| Ad integrazione del precedente articolo sul reclutamento del Regio Esercito datato 1936, viene presentato questo stralcio, commentato nelle parti in corsivo, al Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico. |
Variante non trascurabile rispetto al precedente articolo è l'entrata in vigore sulle leggi razziali che modificano sostanzialmente il contenuto dell'articolo precedente.
Stralcio illustrativo della 1a parte del
Regolamento
per l'esecuzione Testo Unico delle leggi
sul Reclutamento del R. Esercito
R. Decreto 6 giugno 1940 - Anno XVIII, n. 1481
Per l'assolvimento esatto di tale servizio abbiamo creduto necessario riunire in questa pubblicazione tutte le attribuzioni municipali che sono sancite nella «parte prima» del nuovo «Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico sul reclutamento del R. Esercito», che abroga il Regolamento approvato con Decreto del 2 luglio 1890, n. 6995 e tutte le altre disposizioni successive che siano contrarie al presente regolamento.
Nel compiere questo lavoro abbiamo seguito l'ordine cronologico degli articoli inseriti nel regolamento medesimo, riportandoli integralmente, talché ciascuna disposizione conserva l'indicazione del rispettivo capo e sezione del regolamento ed abbiamo aggiunto, quando occorreva, gli articoli del vigente Testo Unico sul Reclutamento, citati nel regolamento, e in carattere corsivo brevi note illustrative e commenti sulla base della pratica acquisita e della consuetudine.
Inoltre per quanto concerne tutta la parte riguardante l'ammissione all'eventuale congedo anticipato ci è sembrato più pratico, come già fatto per il passato, riassumere in uno specchio sinottico tutti i casi contemplati dalla legge in vigore e le norme necessarie a comprovare ciascun titolo.
Abbiamo poi ritenuto opportuno aggiungere in un'appendice quanto concerne i renitenti, gli omessi e la produzione di documenti falsi ed infedeli, riportando le disposizioni dell'abrogata Raccolta ed. 1922, dato che tali argomenti ed altri reati in materia di leva formano oggetto di nuovo studio da parte del Ministero della Guerra.
Sono stati anche elencati i moduli prescritti dal nuovo regolamento che devono essere usati dai comuni o che possono interessarlo.
Questa raccolta, indubbiamente completa, costituisce una guida sicura e pratica agli uffici di leva dei comuni, i quali nell'esplicazione delle loro attribuzioni in materia non sentiranno la necessità di ricorrere ad altre consultazioni.
Generale TORELLO D AGNINO
Maggiore SAVERIO DAIDONE
STRALCIO ILLUSTRATIVO
DELLA PARTE PRIMA DEL
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO
AD USO DEGLI UFFICI DI LEVA COMUNALI
PARTE PRIMA
CAPO I.
ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.
SEZIONE la - Generalità.
Art. 1.
TI Ministro della guerra provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva militare.
Sono organi del servizio della leva nel regno: a) i consigli di leva;
b) le commissioni mobili di leva;
c) gli uffici di leva.
Al servizio della leva all'estero provvedono le autorità, diplomatiche e consolari.
Per il servizio della leva nelle colonie e nei possedimenti valgono disposizioni speciali.
Art. 2.
I consigli di leva, giusta l'art. 24 della legge, sono costituiti in ciascuna provincia del regno, eccettuata quella di Zara, per la quale provvede il consiglio di leva di Ancona, ed hanno sede nei rispettivi capiluoghi.
Art. 24 della legge. — I Consigli di leva hanno sede nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.
Essi sono composti: del Presidente del Tribunale o di altro magistrato all'uopo delegato, con funzioni di presidente; di un Commissario di leva con funzioni anche di relatore e segretario; di un ufficiale superiore o capitano del Regio Esercito in S.P.E., delegato dal Ministro per la guerra.
La presidenza del Consiglio di leva nei casi di assenza o impedimento del magistrato è tenuta dal commissario di leva.
Assiste il consiglio, in qualità di perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico del Regio Esercito, o, nella impossibilità, un medico civile.
Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei Carabinieri Reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.
Per quanto nella legge è detto è necessario che sia presente in seduta tanto il Capo del Comune, od un suo delegato, quanto il segretario comunale o l'impiegato addetto al servizio di leva.
Non basta la presenza dell'impiegato addetto alla leva che molte amministrazioni comunali usano, indebitamente, delegare per tale funzione. Ohi eseguisce un lavoro per conto del Comune non può, come è ovvio, anche rappresentarlo. Art. 21.
Spetta all'amministrazione comunale delle città capiluoghi di provincia di provvedere i locali per le operazioni della leva e per le sedute del consiglio.
La stessa amministrazione comunale deve provvedere detti locali delle suppellettili e degli accessori occorrenti, come i tavoli e le sedie, gli oggetti di cancelleria, di disinfezione ecc., dell'illuminazione e del riscaldamento.
Deve altresì fornire gli inservienti necessari per la pulizia dei locali medesimi e per gli altri servizi relativi alle sedute del consiglio.
Tutte le spese occorrenti per quanto sopra sono a carico esclusivo della detta amministrazione comunale.
Si tenga presente che i locali per le sedute del Consiglio devono rispondere a criteri di decoro e di ampiezza e devono al minimo contenere: una stanza per il riconoscimento degli inscritti, una stanza per la svestizione ed una stanza più ampia per la visita davanti al Consiglio.
I locali nella stagione invernale devono essere opportunamente riscaldati.Art. 22.
Ciascun consiglio di leva, nel costituire le commissioni mobili giusta l'art. 29 della legge, può anche stabilire, per delegazione del Ministero della guerra, che le commissioni, per riconosciute eccezionali circostanze, si rechino pure, in applicazione dell'art. 30 della legge, in altri comuni che non siano capoluogo di mandamento giudiziario. In tale caso è destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.
La decisione relativa e le ragioni per le quali essa è adottata devono essere indicate nel verbale della seduta di apertura della leva.
Art. 33.
Per quanto occorre per il funzionamento delle commissioni mobili di leva, e amministrazioni dei comuni ove si recano le commissioni provvedono in conformità di quanto è stabilito per i consigli di leva.
Art. 34.
In occasione delle visite delle commissioni mobili nei vari mandamenti, i commissarì di leva devono veriflcare se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai loro incombenti in materia di leva ed in particolar modo se il registro delle situazioni di famiglia e quello dei renitenti siano tenuti nel modo prescritto; se il precetto personale da essi usato sia aggiornato e se siano state compilate le liste e le schede dei due ultimi anni. All'uopo essi invitano i segretari comunali a recare in visione i documenti da verificare. I commissari di leva notano le manchevolezze riscontrate nella relazione di cui all'art. 248.
CAPO II.
COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI E FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA.
SEZIONE 1a - Compilazione delle schede personali.
Art. 46.
te amministrazioni comunali, qualche tempo prima del 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il 18° anno di età, compilano le schede personali conformi all'allegato n. 2. Tali schede dovranno poi servire per la compilazione delle liste di leva e per segnarvi le decisioni che saranno prese dal consiglio o dalla commissione mobile di leva per ciascun inscritto.
Le operazioni preparatorie per la formazione della lista di leva si compiono normalmente nell'ultimo trimestre di ciascun anno e si riferiscono alla lista di leva dei giovani che nell'anno successivo compiono il 18° anno di età.Art. 47.
Le schede costituiscono il documento fondamentale del servizio della leva, e devono perciò essere uniformi per tutti i comuni.
Il colore della scheda è diverso per ciascuna classe di nascita.
Le schede personali, stampate dagli stabilimenti militari di Gaeta, sono richieste dai distretti e cedute, gratuitamente ai comuni, con le modalità di cui alla circolare 227 del G. M. del 1938.
Le schede occorrenti agli uffici di leva sono fornite gratuitamente dagli stabilimenti militari di Gaeta con le modalità di cui alla circolare predetta.
Annualmente i comuni dovranno notificare al comando del distretto militare il fabbisogno di schede. I distretti militari hanno facoltà di controllare tale segnalazione riducendo la richiesta stessa qualora essa risulti superiore alle reali necessità.
Il colore delle schede è per la classe 1922 giallo, per la classe 1923 grigio, per la, classe 1924 bianco e così di seguito alternati.Art. 48.
La compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani, nati nell'anno al quale la compilazione si riferisce, che siano da considerarsi legalmente domiciliati nel comune, ai sensi dell'art. 43 della legge, compresi gli appartenenti alla razza ebraica. Per questi ultimi le autorità comunali devono limitarsi ad apporre sulle schede l'annotazione: «appartenente alla razza ebraica».
Qualora essi risultino discriminati, all'annotazione predetta deve esser» aggiunta la seguente: «discriminato — decreto Ministero Interno ............... (data)».
La scheda viene compilata anche per coloro che sono irreperibili oppure morti, ma non per i nati morti.
Parimenti deve essere compilata la scheda per gli stranieri residenti nel comune e per i figli, anche nati all'estero, ma residenti nel comune di individui che abbiano, prima o dopo la nascita dei figli stessi, perduto la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 8 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555.
Art. 8 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1932,, n. 555. — Perde la cittadinanza:
1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria, una cittadinanza straniera dichiari di rinunziare alta cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilite all'estero la propria residenza ;
3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista non ostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro termine fissato l'impiego o il servizio.
La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali. L'obbligo della compilazione della scheda personale per un giovane nato od oriundo di un comune spetta all'ufficio comunale che ha il suo atto di nascita compreso o trascrìtto nei suoi registri dello stato civile, anche se il giovane è notoriamente morto o domiciliato o residente altrove.
Per tale compilazione lo spoglio dei registri dello stato civile del comune di nascita deve effettuarsi accuratamente.
Sulla scheda personale dopo le parole: « per ragioni di » va indicata tale ragione con le parole: « nascita, origine, domicilio, residenza, età presunta » a seconda dei casi.
Le schede riguardanti i giovani nati in altri comuni, ma legalmente domiciliati nel comune saranno compilate in base allo spoglio del registro di popò-Iasione, e dell'inscrizione di essi per domicilio o residenza nella lista di leva, del comune di domicilio o di residenza deve essere data partecipazione «f comune di nascita o di origine. Da ciò ne deriva che il comune di nascita o et origine forma sempre la scheda del giovane domiciliato o residente altrove e non lo iscrive nella sua lista solo se riceve l'assicurazione dal comune di domicilio o di residenza che provvedere esso alla sua iscrizione.
La, scheda personale con la firma del podestà diviene ai fini della leva, un estratto autentico dell'atto dì nascita e deve essere perciò fedelissimo.Art. 49.
Per la compilazione delle schede personali, le autorità municipali si valgono dei registri di stato civile, dei registri di popolazione, dei documenti anagrafici e di ogni altro registro o documento che ritengano del caso, nonché delle informazioni che ricevano o credano di assumere.
Le amministrazioni comunali non debbono limitarsi a raccogliere le risultanze degli atti di nascita dell'anno cui le schede si riferiscono, ma esaminano anche gli atti di nascita degli anni successivi, per evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di nascita sia stato formato o trascritto tardivamente.
La compilazione delle schede personali è la risultanza della diligente ricerca dell'ufficio comunale di leva, il quale deve servirsi di tutti i registri di cui dispone nonché delle informazioni delle autorità di pubblica sicurezza per comprendervi tutti i giovani nati e domiciliati o residenti nel comune. —
I comuni hanno facoltà di compilare le schede per i giovani nati nel trimestre antecedente e denunciati in ritardo (circ. 758 G. M. 1928).
La indicazione della abitazione degli inscritti nel Regno o della loro residenza all'estero all'atto della compilazione della scheda personale è della massima importanza e non va omessa (tanto sulla scheda quanto sulla lista), né deve limitarsi alla sola indicazione del comune, ma va anche precisata la frazione, piazza, via, n. civico, ecc.
I giovani inscritti per ragione di nascita in base ai registri dello stato civile devono essere chiamati in tempo opportuno negli uffici comunali per un accurato accertamento nei loro riguardi in modo da ricavarne notizie precise ed esatte. Per gli «irreperibili» la cui abitazione nel Regno o la cui residenza all'estero è «sconosciuta», si devono proseguire le ricerche per ridurli al minimo.Art. 50.
Per i giovani non iscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano entro l'anno il 18° di loro età, devono essere compilate le schede personali.
Le amministrazioni comunali devono procurarsi a loro riguardo ogni possibile elemento di prova, procedendo/ all'uopo, ad una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiara/ioni per parte di notabili del comune, e principalmente per parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.
Devono essere inscritti nella Usta di leva del comune nel quale hanno la loro abituale od occasionale dimora quei giovani che dimostrano l'età prescritta per essere sottoposti alla leva e che non comprovino con regolari documenti di stato civile, la loro precisa età.Art. 51.
Le schede personali non debbono essere rinnovate nel caso che l'inscritto sia rimandato ad altra leva o debba, per qualsiasi altro motivo, essere riportato sulle liste di una leva successiva.
Art. 52.
I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attribuiti più nomi, sono inscritti sulle schede col primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia comunemente .chiamato con nome diverso, al primo nome dell'atto di nascita si fa seguire la parola « detto » con l'indicazione del nome con cui il giovane è generalmente conosciuto.
Art. 53.
Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali pubblicano un manifesto, conforme allegato n. 1 per avvertire i giovani i quali Bell'anno medesimo compiono il 18° di età, che hanno il dovere di farsi inscrivere, entro lo stesso mese di gennaio, nelle liste di leva, ed i loro genitori e tutori che hanno l'obbligo di curarne l'inscrizione.
Un esemplare di tale manifesto deve essere tenuto affisso per tutto il mese di gennaio nell'albo pretorio.
Art. 54.
Sulle schede personali compilate pei giovani pei quali, in seguito alla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo precedente, venne chiesta l'inscrizione sulle liste di leva, deve essere indicato se l'inscrizione sia stata chiesta dai giovani personalmente o dai loro genitori o tutori.
\nalosa indicazione deve essere fatta sulle schede dei giovani sulla cui ^ di nascita manchino notizie positive e che richiedano l'inscrizione per età presunta.
Nel caso che dopo avvenuta l'iscrizione di ufficio da parte 4el comune si presenti personalmente l'inscritto (o il padre, o la madre, o il tutore) dovrà essere apposta, sulla scheda personale, l'indicazione che la inscrizione è dovuta anche a richiesta della parte interessata.Art. 55.
La domanda d'inscrizione, per ragione di residenza, equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio.
Art. 56.
Per evitare doppie inscrizioni, i capi delle amministrazioni comunali, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni del regno, ne danno comunicazione ai capi delle amministrazioni dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi.
Se i giovani siano stati inscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve essere fatta anche ai capi delle amministrazioni dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.
Art. 57.
Se i giovani pei quali dal comune di nascita fu compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il capo dell'amministrazione comunale ne prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai giovani da non comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata.
Se i detti giovani risultano morti in altro comune, il capo dell'amministrazione comunale oltre a fare la suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo documento giustificativo.
Analogamente procede allorché i giovani risultano regolarmente inscritti in altro comune.
A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima di aver compiuto il 20° anno di età, in un comune diverso da quello in cui è nato, il capo della amministrazione comunale deve trasmettere subito copia del relativo atto di morte al capo del comune di nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al capo del comune dell'ultimo suo domicilio nel regno.
I capi delle amministrazioni comunali che ricevono dette copie, debbono conservarle per accluderle alle schede.
Art. 58.
Pei giovani che devono essere inscritti sulle liste di leva dopo che queste sono state formate e pei quali le schede personali non siano state compilate, la compilazione delle schede stesse deve farsi a mano a mano che l'aggiunzione sulle liste debba aver luogo.
SEZIONE 2a - Formazione delle liste di leva.
Art. 59.
Tutti i giovani per i quali fu compilata la scheda personale, esclusi soltanto quelli menzionati nell'art. 57 debbono essere inscritti sulle liste di leva.
A riguardo degli appartenenti alla razza ebraica, devono essere riprodotte sulle liste di leva le annotazioni di cui all'art. 48.
Art. 60.
Le schede dei giovani, che non furono inscritti sulle liste di leva in applicazione dell'articolo precedente o ne siano stati cancellati ai sensi dei successivi articoli 66, 67 e 68, sono numerate progressivamente e date in consegna, coi relativi documenti al capo dell'ufficio comunale di leva, il quale deve diligentemente conservarle in appositi pacchi, a giustificazione della non avvenuta iscrizione o della cancellazione.
La consegna viene eseguita mediante un apposito verbale, firmato dal capo del comune e dal capo dell'ufficio comunale di leva, in cui sono indicati con precisione il numero complessivo delle schede, ed il cognome e nome degli inscritti a cui si riferiscono.
Art. 61.
Le liste di leva, conformi all'allegato n. 3, stampate dagli stabilimenti militari di Gaeta, sono richieste dai distretti e cedute ai comuni gratuitamente con le modalità di cui alla circolare 227 del G. M. del 1938.
Non sono pertanto ammessi moduli fatti preparare da tipografie private e gli uffici provinciali di leva devono restituire senz'altro le Uste non compilate su moduli non forniti dal distretto.Art. 62.
Nel gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali compilano, sulla base delle schede personali, le liste di leva.
I giovani sono inscritti nelle liste secondo l'ordine alfabetico.
Art. 63.
Il 1° del mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, il capo dell'amministrazione comunale fa pubblicare nel comune l'elenco dei giovani stati inscritti sulle liste di leva, con l'indicazione per ciascuno del cognome, nome, luogo di nascita, paternità, cognome e nome della madre.
L'elenco è accompagnato da apposita avvertenza che chiunque può denunciare al capo dell'amministrazione i giovani, sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.
L'elenco in ordine alfabetico è formato coi dati desunti dalle schede personali mod. 9 (allegato n. 2). Della eseguita pubblicazione il comune deve farne cenno sulla deliberazione podestarile di chiusura della lista di leva.Art. 64.
Delle domande, denuncie e osservazioni che fossero prodotte a seguito della pubblicazione di cui all'articolo precedente il capo dell'amministrazione comunale prende nota nell'apposita casella della scheda personale.
Le istanze e i documenti sono allegati alla scheda stessa.
Colla produzione delle istanze e dei documenti da parte degli interessati è possibile completare il lavoro iniziato.Art. 65.
I giovani inscritti sulle liste, pei quali venga sollevata questione di cittadinanza, in nessun caso debbono essere dall'autorità comunale cancellati dalle liste di leva.
L'autorità comunale si limita a prendere nota della questione nell'apposita casella della scheda e ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati.
Analoga annotazione l'autorità comunale appone d'ufficio sulla scheda quando ritenga trattarsi di giovani stranieri per origine, e privi della facoltà di optare per la cittadinanza italiana.
Nello inscrivere sulle liste di leva i giovani che, a niente degli articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana, i capi delle amministrazioni comunali debbono far risultare tale circostanza nelle liste medesime.
Art. 3 detta legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana. — Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:
1) se presta servizio militare nel Eegno o accetta un impiego nello Stato;
2) se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.
Art. 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana. — I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza, divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia cittadinanza diversa da quella del padre premorto.
Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.Art. 66.
Se risulti che un giovane già inscritto sulle liste di leva, è morto o trovasi regolarmente inscritto in altro comune, il capo dell'amministrazione comunale lo cancella dalle liste con decisione scritta e firmata, e appone analoga annotazione sulla scheda personale, alla quale deve accludere il documento giustificativo della decisione.
Art. 67.
I giovani inscritti sulle liste per età presunta possono essere cancellati, con decisione firmata dal capo del comune, soltanto se producano copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
Art. 68.
Gli individui di sesso femminile che siano stati erroneamente inscritti sulla lista, devono essere cancellati, con decisione firmata dal capo del comune, quando Terrore sia stato debitamente accertato e dopo che, con sentenza dell'autorità giudiziaria, sia stato rettificato (se ve ne sia bisogno) l'atto di nascita.
Art. 69.
I giovani che risultino nelle condizioni per essere esclusi dal servizio militare per condanna penale, non possono ciò nonostante, essere dall'autorità comunale cancellati dalle liste.
Il capo del comune prende però nota sulla scheda personale del reato commesso e della condanna riportata.
Ogni qualvolta risulti che un inscritto venga a, trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ti Comune dovrà richiedere la, copia detta sentenza e trasmetterla all'Ufficio provinciale di leva, com'è prescritto dall'art, 466 del presente regolamento.Art. 70.
Per i giovani che hanno o affermano di avere i requisiti per l'iscrizione nelle liste di leva di mare, i capi delle amministrazioni comunali si limitano a prender nota sulla scheda di tale circostanza.
Art. 71.
Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio legale al tempo in cui deve seguire la loro aggiunzione.
Quando non abbiano domicilio legale nel regno, il comune sulle liste del quale devono essere iscritti viene determinato in base all'art. 43 della legge.
Ultimo capoverso dell'art. 43 della legge. — Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione il comune di Roma».Art. 72.
L'inscrizione di un giovane su di una lista di leva, quand'anche in un comune in cui il medesimo non abbia mai avuto il domicilio legale, è considerata come valida e produce tutti gli effetti di legge.
Art. 73.
Nel corso del mese di febbraio il capo dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami presentategli a seguito della pubblicazione di cui all'art. 63, per omissioni, per false indicazioni e per errori quali che siano.
Nel mese di marzo, egli pone al corrente la lista di leva con, le "nuove inscrizioni e cancellazioni che siano venute a risultare necessarie a seguito delle osservazioni, dichiarazioni e reclami suddetti, o in qualunque altro modo.
Dopo di ciò, il capo dell'amministrazione da ai giovani rimasti inscritti sulla lista un numero d'ordine progressivo, e chiude la lista con la formula: «chiusa dal sottoscritto con n...... inscritti. Il podestà (firma)».
Dopo la firma sono lasciate nella lista alcune pagine in bianco per eventuali successive aggiunte.
Dopo le osservazioni, le dichiarazioni, i reclami ecc. ricevuti ed istruiti nei termini di cui ai precedenti articoli, è lasciato all'ufficio comunale un ulteriore periodo di tempo per l'aggiornamento conseguente, mediante aggiunte e cancellazioni, alle liste di leva.
La delicatezza e l'importanza nell'adempimento di tale lavoro chiama in causa la diretta responsabilità podestarile.
Dopo l'invio della copia della lista nessuna aggiunzione o cancellazione può essere fatta senza l'autorizzazione dell'ufficio provinciale di leva cui devono essere fatte le relative proposte.Art. 74.
Nella prima decade del successivo aprile il capo del comune deve trasmettere all'ufficio leva della provincia :
a) una copia autentica della lista di leva, nella quale non devono essere compresi i giovani che ne siano stati cancellati;
b) il certificato della pubblicazione, fatta a senso del precedente articolo 63 dell'elenco dei giovani inscritti sulla lista stessa;
e) le schede personali originali, relative ai giovani inscritti sulle liste, con i documenti che vi siano allegati.
Benché non prescritto, è consuetudine che i comuni inviino le Uste debitamente rilegate agli uffici provinciali di leva, uniformandosi alle istruzioni che daranno gli uffici stessi.
E ciò dicesi anche per quanto concerne la cartella che deve contenere le schede personali mod. 9 (allegato n. 2) che vengono trasmesse unitamente alle liste.CAPO III.
DELLE LISTE DI LEVA DOPO LA LORO TRASMISSIONE
AGLI UFFICI PROVINCIALI DI LEVA.
SEZIONE 1a - Aggiornamento delle liste di leva.
Art. 75.
Dopo trasmessa la lista di leva all'ufficio provinciale di leva, i capi delle amministrazioni comunali continuano a tener conto di tutte le successive mutazioni nei riguardi dei singoli inscritti, e a prender nota di ogni altra variazione a cui possa andar soggetta la lista.
Essi devono prendere nota della discriminazione ottenuta dagli appartenenti alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, citando gli estremi del relativo decreto.
Di tutte le mutazioni e variazioni predette, i capi delle amministrazioni comunali devono dare a mano a mano comunicazione all'ufficio provinciale di leva competente, per le variazioni e provvedimenti conseguenti.
La legge fa obbligo al capo dell'amministrazione comunale — nel periodo che va dalla formazione della lista all'inizio delle operazioni della visita, e l'arruolamento degli inscritti — di tenere aggiornata la Usta, di leva per quanto concerne le mutazioni che interessino gli inscritti circa, l'abitazione od il trasferimento in altro comune od in colonia o all'estero.Art. 77.
Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno preso stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe, possono essere trasferiti fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle liste del comune nel quale hanno preso abituale residenza, presentandone domanda all'ufficio di leva della provincia da cui dipende il comune nelle cui liste desiderano essere trasferiti.
L'ufficio provinciale di leva provvede direttamente al trasferimento richiesto, qualora si tratti di passaggio da effettuarsi fra le liste di comuni della stessa provincia, in caso diverso provvede d'accordo con l'ufficio provinciale di leva da cui dipende il comune nelle cui liste ebbe luogo l'iscrizione originaria, e da esso deve essergli trasmessa la scheda personale.
Del motivo dell'aggiunzione e della corrispondente cancellazione deve essere presa nota dagli uffici di leva sulle liste dei rispettivi comuni e a questi deve essere data partecipazione del trasferimento perché possano provvedere a loro volta rispettivamente alla stessa cancellazione e aggiunzione in conseguenza del trasferimento.
Alla domanda dovrà aggiungersi un certificato del comune dichiarante la stabile abituale residenza del richiedente nel comune medesimo.
I trasferimenti in parola possono essere consentiti fino a quando gli organi di leva non abbiano preso una determinazione nei riguardi degli iscritti che li chiedono e pertanto non possono essere consentiti ai giovani dichiarati renitenti nelle liste del comune dalle quali chiedono di essere cancellati.Art. 78.
Gli inscritti marittimi devono essere cancellati dalle liste di leva di terra in base a richiesta nominativa della regia capitaneria di porto, debitamente firmata dal capitano di porto e munita di bollo di ufficio.
La loro cancellazione viene effettuata con decisione dei commissari di leva e firmata dai medesimi.
In modo analogo deve effettuarsi la cancellazione degli inscritti aeronautici.
A partire dalla leva sulla classe 1921 il Comando superiore del C.R.E.M., in seguito a benestare del Ministero della guerra, ha riunito i tre stampati fin'ora in uso per la cancellazione dei marittimi dalle liste di leva di terra, in un modello unico, sulla cui facciata trovano sede, con successione cronologica, le varie pratiche relative alla cancellazione stessa, e cioè: richiesta della capitaneria all'ufficio provinciale di leva; trasmissione al comune; risposta del comune; restituzione per assicurazione alla capitaneria, con segnalazione dei nominativi non potuti eventualmente cancellare.
Pertanto i comuni sono tenuti a restituire all'ufficio provinciale di leva i modelli loro inviati per la cancellazione dei marittimi dalle liste di leva di terra, dopo di aver effettuata la cancellazione stessa.Art. 79.
Se viene a risultare che un iscritto è morto o è stato regolarmente inscritto in altro comune, ovvero ha un'età minore di quella presunta, il capo dell'amministrazione comunale trasmette i documenti comprovanti detta circostanza all'ufficio provinciale di leva per le conseguenti variazioni sulle liste.
Egualmente provvede, dopo avere, se del caso, provocata la rettifica dell'atto di nascita da parte della competente autorità giudiziaria, qualora venga a risultare che un individuo inscritto sulle liste di leva sia di sesso femminile.
I documenti in base ai quali vengono apportate le variazioni alle liste sono allegati alle schede personale degli individui cui essi si riferiscono.
Art. 80.
Se viene a risultare che qualche giovane è stato omesso nella lista, il capo del comune compila la scheda personale, e ne informa subito l'ufficio di leva, cui rimette anche la scheda affinchè il giovane sia aggiunto sulla copia della lista tenuta dall'ufficio medesimo.
Per gli omessi appartenenti a classi già chiamate alla leva, le schede personali debbono essere compilate su modello del colore stabilito per la rispettiva classe di nascita.
Allo scopo di eliminare inconvenienti di vario genere che possono verifi-carsi in seguito alla aggiunzione, quale omesso, sulle Uste di leva è indispensabile che le generalità del giovane siano dimostrate da documenti inoppugnabili ed a tal fine il capo dell'amministrazione comunale deve dichiarare se l'individuo aveva da tempo residenza nel comune e se vi era cognito.Art. 83.
Si ritiene come nullo e non avvenuto il concorso alla leva di quei giovani che per qualsiasi causa vi abbiano preso parte prima che a loro spettasse per ragione di età, salvo per quelli che furono incorporati dopo aver compiuto il 17° anno di età, per i quali viene mantenuto a tutti gli effetti l'anticipato concorso alla leva. I commissari degli unici provinciali di leva, venendo comunque a conoscenza che un giovane abbia concorso anticipatamente alla leva, provvedono direttamente per conto del consiglio di leva ad annullare o convalidare l'anticipato concorso, apportando le necessario variazioni e rettifiche sui documenti di leva delle quali informano il capo dell'amministrazione comunale.
Le decisioni adottate devono essere comunicate alle competenti autorità militari per le conseguenti variazioni nei ruoli.
SEZIONE 2a - Iscritti che eccepiscono la qualità di stranieri.
Art. 84.
I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre e di un certificato della competente autorità governativa, diplomatica o consolare (non dell'autorità municipale) dello Stato al quale dichiarano di appartenere comprovante che il padre (e se questi è ignoto, la madre) è, per origine, cittadino dello Stato medesimo.
La domanda, se il richiedente è minore e non emancipato deve essere firmata anche da chi eserciti su di lui la patria potestà.
Nel caso che l'inscritto sia un giovane straniero nato all'estero, oltre ai documenti anzidetti, deve essere presentato un certificato comprovante che la madre era per origine cittadina straniera (dello stesso Stato del marito o di un altro Stato qualsiasi).
I detti documenti e la traduzione in lingua italiana di quelli redatti ia lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.
Art. 85.
Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide il ministero, al quale devono essere trasmesse, subito, le domande che gli iscritti presentino a mente del precedente articolo.
Tali domande devono essere perfettamente istruite e accompagnate da tutti i documenti e le informazioni che valgono a chiarire i termini giuridici della questione, e da tutti gli altri elementi di fatto che, nella questione stessa, possano avere influenza, tra i quali particolarmente quelli che si riferiscono al domicilio e residenza del genitore e alla residenza dell'inscritto dalla nascita in poi.
A ciò provvedono le stesse autorità comunali, se le domande vengono a loro presentate, o altrimenti, gli uffici di leva. La trasmissione, però, di esse al ministero deve sempre avvenire pel tramite dell'ufficio di leva.
Per gli inscritti che eccepiscono la cittadinanza estera il consiglio di leva determina il rinvio alla prossima leva in attesa della decisione ministeriale e cosi, occorrendo, fino al compimento del 22° anno di età, epoca in cui verrà definitivamente deciso sulla posizione dell'inscritto secondo le determinazioni ministeriali.Art. 86.
Le autorità comunali devono poi segnalare agli uffici di leva, e questi, a loro volta, anche di propria iniziativa, al ministero, per le decisioni di sua competenza, fornendogli all'uopo le informazioni, e, possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli precedenti, oltre i casi in detti articoli previsti, anche i casi di stranieri privi di facoltà di acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana a mente degli articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, i quali risultino inscritti sulle liste soltanto per ragioni di domicilio o di residenza.
Gli uffici di leva forniscono, all'uopo, al ministero le informazioni e, possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli precedenti.
Gli inscritti che non intendono uniformarsi alle decisioni del ministero sulla questione di cittadinanza, possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il tribunale civile.
Per gli articoli, 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza, vedi in calce all'ari. 65 del presente regolamento.SEZIONE 3a - Doppie inscrizioni.
Art. 87.
I giovani che, dopo la trasmissione delle liste all'ufficio di leva, vengano a risultare inscritti sulle liste di più comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.
Art. 88.
Qualora i giovani doppiamente inscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio.
Qualora un giovane sia stato inscritto nelle liste di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime, e dopo quel tempo sia poi stato aggiunto nella lista di leva di altro comune quand'anche in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere sempre mantenuto nella lista di leva in cui fu inscritto a tempo debito, salvo quanto è stabilito dall'art. 77.
Art. 89.
I commissari di leva, per delegazione del consiglio di leva, determinano in base alle norme precedenti articoli, su quale lista un giovane inscritto in più di un comune della provincia debba essere mantenuto.
Se il giovane sia inscritto in comuni appartenenti a provincie diverse, provvedono al riguardo, d'accordo tra loro, i commissari di leva delle provincie interessate.
In caso di discordanza la questione viene sottoposta da ciascun ufficio alle determinazioni del ministero della guerra.
Art. 90.
Le decisioni pronunciate dai commissari di leva ai termini dell'articolo precedente, devono essere notificate agli interessati i quali possono ricorrere contro di esse al Ministero della guerra entro 90 giorni dalla notifica.
Art. 91.
I giovani che non intendono conformarsi alla decisione del ministero della guerra sulla loro inscrizione, possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il tribunale civile per la questione del domicilio legale, il quale nel decidere deve tenere conto del tempo stabilito per la formazione della lista di leva.
Intervenuta la sentenza, i commissari di leva, ne trasmettono copia al Ministero della guerra per i conseguenti provvedimenti.
L'art. 22 della legge statuisce che spetta all'autorità giudiziaria ordinaria definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età.SEZIONE 4a - Giovani che devono essere aggiunti nelle liste della leva in corso.
Art. 92.
Sono aggiunti sulla lista della leva in corso:
a) i rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo;
b) gli omessi;
c) i cancellati per qualsiasi motivo e i riformati la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a termine dell'art. 66 della legge;
d) i renitenti presentarsi spontanei o arrestati;
e) coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;
f) gli inscritti rimandati alla leva successiva, nelle liste della quale non furono aggiunti per dimenticanza;
g) gli inscritti sulla sorte dei quali il competente organo di leva, per un errore qualsiasi, omise di prendere una decisione;
h) gli inscritti che hanno scontato la pena alla quale furono condannati come colpevoli dei reati previsti dagli articoli 181 secondo comma, 184 e 185 della legge (1);
i) gli inscritti che hanno ricorso ai tribunali ordinar! e siano stati rimandati in applicazione del disposto dell'art. 67 della legge;
l) i cancellati perché marittimi o aeronautici che abbiano assunto servizio volontario nel r. esercito prima del giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento quali inscritti marittimi o quali inscritti aeronautici;
m) i cancellati perché marittimi o aeronautici che abbiano titolo per il ripristino alla leva di terra in conformità delle disposizioni legislative della leva marittima o aeronautica;
n) gli appartenenti alla razza ebraica i quali al tempo della leva sulla loro classe di nascita non furono ammessi alla prestazione del servizio militare in applicazione dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, i quali ottengano la discriminazione in conformità del successivo art. 14 dello stesso Regio decreto-legge.
Art. 66 della legge. — Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva ; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
Le decisioni di riforma, pronunciate dai consigli di leva, o commissioni mobili, sul conto di inscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.
Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
Le decisioni di riforma, pronunciate per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.
Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo anticipato sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre al casi di revoca di cui all'art. 181, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.
R.D. Legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728:
Art. 10. — I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
Art. 14. — Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'ari. 13, lettera h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1°) Mutilati invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2°) combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3°) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4°) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5°) legionari fiumani;
6°) abbiano acquistato eccezionali benemerenze, da valutarsi ai termini dell'articolo 16.
Nei casi preveduti dalla lettera 6), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.
Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.
Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto di alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
L'elenco dei rimandati di cui alla lettera a) è inviato dall'ufficio provinciale di leva al comune per l'aggiunzione nella lista di leva successiva.
Per gli omessi dì cui alla lettera b) che siano scoperti o che si presentino spontaneamente, deve essere data partecipazione dal comune all'ufficio provinciale di leva, con le eventuali notizie di cui alla nota all'art. 80.
I comuni devono, inoltre, segnalare agli uffici provinciali di leva gli omessi aggiunti quali nati all'estero e pei quali l'atto di nascita sia stato trascritto nei registri di stato civile del comune dopo la formazione della lista.
Le aggiunzioni in seguito alle revoche di cui alla lettera e) saranno effettuate, come è ovvio, dietro segnalazione degli uffici provinciali di leva, così come per le aggiunzioni di cui alle lettere f), g), h), i), l).Art. 93.
Per le aggiunzioni di cui alla lettera c) dell'art. 92 l'autorità comunale, appena effettuata l'inscrizione nel registro di cittadinanza, od appena venga a conoscenza dell'acquisto o riacquisto di cittadinanza di giovani, deve darne immediata comunicazione all'ufficio provinciale di leva per le aggiunzioni sulle liste di leva in corso.
Per costoro il capo dell'amministrazione comunale deve compilare e trasmettere all'ufficio di leva la scheda personale del colore stabilito per la classe cui i giovani stessi appartengono per nascita.
Art. 95.
Per tutti i giovani aggiunti sulle liste a senso dei precedenti articoli, si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunzione.
I giovani aggiunti come sopra, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono inscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione.
Dell'aggiunzione di essi si prende inoltre nota anche sulle liste dì leva dell'anno di nascita.
È opportuno che i comuni prima di procedere alle aggiunzioni, di loro iniziativa, di omessi o di colora che hanno acquietata la cittadinanza italiana, ne informino l'ufficio di leva della provincia, il quale indicherà il numero e la Usta di leva sulla quale devesi effettuare l'aggiunzione, e questo per evitare errori di numerazione.CAPO IV.
CHIAMATA ALLA LEVA a PRIME OPERAZIONI .
SEZIONE 2a - Pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva e provvedimenti consecutivi.
Art. 108.
Gli uffici di leva fanno pubblicare, per mezzo dei capi dei comuni, il manifesto — firmato dal presidente del consiglio di leva e dal commissario capo, conforme allo schema uniforme per tutto il Regno, che viene, per ogni leva comunicato dal ministero della guerra — contenente l'ordine di chiamata alla leva e la tabella dì cui al precedente articolo.
Tale manifesto viene diramato a tutti i comuni della provincia e comunicato :
a) al ministero della guerra, in due esemplari;
b) ai rispettivi comandi di corpo d'armata e comandi di zone militari o comando di difesa territoriale della Sardegna.
Il presidente del consiglio di leva, inoltre, comunica ai pretori che devono presiedere le commissioni mobili, il giorno in cui le commissioni stesse dorranno procedere alla visita degli inscritti dei rispettivi mandamenti.
Art. 109.
I capi delle amministrazioni comunali provvedono perché il manifesto contenente l'ordine di chiamata alla leva sia pubblicato mediante affissione, nei luoghi e modi consueti, per almeno cinque giorni consecutivi, e perché un esemplare di esso resti affisso all'albo pretorio fino a che non sia chiusa la sessione ordinaria della leva.
Contemporaneamente poi i capi delle amministrazioni comunali pubblicano l'elenco dei giovani inscritti sulle liste di leva, elenco che deve contenere oltre alle indicazioni di cui al precedente art. 63, anche l'indicazione del numero assegnato a ciascun inscritto nelle liste di leva.
Della pubblicazione del manifesto e dell'elenco, i capi delle amministrazioni comunali inviano all'ufficio provinciale di leva apposita relazione, da conservarsi fra gli atti della leva cui si riferisce.
Sarà opportuno che i comuni provvedano in due tempi alla pubblicazione del manifesto e cioè: all'inizio della sessione e prima delle sedute suppletive. La pubblicazione dovrà eseguirsi oltre che nei luoghi pubblici anche all'albo pretorio.CAPO V.
VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA PER RECARSI ALL'ESAME PERSONALE.
SEZIONE 1a - Viaggi a tariffa militare.
Art. 117.
Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero (per i residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.
I capi dei rispettivi comuni sono tenuti a fornire loro i documenti occorrenti per poter fruire di detta tariffa.
La concessione della tariffa militare viene fatta per mezzo di scontrini verdi (richieste di viaggio) da consegnarsi dagli uffici comunali agli interessati e valevoli per l'andata ed il ritorno.SEZIONE 2a - Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti indigenti.
Art. 118.
Gli inscritti indigenti chiamati all'esame personale, per ottenere a senso dell'art. 58 della legge i mezzi di viaggio e l'indennità di soggiorno, debbono farne, qualche giorno prima, esplicita domanda scritta o verbale al capo del comune ove risiedono.
Art. 58 della legge. — Agli iscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o (pel residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purché però la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.
È inoltre corrisposta loro una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.
Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.Art, 119.
Il capo del comune prende nota delle domande in un elenco che sottopone al parere di apposita commissione, composta del capo del comune stesso, presidente, del comandante locale dei carabinieri reali e del presidente del locale ente comunale di assistenza membri. La commissione si riunisce normalmente qualche tempo prima dell'inizio delle sedute per l'esame personale, e straordinariamente quando sia necessario.
Art. 120.
La commissione dichiara per ciascun inscritto se si trovi in condizioni di indigenza e, in caso affermativo, quale somma debba essergli corrisposta per mezzi di viaggio e per indennità di soggiorno.
L'elenco, col parere della commissione, e firmato dai componenti di essa è poi inviato al comandante del distretto militare avente sede nel capoluogo della provincia che non sia sede di distretto, al comandante del distretto nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo medesimo.
Art. 121.
Debbono ritenersi indigenti, ai sensi dell'art. 58 della legge, gli inscritti che. per assoluta povertà loro e delle famiglie, non possono in alcun modo sostenere le spese per recarsi all'esame personale.
Non basta quindi, a tale effetto, essere nullatenente e trarre i mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.
Per il riconoscimento dello stato d'indigenza si ritiene opportuna riportare in proposito la legislazione fascista: «Povero non è già colui che manchi assolutamente di tutto, ma chi non abbia in misura sufficiente quanto gli occorra per sussistere convenientemente, secondo la sua condizione individuale e sociale, e debba procacciarsi il necessario con industria e fatica., pur non avendo tuttavia bisogno di ricorrere all'altrui compassione. Dal povero, perciò nettamente si distinguono gli indigenti e il necessitoso, che sono interamente privi del necessario e si trovino nell'impossibilità di procurarlo» (Relazione di S.E. il Capo del Governo alla riforma del T.U. delle leggi sulle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza R.D. 80 dicembre 1923, numero 1889).Art. 122.
Se gli inscritti indigenti anziché alla commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, possono ottenere i mezzi di viaggio soltanto qualora comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.
I documenti comprovanti detto impedimento debbono allegarsi dal capo del comune al rendiconto delle somme pagate.
Il comando del distretto militare che riceve il rendiconto può fare osservazioni e riferirne anche in merito alla legittimità dell'impedimento al ministero della guerra.
Art. 123.
Gli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, possono ottenere i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione al consiglio o alla commissione mobile di leva del mandamento ove si trovano.
Art. 124.
Gli inscritti residenti in frazioni di un comune possono ottenere i mezzi di viaggio come se partissero dal capoluogo del comune.
Art. 125.
Per la commisurazione dei mezzi di viaggio, si osservano le seguenti prescrizioni, tenendo sempre conto che la distanza da percorrere deve essere superiore, fra andata e ritorno, ai venti chilometri:
a) se la distanza è percorsa da ferrovia, tranvie o piroscafi o da altri mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare per l'intero percorso;
b) se manchino detti mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagata l'indennità di lire tre per il primo tratto da 20 al 30 km. di via ordinaria calcolato complessivamente fra andata e ritorno e di lire una per ogni successivo tratto di 10 chilometri, non tenendo conto delle frazioni di 10 chilometri;
c) se la distanza può essere percorsa solo in parte con mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare per tutto il tratto percorribile coi mezzi suddetti. Per il restante percorso si corrisponde l'indennità di cui alla lettera b) soltanto se il percorso stesso superi, fra andata e ritorno, i venti chilometri.
Art. 126.
Il computo della distanza si fa per la via più breve, salvo che per altra via esistano mezzi di locomozione pei quali la spesa riesca minore.
Art. 127.
L'indennità di soggiorno è di L. 5. È di L. 8 per coloro che sono obbligati a trattenersi nel capoluogo del mandamento oltre la mezzanotte, sia perché debbano rimanere a disposizione del consiglio di leva, sia perché la partenza del treno, piroscafo, ecc. a tariffa militare, non abbia luogo prima di tale ora, a condizione però che essi non possano pernottare in caserma o in altri locali pubblici a cura delle autorità militari.
Art. 128.
I comandi dei distretti militari debbono accertare, nel modo migliore che le circostanze di luogo e di tempo permettano, che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e della indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso indicato dall'art. 121 e che la somma loro assegnata al detto scopo sia esatta. Restituiscono quindi gli elenchi ai capi dei comuni con le loro decisioni avvertendoli che ogni pagamento che essi facessero senza autorizzazione non sarebbe rimborsato.
CAPO VI.
ESPATRIO DI INSCRITTI DI LEVA E DI INSCRITTI ARRUOLATI
ISCRIZIONE NELLE NOTE PREPARATORIE E NELLE LISTE DELLA LEVA MARITTIMA.
Art. 133.
I giovani inscritti sulle liste di leva, che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe di nascita, ottengono il passaporto (2), possono espatriare senza che occorra alcuna autorizzazione delle autorità militari. Peraltro le BR. questure del Regno, incaricate del rilascio del passaporto, debbono applicare su tale documento, incollandolo fra la seconda e la terza pagina, il foglietto bianco e madre-figlia conforme all'allegato n. 6 da riempirsi, a cura delle autorità stesse, completamente tanto nella parte A, destinata a rimanere annessa al passaporto, quanto in quella B, destinata ad essere staccata dalle autorità di confine o dei porti d'imbarco.
Il detto foglietto bianco allegato n. 6 però, non deve essere applicato sui passaporti concessi ai giovani il cui espatrio si effettua in base a contratto di lavoro stagionale, poiché essi sono tenuti a concorrere alla leva nel Regno e non possono essere ammessi alla dispensa temporanea dal servizio.
Analogamente, prima dell'apertura della leva della propria classe di nascita, i giovani che siano in possesso di regolare «atto di chiamata» approvato dalla R. autorità consolare italiana all'estero, potranno ottenere il passaporto dalle RR. questure del Regno per recarsi all'estero senza che occorra alcun nulla-osta da parte dell'autorità militare.Art. 136.
Ai giovani, invece, che, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18" anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe di nascita, chiedono di recarsi all'estero, senza avere la qualifica di lavoratori, il passaporto non può essere concesso se non in base a nulla osta e per un periodo di tempo limitato.
Le relative domande devono essere prodotte agli uffici provinciali di leva i quali, dopo avere assunto per mezzo dell'arma dei reali carabinieri le informazioni sulla condotta morale e politica degli interessati, e sull'esattezza dei motivi addotti a giustificazione delle richieste di passaporto, rilasciano la concessione del nulla osta, tenendo presente che:
a) la concessione deve essere limitata ai soli paesi europei (esclusa la Russia);
b) la concessione medesima non può protrarsi oltre il 15° giorno antecedente a quello dell'inizio dei corsi premilitari;
c) per gli inscritti di leva, come per i rivedibili o rimandati a leva successiva, che chiedono di espatriare nel periodo che intercede tra la fine del corso premilitare e la chiamata alla leva, la concessione, di massima, non deve essere fatta oltre la data normale dell'apertura della leva.
Scaduto il periodo di tempo per il quale il passaporto è concesso, gli interessati debbono rientrare nel Regno per soddisfare ai loro obblighi coscrizionali, sotto pena di essere dichiarati renitenti, non potendo essi in nessun caso — data la natura transitoria del nulla osta concesso — aspirare alla dispensa dal servizio, che per legge compete soltanto ai militari espatriati senza limitazioni o regolarmente residenti all'estero.
È da tener presente che agli inscritti di leva, appartenenti alla razza ebraica, non discriminati, la concessione dei passaporti non è più soggetta al preventivo nulla-osta dell'autorità militare, in quanto essi sono, giusta l'articolo 10, lettera A, del R.D. legge del 11 novembre 1938-XVII, n. 1728, esclusi dal servizio militare.
Agli appartenenti alla razza ebraica discriminati, invece, potrà essere rilasciato il nulla-osta di espatrio secondo le norme vigenti.Art. 137.
Dopo l'apertura di ciascuna leva, il passaporto deve di massima essere negato agli inscritti della leva stessa non ancora visitati ma dichiarati rivedibili o rimandati per legali motivi, e ciò fino a. quando essi non abbiano più obblighi di ferma, ovvero siano stati riformati.
Tuttavia agli iscritti, di cui sopra, può, anche dopo l'apertura della leva, , essere concesso il passaporto nei casi maggiormente degni di considerazione e soltanto per un periodo di tempo limitato. In tal caso gli iscritti, i rivedibili e i rimandati non ancora visitati, vengono sottoposti a visita anticipata oppure rimandati ad altra seduta da tenersi nel periodo della sessione.
Ai detti giovani è senz'altro applicabile la norma di cui al terzo comma del precedente articolo.
Art. 142.
L'inclusione degli iscritti della leva di terra nelle note preparatorie e nelle liste della leva marittima è libera fino al momento della pubblicazione dell'ordine di chiamata della leva sulla loro classe.
Art. 144.
Agli inscritti arruolati dai consigli di leva e che si trovano in congedo illimitato provvisorio in attesa di chiamata alle armi, il nulla osta di espatrio è rilasciato dal competente comando del distretto militare, con norme analoghe a quelle stabilite dal 2° comma dell'art. 136.
Art. 146.
Le RR. autorità consolari italiane all'estero, ad ogni rinnovazione di passaporto ad iscritti di leva espatriati con qualifica di «lavoratori», di «allievi-missionari» o «missionari», devono darne comunicazione indicando la data della nuova scadenza del passaporto, ai competenti uffici provinciali di leva.
La rinnovazione del passaporto però non deve essere accordata ai giovani espatriati temporaneamente dietro nulla osta concesso dall'autorità militare ai sensi degli articoli precedenti.
I comuni pertanto devono astenersi di rilasciare la dichiarazione di residenza all'estero per gli inscritti che, espatriati temporaneamente dietro nulla osta concesso dall'autorità militare, si siano irregolarmente trattenuti all'estero dopo il periodo di validità del nulla osta di espatrio.CAPO VII.
ESAME PERSONALE DEGLI INSCRITTI.
SEZIONE 1a - Generalità.
Art. 148.
Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame personale degli inscritti, i capi dei comuni pubblicano la lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi al consiglio od alla commissione mobile di leva, e rinnovano la pubblicazione del manifesto dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che vi fa seguito, indicante i giorni stabiliti per l'esame personale di ciascun comune.
Dell'eseguimento di tali pubblicazioni i capi delle amministrazioni comunali inviano agli uffici provinciali di leva apposita relazione, che sarà conservata cogli atti della leva cui si riferisce.
La lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi a visita non può che comprendere i giovani già inscritti nella regolare lista di leva, a suo tempo compilata dai comuni con le aggiunte di cui all'art. 92.Art. 149.
Le indicate pubblicazioni obbligano senz'altro gli inscritti a presentarsi al consiglio o alla commissione mobile nei giorni e nei luoghi fissati per l'esame personale .sotto pena di essere dichiarati renitenti.
Nondimeno, oltre la pubblicazione del manifesto, i capi dei comuni inviano agli inscritti un precetto conforme all'allegato n. 7. La mancanza di questo però non può giammai essere opposta dagli inscritti a fine di sfuggire agli effetti del precetto collettivo suaccennato.
Per gli inscritti che risultino residenti all'estero, il precetto sarà inviato agli interessati per il tramite delle competenti autorità consolari.
È consigliabile, come già praticato da parecchi comuni, che al precetto sia unito un apposito tagliando indicante l'avvenuto recapito e ciò ai fini di una pia esatta salutazione della responsabilità degli iscritti non presentatesi a visita, specie se trattasi di già riformati chiamati a visita di revisione che non sempre sono a conoscenza delle infermità che danno luogo alle revisioni.Art. 150.
Gli uffici di leva si assicurano per mezzo di comandi locali dei CC. RR. che i comuni ai quali spetta abbiano provveduto, a senso dell'art. 33, a tener pronti i locali adatti, le suppellettili, la cancelleria e quant'altro