto è uno speciale permesso-concesso a unità delle forze nemiche o neutrali. ovvero a persone di qualsiasi nazionalità, perché possano raggiungere una località prestabilita, attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni, senza subire perquisizioni e molestie. Il salvacondotto può essere permanente o temporaneo. Il primo vale per tutta la durata della guerra; il secondo, invece, ha valore solo per il tempo indicato nel salvacondotto stesso. 93. Hanno facoltà di concedere salvacondotti: l'alto comando dell'Esercito e, nei limiti del territorio occupato dalle rispettive unità, i comandanti di armata, di corpo d'armata, di divisione o di Unità corrispondenti. Possono pure concedere salvacondotti, di propria autorità e nei limiti della zona occupata dalle truppe dipendenti, i comandanti di reparti minori distaccati, che abbiano autonomia d'azione. Tuttavia, la concessione di salvacondotti permanenti è di esclusiva competenza dell'alto comando dell'Esercito. 94. Il salvacondotto deve constare di un documento scritto, portare un numero d'ordine ed essere firmato dall'autorità che lo rilascia e munito del bollo d'ufficio. Se è concesso ad unità delle forze nemiche o neutrali, il salvacondotto deve indicare l'unità che ne usufruisce, la sua nazionalità e composizione, la località da raggiungere, l'itinerario consentito, la durata della sua validità e l'eventuale facoltà di trasportare beni mobili (annesso n. 4). Se è concesso a una persona, il salvacondotto deve contenere l'indicazione dei connotati, firmata dal titolare, e precisare le generalità della persona, il mezzo di trasporto di cui può servirsi, la durata della validità del documento (se permanente o temporanea), lo scopo per cui è rilasciato, l'eventuale facoltà di trasportare beni mobili (annesso n. 5). 95. I salvacondotti permanenti sono rilasciati, di regola, agli ufficiali di potenze amiche, i quali siano stati ammessi, in via eccezionale, a seguire le operazioni militari. I salvacondotti temporanei possono invece essere rilasciati alle unità di forze nemiche o neutrali, ammesse a un determinato transito. Possono essere rilasciati altresì ad agenti diplomatici o consolari di potenze neutrali accreditati presso il nemico, a corrispondenti di giornali e, in generale, a persone che debbano, per un giustificato motivo, attraversare il territorio occupato dalle truppe. Il rilascio dei salvacondotti temporanei è, in ogni caso, subordinato alla condizione che non ostino ragioni di ordine militare o politico e che non sia possibile, a chi richiede il salvacondotto, raggiungere per altra via la propria destinazione. 96. Qualora, per causa di riconosciuta forza maggiore, al titolare di un salvacondotto non sia possibile attraversare il territorio occupato dalle truppe nei limiti di tempo prescritti, le autorità militari competenti, considerati lo spirito e lo scopo del salvacondotto, continueranno ad accordargli protezione per il tempo da esso ritenuto necessario. 97. Il salvacondotto diviene di diritto inefficace, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli. Ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, il salvacondotto può essere revocato dalle autorità competenti a concederlo, o da autorità superiori. L'autorità, che revoca il salvacondotto, deve darne partecipazione all'interessato e all'autorità che l'ha concesso. Nei casi suindicati, si provvede al ritiro del documento rilasciato
© Regio Esercito Vito Zita
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