| Intervista rilasciata a Roma il 1 Aprile 2004. Viene presentato un articolo su una delle organizzazioni meno conosciute del periodo e che aveva compiti di protezione antiaerea e ausilio ad altre organizzazioni. Si tratta dell'U.N.P.A. Unione Nazionale Protezione Antiaerea. |
N. 486. - FONDAZIONI - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - R. decreto n. 1082. - Approvazione dello statuto dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.). - (Gabinetto). - 14 maggio 1936 - Anno XIV. - (Gazzetta ufficiale n. 140, del 18 giugno 1936 - Anno XIV).
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 agosto I934-XII, n. 1539, col quale la «Unione Nazionale Protezione Antiaerea» viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto;
Riconosciuta la necessità di apportare alcuni ritocchi allo statuto della Unione Nazionale Protezione Antiaerea, approvato con il suddetto decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governò, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario^ di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. - E' approvato lo statuto della Unione Nazionale Protezione Antiaerea, composto di 5 capi e 21 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, e che sostituisce lo statuto approvato con il R. decreto 30 agosto I934-XII, n. 1539.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio. 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1036 - Anno XIV Atti del Governo, registro 374, foglio 68. — MANCINI.
Statuto dell'«Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.)».
CAPO I. - GENERALITÀ - SCOPO DELL'UNIONE.
Art. 1. - Scopo dell'Unione.
L'Unione Nazionale per la Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) ha lo scopo di integrare l'azione degli organi statali preposti alla protezione antiaerea, provvedendo a diffondere nel Paese la conoscenza dei reali pericoli della guerra aerea e di collaborare nell'attuazione dei provvedimenti relativi alla detta protezione.
Art. 2. - Sede centrale - Dipendenza - Estensione della sua attività. L'U.N.P.A. ha la sua sede centrale in Roma; è posta sotto la vigilanza del Ministero della guerra ed estende la sua attività a tutto il territorio nazionale.
L'organizzazione e l'azione per il tempo di gnerra sono determinate da speciali direttive, del Ministero della guerra.
CAPO II. - PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA DI COMPETENZA DELL'UNIONE.
Art. 3. - Specie dei provvedimenti. I provvedimenti di protezione antiaerea di competenza dell'Unione sono:
a) la propaganda e l'addestramento della popolazione alla protezione individuale;
b) la raccolta dei fondi;
c) la costruzione di ricoveri per conto di privati;
d) la distribuzione di maschere e di indumenti protettivi antigas nonché di altri materiali di protezione antiaerea sia ai privati cittadini, sia agli Enti obbligati per legge ad acquistarli (ad eccezione del personale dipendente dai Ministeri);
e) la formazione, istruzione e attrezzamento di squadre di volontari in aiuto alla P. S., alla C R I ai pompieri e a tutti gli Enti cui compete la protezione dei pubblici servizi;
f) gli studi e l'assistenza agli inventori di apparecchi, di materiali, e di sistemi costruttivi atti a rendere meno gravi gli effetti delle incursioni aeree.
Art. 4. - Propaganda,
La propaganda deve proporsi:
a) di diffondere le nozioni più elementari sulla possibilità di offesa dagli aerei e sui. mezzi con i quali se ne possono rendere meno gravi gli effetti;
b) di preparare moralmente la Nazione in ogni stato sociale ad affrontare con animo virile e con perfetta disciplina il pericolo dell'offesa aerea.
La propaganda deve perciò consistere in:
corsi di istruzione, che per alcune categorie di persone si dovrà cercare di rendere obbligatori (scuole, stabilimenti, sanitari, agenti dell'ordine, società di pubblica assistenza, ecc.);
conferenze pubbliche illustrative;
congressi, esposizioni;
pubblicazioni di articoli di giornali, riviste;
manifesti, proiezioni cinematografiche, ecc.
Art. 5. - Raccolta di fondi.
L'U.N.P.A. provvede alla raccolta di fondi:
a) con le contribuzioni dei soci;
b) con la provenienza da oblazioni, donazioni, lasciti, o da qualsiasi altra erogazione fatta a sua favore da Enti o da privati;
c) con la vendita di pubblicazioni, opuscoli, targhe ed eventualmente di materiali e di oggetti di protezione antigas;
d) col ricavato da spettacoli, conferenze, lotterie, cinematografie, giornate della protezione antiaerea;
e) infine col ricavato da altri contributi non compresi fra quelli suindicati, che l'Unione potrà escogitare e per la riscossione dei quali dovrà ottenersi l'autorizzazione dalle autorità competenti, quando questa sia richiesta dalle vigenti disposizioni legislative.
Art. 6. - Costruzione di ricoveri per privati.
Per la costruzione di ricoveri per privati, l'azione dell'U.N.P.A. deve esplicarsi nel:
a) diffondere le norme costruttive compilate dalle autorità competenti per i ricoveri nelle abitazioni private;
b) promuoverne la costruzione per cura di Enti privati;
c) curare la costituzione di società che si assumano di costruire ricoveri privati mediante pagamenti rateali.
Art. 7. - Distribuzione di maschere e indumenti protettivi antigas e dì materiali di protezione antiaerea.
Per la distribuzione di maschere, indumenti e materiali antigas, l'azione dell'U.N.P.A. deve esplicarsi:
a) nell'acquisto e distribuzione delle maschere agli Enti che a senso della legge 6 aprile I93J-XI, n. 284, e del regolamento per la sua applicazione 18 aprile I935-XIII, n. 919, sono obbligati ad acquistarle per i personali dipendenti;
b) nell'acquisto e distribuzione di'maschere ai privati;
c) nell'acquisto e distribuzione di materiali ed oggetti di protezione antiaerea eh6 abbiano riportata l'approvazione degli Enti competenti.
Art. 8. - Organizzazione di unità, ausiliarie di volontari.
Saranno organizzate unità di volontari composte di elementi giovani ed anziani non ancora o non più soggetti ad obblighi militari. T
Tali unità avranno lo scopo di collaborare con le autorità preposte alla protezione antiaerea:
a) nella diffusione del segnale di allarme alla popolazione;
b) nell'ottenere il completo oscuramento delle località fatte segno ad incursioni aeree;
c) nel coadiuvare i personali della Croce Rossa e dei vigili del fuoco nell'attuazione dei provvedimenti di protezione antiaerea, antigas e antincendi;
d) nell'ottenere in unione agli agenti dell'ordine l'osservanza da parte della popò-ione di tutte le prescrizioni dell'autorità prima e durante l'incursione aerea;
e) nel curare dal nucleo casa al rione e alla città che siano mantenute in efficienza ^ le provvidenze di protezione predisposte e che la popolazione possa tempestivamente usufruirne;
f) nel concorrere infine alle seguenti operazioni: rimozione macerie, ripristino viabilità riparazione alle linee elettriche ed alle condutture di acqua e di gas, primo puntellamento di parte di edifici pericolanti, ecc.
Art. 9. - Studi ed assistenza ad inventori.
L'Unione può fare eseguire studi e indire concorsi per la presentazione di materiali e di progetti costruttivi relativi alla protezione antiaerea.
L'assistenza agli inventori di cui al comma f) dell'art. 3 è essenzialmente morale; ma quando sia bene accertata la serietà e l'utilità dell'invenzione possono anche essere concessi agli inventori aiuti finanziari e premi.
CAPO III. - ORGANIZZAZIONE DELL'U.N.P.A.
Art. 10. - Dei soci.
Possono essere soci dell'U.N.P.A. tutte le persone di ambo i sessi aventi la cittadinanza italiana e gli enti pubblici e privati.
I soci possono essere: benemeriti, vitalizi e ordinari. Sono iscritti soci benemeriti le persone che abbiano operato utilmente per i fini dell'Unione o che versino per tale iscrizione una somma non inferiore a L. 2000.
Sono iscritti soci vitalizi le persone che versino in una sola volta la somma di L. 200. Sono soci ordinari le persone che versano una quota annua di L. 6. Gli enti pubblici o privati possono essere iscritti fra i soci benemeriti o vitalizi alle medesime condizioni sopraindicate per i soci individuali. Gli stessi enti potranno iscrivere a soci ordinari i loro dipendenti, versando una quota annua totale proporzionata al numero dei dipendenti medesimi e ridotta, come sarà specificato dal regolamento. I soci hanno diritto:
a) ad assistere a conferenze e corsi indetti dall'U.N.P.A.;
b) a ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni della U.N.P.A.;
c) alle informazioni e alla consulenza gratuita per pratiche di protezione antiaerea;
d) alle speciali agevolazioni che l'U.N.P.A. .potrà ottenere nel vantaggio dei soci;
e) ad eventuali riduzioni nell'acquisto di pubblicazioni di oggetti o materiali antiaerei.
Art. 11. - Organi dell'Unione.
Gli organi dell'Unione sono:
a) l'Ufficio di presidenza;
b) la Consulta generale;
c) il Consiglio d'amministrazione;
d) le Delegazioni provinciali una per ciascuna provincia con sede nel capoluogo);
e) le Delegazioni comunali (eventuali).
Art. 12. - Ufficio di presidenza.
L'Ufficio di presidenza è così composto:
a) presidente generale
b) un vice presidente generale nominato dal Ministero della guerra;
c) un segretario generale (nominato dal presidente).
Le cariche di presidente generale e di vice presidente sono onorifiche. La carica di segretario generale è retribuita.
Alla dipendenza del segretario generale è posto l'ufficio amministrativo della Presidenza generale.
Art. 13. - Del presidente generale. Il presidente generale dell'Unione:
a) è il rappresentante dell'Unione, e ne dirige ogni attività;
b) nomina i membri della Consulta;
c) convoca e presiede la Consulta;
d) nomina i membri del Consiglio di amministrazione;
e) approva e rende esecutive le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
f) nomina, su designazione del Prefetto della Provincia, i presidenti delle delegazioni provinciali e, su proposta di questi, nomina i membri delle delegazioni provinciali e quelli delle delegazioni comunali;
g) svolge azione direttiva e ispettiva sulle delegazioni provinciali;
h) approva i bilanci preventivi e consuntivi delle delegazioni provinciali.
Art. 14. - Consulta generale,
E' costituita presso l'Ufficio di presidenza e si compone di membri in numero non superiore a 20 nominati dal presidente generale fra le personalità specialmente competenti nei problemi riflettenti la protezione antiaerea.
I membri della Consulta potranno essere convocati, a giudizio del presidente, a sedute plenarie o a gruppi od anche isolatamente, secondo la loro competenza negli argomenti sui quali il presidente intende sentire la loro opinione.
Art. 15. - Consiglio di amminiistrazione.
Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri scelti fra i membri della Consulta.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e allo scadere di essi possono essere confermati.
Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal presidente generale. Il capo dell'ufficio amministrativo della Presidenza generale funge da segretario del Consiglio di amministrazione.
I compiti del Consiglio di amministrazione sono:
a) invigilare sulla gestione contabile-amministrativa e su quella dei materiali dell'Unione;
b) rivedere e presentare al presidente generale il conto consuntivo ed il bilancio preventivo prima che siano rimessi al Ministero della guerra;
c) dare pareri, quando richiesti dal presidente generale, in materia finanziarla e patrimoniale.
Art. 16. - Delegazioni provinciali e delegazioni comunali.
Le delegazioni provinciali sono così composte:
a) presidente;
b) vice presidente;
c) Consulta: composta di 3-8 membri, a seconda dell'importanza delle provincie;
d) segretario provinciale, tutti nominati dal presidente generale dell'U.N.P.A.
Anche tali cariche sono onorifiche, all'infuori di quella del segretario provinciale che può essere retribuita, quando non è ricoperta da un membro della Consulta.
I presidenti delle delegazioni provinciali propongono alla Presidenza generale la formazione di delegazioni comunali nei Comuni ove lo ritengano necessario per la loro importanza; in tal caso, sentiti i podestà, designano, in numero adeguato, le persone che dovranno costituire le dette delegazioni.
Alla Presidenza generale è riservata la facoltà di approvare la formazione delle delegazioni comunali.
Art. 17. - Dei presidenti delle delegazioni provinciali.
I presidenti delle delegazioni provinciali:
a) convocano e presiedono le adunanze delle rispettive delegazioni;
b) provvedono alla esecuzione delle determinazioni della Presidenza generale;
c) esercitano gli altri poteri che vengono loro eventualmente deferiti dal presidente generale dell'Unione;
d) propongono la nomina di membri delle delegazioni provinciali, e dei membri delle delegazioni comunali.
Art. 18. - Compiti delle delegazioni provinciali e dette delegazioni comunali.
Le delegazioni provinciali:
a) nominano i segretari provinciali;
b) propongono alla Presidenza generale l'adozione dei provvedimenti di carattere generale per la realizzazione dello scopo dell'Unione;
c) propongono alla detta Presidenza generale la creazione di delegazioni comunali;
d) informano la Presidenza generale semestralmente, o in qualunque momento, quando trattasi di provocare provvedimenti di urgenza, della esplicazione delle loro attività dell'entità delle somme raccolte e del modo come sono state amministrate;
e) esaminano i bilanci preventivi e consuntivi, che vengono poi comunicati per l'approvazione al presidente dell'Unione;
f) stabiliscono le norme pel funzionamento delle delegazioni comunali.
CAPO IV. - PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE.
Art. 19. - Norme generali - Gestione dei fondi.
La gestione del patrimonio spetta al Consiglio di amministrazione.
Le delegazioni provinciali hanno autonomia amministrativa per la gestione delle somme che raccolgono, secondo le norme che verranno particolareggiatamente stabilite da apposito regolamento. Le delegazioni comunali non hanno gestione di fondi, ma ricorrono per le loro spese alla delegazione provinciale da cui dipendono.
La gestione amministrativa dell'Unione è stabilita dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.
I bilanci della Presidenza generale sono sottoposti all'approvazione del Ministero della guerra.
CAPO V. - DISPOSIZIONI VARIE - REGOLAMENTO.
Art. 20. - Premi di benemerenza - Distintivi - Tessere.
E' in facoltà dell'Unione premiare con medaglie e diplomi di benemerenza chi sovviene alle necessità economiche dell'Unione: chi ne favorisce lo sviluppo e chi si distingue per efficace propaganda.
La Presidenza generale stabilirà, per i soci, un apposito distintivo e una tessera.
Art. 21. - Regolamento.
La Presidenza generale curerà la compilazione di un regolamento, da approvarsi dal Ministero della guerra, contenente:
a) le norme per disciplinare il funzionamento interno dei vari organi dell'Unione;
b) le norme occorrenti per il funzionamento delle delegazioni provinciali e comunali;
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.
© Regio Esercito
Vito Zita